COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 21/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. LUPI ALESSIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO E DELLA SOCIETÀ VIGOR PERCONTI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 21/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. LUPI ALESSIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO E DELLA SOCIETÀ VIGOR PERCONTI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. Il Sig. ROBERTO COLLURA, padre del calciatore SIMONE COLLURA, tesserato nella corrente stagione sportiva con la Società A.S.D. POL. F.C. FIDENE SSD, inviava all’Ufficio della Procura Federale una lettera esposto datata 21.2.2012, in cui segnalava che in occasione della gara del Campionato Allievi Eccellenza, FIDENE – PERCONTI del 19.2.2012, il proprio figlio Simone, veniva colpito in maniera violenta, con una testata in pieno volto, da un calciatore della squadra avversaria, presumibilmente il n. 16 di maglia, riportando la frattura composta delle ossa del proprio naso, accertata e refertata, con 30 giorni di prognosi, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Pertini di Roma. Il COLLURA padre, faceva pervenire alla Procura in data 27 febbraio 2012 ulteriore esposto in cui chiedeva l’audizione dell’arbitro della gara, di un dirigente e di due calciatori della squadra del figlio. Il Collaboratore della Procura Federale, ha esperito le opportune indagini in base alle quali è riuscito a ricostruire quanto accaduto, attraverso l’acquisizione e l’esame dei documenti ufficiali della gara ed all’escussione di numerose prove testimoniali. In primis l’incaricato della Procura ha ascoltato l’arbitro dell’incontro il quale dichiarava di non aver fatto menzione nel proprio referto dell’accaduto, in quanto non aveva visto l’episodio in questione e che nessun dirigente della Società FIDENE a fine gara gli avesse rappresentato alcunché, ritenendo quanto accaduto un normale episodio di giuoco e che nella stessa cartella clinica prodotta dal padre del calciatore veniva riportato dal sanitario, in base a quanto riferitogli, trattarsi di “infortunio sportivo”. Il calciatore COLLURA SIMONE dichiarava dinanzi all’incaricato della Procura Federale che, alla fine della gara di cui sopra, è stato dapprima aggredito verbalmente dal calciatore con il n. 16 LUPI ALESSIO e successivamente con una testata che lo aveva raggiunto, procurandogli forte dolore e sanguinamento. In sede di audizione ed anche nella memoria difensiva presentata, il LUPI forniva una versione non del tutto simile a quella del COLLURA, precisando di essere stato colpito dapprima con un calcio ad una gamba e che, dopo uno scambio di offese, il COLLURA gli si avvicinava in modo provocatorio, per cui, allo scopo di evitarlo, si chinava coprendosi con le mani il viso e, nel compiere tale movimento, lo aveva colpito al naso involontariamente. Anche gli altri soggetti interrogati, fornivano una versione dei fatti a seconda dell’appartenenza dei loro calciatori. La Procura Federale, resasi conto che non poteva trovare conferma la tesi avanzata dal LUPI, considerandola poco plausibile, ove si tenga conto della prognosi riscontrata (30 giorni), non coerente con un atteggiamento meramente passivo e difensivo del viso da parte del LUPI, decideva di deferire a questa Commissione Disciplinare il calciatore LUPI ALESSIO per le violazioni indicate in titolo e la Società VIGOR PERCONTI per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare era presente il rappresentante della Procura Federale ed il calciatore LUPI ALESSIO, il quale confermava il contenuto della memoria difensiva ribadendo quanto già dichiarato in sede di audizione dinanzi agli Organi Federali. La Procura Federale conclude il proprio intervento con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo 4 mesi di squalifica per il calciatore LUPI ALESSIO e per la Società VIGOR PERCONTI 100 Euro di ammenda. Questo Organo Giudicante, dopo aver esaminato tutti gli atti in possesso e non rilevando elementi di discordanza con quanto asserito dalla Procura, ritiene congrue le sanzioni proposte in relazione agli avvenimenti accaduti. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di squalificare il calciatore LUPI ALESSIO per mesi 4 e di comminare alla Società VIGOR PERCONTI l’ammenda di € 100. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segretaria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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