COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 255/LND del 19/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MULATTIERI PIERLUIGI, CALCIATORE DELLA S.S.D. SANTOPADRE, DEI DIRIGENTI SIGG. REA GIOVANNI, GRIMALDI ANTONIO, DELLA SOCIETA’ SANTOPADRE E DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SAN GIORGIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 255/LND del 19/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MULATTIERI PIERLUIGI, CALCIATORE DELLA S.S.D. SANTOPADRE, DEI DIRIGENTI SIGG. REA GIOVANNI, GRIMALDI ANTONIO, DELLA SOCIETA' SANTOPADRE E DELLA SOCIETA' PRO CALCIO SAN GIORGIO La Procura Federale della FIGC con atto del 21 maggio 2012 ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il calciatore Mulattieri Pierluigi per violazione dell'articolo 1 comma 1 del CGS, in relazione all'articolo 10 comma 2 del CGS, i dirigenti Rea Giovanni e Grimaldi Antonio per violazione dell'articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all'articolo 10 comma 2 del CGS, la societa' SSD Santopadre a titolo di responsabilita' oggettiva, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati e la societa' Pro Calcio San Giorgio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato all'epoca dei fatti. A sostegno del deferimento l'organo requirente rilevava come il Presidente del Comitato Regionale Lazio avesse trasmesso alla Procura Federale una nota con la quale denunciava il fatto che il calciatore Mulattieri Pierluigi, per il quale era stato disposta la revoca del tesseramento per la societa' Santopadre ai sensi dell'articolo 42 delle NOIF, aveva preso parte a ben 10 gare del Campionato di Prima Categoria , dal 24-12-2011 al 25-3-2012. Nelle gare suddette le distinte di gara erano state sottoscritte in un caso dal Sig. Rea Giovanni e negli altri casi dal dirigente Grimaldi Antonio. Il calciatore Mulattieri si era visto revocare il tesseramento per la societa' Santopadre in quanto all'atto del tesseramento risultava ancora tesserato come dirigente con la societa' Pro Calcio San Giorgio, in violazione quindi dell'articolo 42 delle NOIF. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. La società Santopadre faceva pervenire nei termini deduzioni difensive, riportandosi a quanto gia' dedotto nelle deduzioni difensive nel precedente procedimento gia' deciso con il Comunicato - CRL 255/2 - Ufficiale n. 239 del 29.05.2012, e che in sostanza sottolineano come la societa' non avesse in alcun modo verificare la posizione del calciatore all'atto del tesseramento in relazione al contemporaneo tesseramento quale dirigente per altra societa'. Il nominativo del calciatore risultava infatti nell'elenco dei. Calciatori svincolati al termine della stagione 2011-12 e, come e' noto, non l'elenco dei dirigenti di societa' non e' inserito nel CED della FIGC e quindi non e' possibile alcuna verifica preventiva per le societa' e per lo stesso Ufficio Tesseramenti all'atto della ricezione della richiesta di tesseramento. Protestava quindi l'assoluta buona fede della societa' ed il proscioglimento ed, in subordine una sanzione mite e contenuta nel minimo irrogabile. Nella riunione presente soltanto il rappresentante della societa' Santopadre, veniva ribadita la richiesta di proscioglimento, riportandosi agli scritti difensivi. la Procura Federale, rilevato che una delle gare oggetto di deferimento era stata anche oggetto di decisione del Giudice Sportivo, richiedeva l'irrogazione della sanzione di mesi sei di squalifica a carico del calciatore Mulattieri, un mese di inibizione a carico del dirigente Rea, tre mesi di inibizione a carico del dirigente Grimaldi, 7 punti di penalizzazione ed Euro 2000 di ammenda a carico della societa' Santopadre ed Euro 500 di ammenda a carico della societa' Pro Calcio San Giorgio. Ritiene la Commissione, come gia' argomentato nel precedente deferimento per gli stessi fatti, che quanto denunciato a carico dei deferiti risulti documentatamente provato. infatti il tesseramento del calciatore Mulattieri e' stato annullato per violazione dell'articolo 42 delle NOIF e la relativa decisione e' ormai divenuta inappellabile. Quindi la posizione del calciatore e' irregolare in tutte le gare di cui all'atto di deferimento e di tale irregolarita' debbono rispondere, oltre che il calciatore, i dirigenti accompagnatori nelle stesse gare che hanno firmato la distinta di gara attestando la regolarita' della posizione di tutti i calciatori, e le due societa' Santopadre e Pro calcio San Giorgio. Inoltre va anche rilevato come fosse ben nota l’incompatibilità tra il tesseramento da calciatore per una società diversa da quella per la quale si è tesserati come dirigenti. Infatti, successivamente alla sottoscrizione del tesseramento per la società Santopadre, ovvero tre giorni dopo e precisamente il 20.12.2011, il Mulattieri provvedeva a presentare le proprie dimissioni dall’incarico presso la società Pro Calcio San Giorgio, nel tentativo, tardivo, di regolarizzare così la sua posizione. Nonostante ciò le sanzioni richieste possono essere mitigate in considerazione del fatto che la societa' ha gia' subito per gli stessi fatti altri provvedimenti disciplinari La Commissione Disciplinare tutto cio'premesso DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l'effetto irroga le seguenti sanzioni: Mulattieri Pierluigi squalifica per mesi tre Rea Gianni inibizione per giorni 15 Grimaldi Antonio inibizione per mesi due S.S.D. Santopadre penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012-2013 ed ammenda di euro 1000 A.S.D. Pro Calcio San Giorgio ammenda di euro 300 Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo dalla ricezione della notifica . Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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