COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 21/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES MONTESACRO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO AL 30.12.2012 A CARICO DEI CALCIATORI SABATILLI ALESSANDRO, PASCUCCI VALERIO, MORMINA PAOLO, ANTOINI FEDERICO, TARTAGLIA SIMONE E GRANIERI SIMONE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 253 DEL 14.6.2012 (Gara: SPES MONTESACRO – VIS AURELIA del 9.6.2012 – Torneo della Memoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 21/06/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES MONTESACRO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO AL 30.12.2012 A
CARICO DEI CALCIATORI SABATILLI ALESSANDRO, PASCUCCI VALERIO, MORMINA
PAOLO, ANTOINI FEDERICO, TARTAGLIA SIMONE E GRANIERI SIMONE ADOTTATI DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 253 DEL 14.6.2012
(Gara: SPES MONTESACRO – VIS AURELIA del 9.6.2012 – Torneo della Memoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società reclamante contesta la decisione dell’ammenda a
proprio carico, assumendo l’insussistenza di motivi circa la sospensione anticipata dell’incontro e
lamenta l’eccessività delle squalifiche inflitte ai propri tesserati.
Letti gli atti ufficiali si desume la corretta determinazione dell’arbitro in merito all’interruzione
anticipata dell’incontro, stante il verificarsi di una zuffa tra calciatori di entrambe le squadre, non
suscettibile di risoluzione.
Considerate quindi adeguate le sanzioni adottate dal Giudice di prime cure in merito all’ammenda,
nonché alle squalifiche inflitte ai calciatori, trattandosi di una manifestazione con finalità altamente
significative, a fronte di comportamenti gravemente disdicevoli, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla società SPES MONTESACRO e, per l’effetto, di
confermare tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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