COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 21/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale del 23.05.2012 a carico di: 1. NASCIMENTO EVANGELISTA THIAGO, Arbitro della Sezione di Seregno per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma I C.G.S. e dell’art. 40 comma 1 reg. AIA per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver inviato al calciatore Fumo un messaggio utilizzando il social network Facebook.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 21/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale del 23.05.2012 a carico di: 1. NASCIMENTO EVANGELISTA THIAGO, Arbitro della Sezione di Seregno per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma I C.G.S. e dell'art. 40 comma 1 reg. AIA per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver inviato al calciatore Fumo un messaggio utilizzando il social network Facebook. Con provvedimento del 23 maggio 2012 il Procuratore Federale, vista la nota del 25.05.2011 della Procura Arbitrale Nazionale relativa al comportamento di Nascimento Evangelista Thiago successivamente alla gara San Fruttuoso – Cesano Maderno cat. Giovanissimi del 20.03.2011 e la relazione del Collaboratore della Procura Federale nonché i relativi allegati Rilevato che:  durante la gara in questione il sig. Nascimento Evangelista Thiago ha espulso il giocatore n. 9 del Cesano Maderno Fumo G. per comportamento irriguardoso nei suoi confronti e che il GS competente ha inflitto a quest'ultimo due gare di squalifica; - successivamente utilizzando il social Network Facebook ha inviato al calciatore Fumo G. il messaggio :”ciao Fumo due giornate a casa riposarti così impari a no offendere dure le partite”. Circostanza confermata dall'arbitro stesso durante l'audizione avanti il Collaboratore della Procura. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il deferito, preso altresì atto che il suddetto deferito ha avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S. e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure: - per NASCIMENTO EVANGELISTA THIAGO, Arbitro della Sezione Seregno squalifica di tre mesi. osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili la sanzione concordata dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti applica a NASCIMENTO EVANGELISTA THIAGO, Arbitro della Sezione Seregno una squalifica di tre mesi.
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