COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 100 – Reclamo ASD Polisportiva Spotornese avverso le squalifiche dei calciatori Fabrizio Antonelli, Edoardo Bovio, Fabio Cerruti, Alberto Gemello, Gabriele Lanzi, Luca Marinelli, Matteo Mazza, Pier Mattia Ravera e Riccardo Tripodi per tre giornate di gara, avverso l’inibizione del dirigente Alessio Colombino fino al 15.12.2012 e avverso l’ammenda di € 300,00. Gara Spotornese – Celle Ligure del 27.05.2012 play off seconda categoria. C.U. n. 71 del 29 maggio 2012 Delegazione Provinciale di Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 100 - Reclamo ASD Polisportiva Spotornese avverso le squalifiche dei calciatori Fabrizio Antonelli, Edoardo Bovio, Fabio Cerruti, Alberto Gemello, Gabriele Lanzi, Luca Marinelli, Matteo Mazza, Pier Mattia Ravera e Riccardo Tripodi per tre giornate di gara, avverso l'inibizione del dirigente Alessio Colombino fino al 15.12.2012 e avverso l'ammenda di € 300,00. Gara Spotornese - Celle Ligure del 27.05.2012 play off seconda categoria. C.U. n. 71 del 29 maggio 2012 Delegazione Provinciale di Savona. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo dell’ASD Polisportiva Spotornese col quale chiede la riduzione delle sanzioni in epigrafe riportate per essersi totalmente dissociata dal comportamento antisportivo dei propri calciatori che, omettendo di giocare nell’incontro di play off Spotornese – Celle Ligure conclusosi col risultato di 1 a 33, violavano quei principi di probità e lealtà sportiva sanciti dall’art. 1/1 CGS. ritenute le sanzioni inflitte in prime cure ai tesserati appropriate alle infrazioni commesse; atteso che l’ammenda comminata a titolo di responsabilità oggettiva alla società, oltre che per il comportamento antisportivo dei propri calciatori rileva anche per aver schierato una squadra incompleta, per cui la sanzione non può essere affrancata come richiesto dalla ricorrente ma comunque può beneficiare di una riduzione; per questi motivi delibera di respingere il reclamo per quanto attiene alle squalifiche dei calciatori e all’inibizione del dirigente e di accoglierlo per l’ammenda che riduce da € 300 a € 200. In quanto parzialmente accolto il reclamo la tassa non versata e addebitata in conto va restituita.
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