COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 255/LND del 19/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI IALONGO VINCENZO, DIRIGENTE DELLA NUOVA ITRI, E DELLA SOCIETA’ NUOVA ITRI.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 255/LND del 19/06/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI IALONGO
VINCENZO, DIRIGENTE DELLA NUOVA ITRI, E DELLA SOCIETA’ NUOVA ITRI.
Con atto del 18 maggio 2012 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare
territoriale il Sig. Ialongo Vincenzo, presidente onorario con delega di rappresentanza della società
Nuova Itri, per rispondere della violazione degli articoli 1 comma 1 del CGS e 5 commi 1 e 6 lettere
b), c) e d) del CGS, e la società Nuova Itri per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi
dell’articolo 4 comma 1 del CGS dei comportamenti ascritti al suo presidente.
A sostegno l’Organo requirente rilevava come il Sig. Ialongo Vincenzo avesse sottoscritto, nella
sua qualità di legale rappresentante della società Nuova Itri, un reclamo al Giudice Sportivo del
Comitato Regionale Lazio, in esito allo svolgimento della gara del campionato Juniores Regionali B
del 5-11-2011 tra la Nuova Itri ed il San Donato Pontino. Nel reclamo venivano sollevati dubbi in
relazione al regolare svolgimento della gara de qua, in quanto, l’arbitro l’aveva definitivamente
sospesa al 78’ minuto di gioco poichè la Nuova Itri era rimasta in sette giocatori, avendo subito
quattro espulsioni.
Il Giudice Sportivo sentiva l’arbitro a supplemento e questi, invece, dichiarava di aver fischiato il
termine della gara al 90’ esatto, senza effettuare alcun recupero per “tutelare l’incolumità degli
atleti in campo”, e quindi l’Organo disciplinare decideva di far ripetere la gara, non avendo l’arbitro
ottemperato a quanto previsto dalla regola 7 del Gioco del Calcio che prescrive l’obbligo per il
direttore di far recuperare il tempo perso in occasione di sostituzioni ed infortuni.
Nel reclamo la società sollevava poi dubbi sull’imparzialità dell’arbitro in quanto due giorni prima
della gara, sul profilo Facebook dello stesso, aveva rivelato di aver avuto la direzione della gara in
questione e che gli era stata regalata una maglia di colore azzurro e, all’obiezione di uno dei
partecipanti alla discussione che faceva rilevare come la Nuova Itri avesse maglie appunto di
colore azzurro, rispondeva letteralmente: “compa’ sabato le divise le cambiano non voglio sape’
nulla XD” e con quella frase, secondo gli esponenti: “si intravede un tentativo di indirizzare la
partita per fare uscire un 2”. L’indagine espletata consisteva nell’audizione dell’arbitro, che
confermava, in ordine allo svolgimento della gara, quanto già dichiarato al Giudice Sportivo, ed in
ordine alla discussione su Ffacebook che, in effetti, gli era stata regalata una maglia di colore
azzurro per il centenario dell’AIA e che avrebbe usato alla prima gara diretta e che, sapendo che la
Nuova Itri giocava in casa, avrebbe chiesto in caso di problemi con il colore delle maglie di
cambiarle. Veniva quindi sentito il presidente onorario Ialongo che ribadiva il contenuto del reclamo
senza però poter fornire alcun riscontro in ordine al presunto tentativo di indirizzare il risultato della
gara da parte dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi che però i deferiti non utilizzavano.
Nella riunione compariva il Sig. Ialongo che, non solo protestava l’assoluta correttezza del suo
operato, ma sottolineava come le espressioni usate nei confronti dell’arbitro fossero state dettate
solo dal comportamento di questi, contrario ad ogni regolamento, ed al tono, ai limiti della trivialità
usato nella discussione sul profilo Facebook, che lasciava comunque trasparire una pessima
predisposizione d’animo nei confronti della Nuova Itri, inoltre talune espressioni usate dagli
interlocutori dell’arbitro con il richiamo allusivo al numero 2 facevano trasparire una sorta di
linguaggio in codice, così come l’utilizzo dell’espressione XD, che poteva essere interpretata come
le iniziali di X Due, ovvero per Due. Chiedeva quindi il proscioglimento.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva invece per l’affermazione di responsabilità nei
confronti dei deferiti per le imputazioni rispettivamente ascritte e chiedeva l’irrogazione della
inibizione per il presidente Ialongo per mesi tre e l’ammenda di euro 200 a carico della società.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che le espressioni messe sotto inchiesta
dalla Procura Federale sono contenute in un formale atto di reclamo che, per sua natura, non è
destinato a venire a conoscenza della generalità, ma solo del Giudice Sportivo e della società
avversaria che, peraltro, è tenuta, a termine di regolamento, ad osservare il più stretto riserbo sugli
atti del procedimento. Questo determina la conseguenza che, in ogni caso, l’offensività di
espressioni diffamatorie od ingiuriose contenute in tali atti è estremamente attenuata proprio per la
platea ristrettissima dei destinatari. Inoltre, come tutti gli atti di reclamo, a parere della
Commissione più volte manifestato in analoghi procedimenti, è presente una scriminante generale
che pone al riparo dall’incolpazione per espressioni lesive, tutte quelle locuzioni che sono
strettamente ed esclusivamente preordinate all’esposizione dei fatti su cui si basa l’istanza rivolta
al Giudice Sportivo, residuando invece l’imputabilità per quelle espressioni, del tutto avulse dal
contesto ed inutili ai fini del sostegno delle proprie tesi difensive, che si caratterizzano per l’inutile
acrimonia o, peggio, per l’incontinenza e la scurrilità gratuita. Nel caso di specie va subito
osservato che il reclamo della Nuova Itri è esposto in maniera formalmente corretta, è pienamente
ed unicamente finalizzato a dimostrare la giustezza delle proprie tesi difensive e mira ad ottenere
la ripetizione della gara, come poi in effetti il Giudice Sportivo, seppur con motivazione diversa, ha
determinato. E’ pur vero che nel contesto del reclamo la società ha messo in rilievo sospetti sulla
imparzialità dell’arbitro ma, e questo è il punto nodale, ciò lo ha fatto denunciando un avvenimento
determinato che l’istruttoria ha dimostrato come vero e cioè la partecipazione dell’arbitro ad una
conversazione su Facebook con una pluralità di altri soggetti non identificati, nella quale si è
parlato della gara in questione. Sul punto va osservato che l’arbitro ha gravemente contravvenuto
ad una precisa disposizione che vieta assolutamente sia di rivelare a terzi dell’avvenuta
designazione per dirigere la gara, sia di intrattenersi con terzi a dare, prima della gara, giudizi sulla
stessa, sia infine ad anticipare decisioni di carattere tecnico od organizzativo che si intenderebbe
assumere. In sostanza il direttore di gara ha gravemente contravvenuto a quanto gli imponeva il
regolamento e, ciò facendo, può aver indotto la società che ne era venuta a conoscenza a nutrire
dubbi sull’atteggiamento di assoluta imparzialità che il direttore di gara avrebbe dovuto tenere. In
sostanza l’arbitro, pur ribadendo la sua imparzialità agli inquirenti, non può esimersi dall’accusa di
non essere “apparso imparziale”, regola d’oro per ognuno che vada a ricoprire il difficile ruolo di
giudice tra i contrapposti interessi di parti avversarie. Ma vi è di più. La società reclamante ha
allegato al reclamo la stampata della conversazione incriminata in cui oltre alla frase già riportata
“cumpa’ ecc.” ve ne è un’altra di tal Josep Alejandro Vazquez rivolta all’arbitro: “avoja da sei
fortunato se arriva il 2 siamo passati ed è arrivato il 2 XD” che avrebbe indotto più di qualcuno ad
ipotizzare oscuri messaggi in codice ed appare comunque inquietante nella sua cripticità pur
nell’ostentato e reiterato riferimento al numero 2. Tanto è vero che il Giudice Sportivo di primo
grado, nel trasmettere gli atti alla Procura Federale faceva riferimento alla denuncia della Nuova
Itri, certamente non per stigmatizzare un’accusa infondata ma per richiedere degli approfondimenti
sul comportamento dell’arbitro che non appare certo adamantino e conforme al regolamento. I
deferiti vanno quindi prosciolti da ogni addebito per tutte le considerazioni sopra ampiamente
riportate.Dagli atti, infine, la Commissione Disciplinare non ha potuto rilevare se la Procura
Federale abbia provveduto al deferimento dell’arbitro per l’evidente violazione regolamentare ed, in
tal senso, non può che trasmettere gli atti all’Organo Requirente, affinché, qualora non l’abbia già
fatto provveda in tal senso.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di prosciogliere i deferiti da ogni addebito.
Di rimettere gli atti alla Procura Federale per procedere alla valutazione delle violazioni
regolamentari da ascrivere all’arbitro effettivo Ruben TULLIO come meglio descritte nella parte
motiva
Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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