COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 13/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MARINA AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.200,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; – SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SERAFINI ANDREA; – SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2012 INFLITTA ALL’ALLENATORE BALLINI LUCA; – INIBIZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2012 INFLITTA AL DIRIGENTE GREGANTI FIORENZO; SEGUITO GARA MARINA/PIEVE DI CAGNA DEL 26.5.2012 PLAY-OFF CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 179 del 29.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 13/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MARINA AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.200,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; - SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SERAFINI ANDREA; - SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2012 INFLITTA ALL’ALLENATORE BALLINI LUCA; - INIBIZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2012 INFLITTA AL DIRIGENTE GREGANTI FIORENZO; SEGUITO GARA MARINA/PIEVE DI CAGNA DEL 26.5.2012 PLAY-OFF CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 179 del 29.5.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. nr. 179, applicava le sanzioni indicate in epigrafe in relazione al comportamento specificamente ascritto ai sostenitori e tesserati della reclamante, in occasione della gara emarginata. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Marina, deducendo la non perfetta veridicità del referto arbitrale, lamentando l’eccessività e la sproporzione delle sanzioni applicate e chiedendone pertanto, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione. A dire della reclamante: o i petardi furono fatti esplodere dai propri sostenitori non vicino ad un assistente arbitrale, ma dietro la tribuna, ove peraltro erano presenti anche le Forze dell’Ordine; o l’assistente arbitrale fu raggiunto da degli schizzi d’acqua e non da sputi, ed infatti, l’arbitro richiamato per questo, si limitò a chiedere cortesemente alle persone presenti di spostarsi da quella zona, senza assumere alcun provvedimento; o nessun sostenitore a fine gara tentò di scavalcare la rete di recinzione: quelli presenti vi si avvicinarono per ringraziare, comunque, la squadra. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che i sostenitori del Marina: - fecero esplodere dei grossi petardi, due prima dell’inizio ed uno durante la gara, fuori dal campo, ma uno a circa tre metri dall’assistente arbitrale; - per tutta la durata dell’incontro lo insultarono; - lanciarono sputi a lui ed all’assistente arbitrale; - al termine dell’incontro: tirarono in campo un fumogeno acceso che gli arrivò vicino; si arrampicarono sulla rete di recinzione, ma vennero fermati dalle Forze dell’Ordine presenti; dalla finestra, gettarono dell’acqua all’interno dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara bagnando i loro indumenti; Lo stesso direttore di gara ha riferito inoltre: - di avere allontanato l’allenatore del Marina Ballini Luca per avere questi dato una spinta al calciatore della panchina avversaria che l’aveva spinto, senza ulteriori conseguenze; - di avere allontanato l’addetto agli ufficiali di gara, Greganti Fiorenzo, perché, dopo avere preso per un braccio l’assistente arbitrale, entrò in campo, abusivamente e durante lo svolgimento dell’incontro, per insultarlo; - di avere espulso il calciatore Serafini Andrea per offese nei suoi confronti; lo stesso tesserato, nell’intervallo dei tempi supplementari, lo insultò nuovamente e lo minacciò. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • osservato preliminarmente che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori tre tasse reclamo; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro; • ritenuto che gli ufficiali di gara meritano sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale loro assegnato e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla loro direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi, minacciosi o, addirittura, violenti; • rilevato, tuttavia, che nel caso di specie la valutazione dell’arbitro, con particolare riferimento agli sputi, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 64 delle NOIF, fa propendere per un giudizio di particolare tenuità, non avendo l’ufficiale di gara adottato i provvedimenti impostigli dalla richiamata normativa in caso di sua diversa e più grave valutazione dei fatti medesimi; • ritenuto che la condotta del dirigente Greganti si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, offensiva nei confronti dell’arbitro, ma priva di contenuti di minacce; • ritenuto che la condotta ascritta all’allenatore Ballini Luca integri la fattispecie di cui al 4° comma, lett. a), dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva, con l’attenuante descritta dal direttore di gara; • ritenuto che la condotta del calciatore Serafini Andrea vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione di tre giornate di gara per la reiterazione delle offese, proferite anche dopo l’espulsione. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Marina in quattro distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la sanzione dell’ammenda inflitta alla società, per l’effetto riducendola ad € 500,00, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Greganti Fiorenzo, per l’effetto riducendola al 30 luglio 2012, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore Ballini Luca, per l’effetto, riducendola al sofferto, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Serafini Andrea, per l’effetto, riducendola a tre giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa.
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