COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 121 del 14 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.2. A.S.D. FUTSAL CERCEMAGGIORE – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T.- COMUNICATO UFFICIALE N. 114 – AMMENDA A CARICO SOCIETA’ (GARA FUTSAL CERCEMAGGIORE–FRENTANALARINO DEL 19.05.2012 – RITORNO PLAYOUT CALCIO A 5 – C1)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 121 del 14 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.2. A.S.D. FUTSAL CERCEMAGGIORE – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T.- COMUNICATO UFFICIALE N. 114 - AMMENDA A CARICO SOCIETA’ (GARA FUTSAL CERCEMAGGIORE–FRENTANALARINO DEL 19.05.2012 – RITORNO PLAYOUT CALCIO A 5 - C1) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente ha chiesto la riduzione della ammenda inflitta dal G.S. ritenendola eccessiva per i fatti verificatisi e, anche, per la categoria di appartenenza della squadra. In effetti le risultanze del rapporto arbitrale, che riporta in modo chiaro e circostanziato gli eventi, evidenziano che è stato un solo sostenitore della squadra ad essere l'artefice dei fatti e che, comunque, dagli stessi non ci sono state situazioni di pericolo o altri effetti rilevanti per il prosieguo della gara. Ritiene questa C.D. che la sanzione della ammenda può essere ridotta contenendola in limiti afflittivi. P.Q.M. delibera di ridurre la sanzione della ammenda a carico della società A.S.D. Futsal Cercemaggiore ad euro 300,00. Nulla per la tassa non versata.
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