COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB MARCONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 76 14.5.2012 (Gara: SPORTING CLUB MARCONI – CORTINA SPORTING CLUB del 12.5.2012 – Campionato C5 Serie D maschile)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB MARCONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 76 14.5.2012 (Gara: SPORTING CLUB MARCONI – CORTINA SPORTING CLUB del 12.5.2012 – Campionato C5 Serie D maschile) La Società in epigrafe intende contestare, con il reclamo avanzato il provvedimento in titolo, affinché possa essere annullata o eventualmente ridotta, in quanto afferma che il contenuto della motivazione del Giudice Sportivo non corrisponde alla realtà dei fatti accaduti. Di contro, in estrema sintesi, sostiene che i sassolini e gli sputi che hanno raggiunto l’arbitro non sono stati lanciati dai propri sostenitori bensì da sostenitori di una terza Società, presente all’incontro in quanto interessata per motivi di classifica e cioè la Società LIDO DI OSTIA. Tale aspetto – continua la ricorrente – è avvalorata dal fatto che il Presidente di detta Società – ben prima della pubblicazione del C.U. in parola – ha pronunciato, sul sito CALCIO A 5 LIVE, le proprie scuse al riguardo. Del resto – sostiene ancora la reclamante – l’arbitro avrebbe dovuto notare che detti sostenitori erano certamente non appartenenti alla Società locale, in quanto indossavano divise sociali della Società LIDO DI OSTIA. Lamenta infine lo SPORTING CLUB MARCONI il comportamento omissivo dell’arbitro, a fronte di uno striscione, di chiara matrice politica (con simboli dell’era fascista) esposto da sostenitori della Società avversaria, nonostante tale fatto fosse stato portato a sua conoscenza da parte di un dirigente locale. Questa Commissione ha esaminato il ricorso con specifico riferimento, come noto, al referto arbitrale, fonte primaria di prova, che esplicita chiaramente l’accaduto così come riportato nella motivazione del Giudice Sportivo. In tale narrazione non si fa alcuna menzione alle presunte evidenze che, a detta della ricorrente, l’arbitro non avrebbe notato quali, ad esempio, l’esatta individuazione di coloro i quali hanno lanciato al suo indirizzo sputi e sassolini, mentre di contro il Direttore di gara cita espressamente e puntualmente che tali episodi sono attribuibili ai sostenitori locali, sia durante che a fine gara. Per quel che concerne i mancati provvedimenti dell’arbitro, a fronte dell’esposizione dello striscione di natura politica, questa Commissione non soltanto ha verificato che alcun accenno al riguardo risulta nel rapporto anzidetto, ma intende anche sottolineare la circostanza per cui, per stessa ammissione e per il fattivo contributo della reclamante, è stato possibile rimuoverlo rapidamente. Per quanto sopra, si ritiene che le argomentazioni addotte dalla Società ricorrente non abbiano la rilevanza necessaria per determinare la revisione del provvedimento inflitto dal Giudice Sportivo e, pertanto, questo Organo Giudicante DELIBERA Di confermare la decisione impugnata e per l’effetto di conferma l’ammenda di € 250 nei confronti della Società SPORTING CLUB MARCONI. La tassa reclamo va incamerata.
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