COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE NAZZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE UCCHEDDU GIANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. M. 99 DEL 31.5.2012 (Gara: COMUNALE NAZZANO – REAL TALENTI del 14.4.2012 – Campionato III Categoria di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE NAZZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE UCCHEDDU GIANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. M. 99 DEL 31.5.2012 (Gara: COMUNALE NAZZANO – REAL TALENTI del 14.4.2012 – Campionato III Categoria di Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società COMUNALE NAZZANO contesta la squalifica inflitta al proprio calciatore UCCHEDDU ritenendola sproporzionata in ordine al suo comportamento tenuto durante la Fase Finale; ascoltata, come da richiesta , la Società interessata che ha ribadito l’istanza di cui sopra insistendo nella richiesta di riduzione della squalifica stessa; letti gli atti ufficiali ed esaminati gli esiti dell’audizione dell’arbitro da parte di questo Organo di Giustizia Sportiva, dai quali emerge con chiarezza la condotta simulatoria del citato calciatore in occasione dell’episodio di cui è stato vittima l’avversario GRAFFEO; ritenuto che, stante la grave scorrettezza ed antisportività del comportamento dell’UCCHEDDU, la squalifica va comunque ricondotta a termini di minore severità, per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore UCCHEDDU GIANNI al 31.12.2012. La tassa reclamo va restituita.
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