COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 121 del 14 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.3. A.S.D. ISERNIA CALCIO A 5 – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T.- COMUNICATO UFFICIALE N. 114 – SQUALIFICA CAMPO, AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE (GARA CHAMINADE A.S.D.–ISERNIACALCIO A5 DEL 19.05.2012 – RITORNO FINALE PLAYOFF CALCIO A 5 – C1)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 121 del 14 Giugno 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
5.2.3. A.S.D. ISERNIA CALCIO A 5 – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T.- COMUNICATO
UFFICIALE N. 114 - SQUALIFICA CAMPO, AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA CHAMINADE A.S.D.–ISERNIACALCIO A5 DEL 19.05.2012 – RITORNO FINALE PLAYOFF CALCIO A 5 - C1)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
A seguito dei fatti verificatisi durante e dopo la gara di playoff giocata il 19 maggio 2012 a
Pietrabbondante tra la Isernia Calcio a 5 e la Chaminade, il G.S. infliggeva alla Isernia Calcio a 5 le
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAG. SPORT. 2011/2012 - COMUNICATO UFFICIALE N. 121 DEL 14 GIUGNO 2012 PAGINA 2679
sanzioni della squalifica del campo e della ammenda di euro 400,00 ed al calciatore Noviello
Antonello della stessa società la squalifica per tre giornate.
Avverso tutte e tre le sanzioni ha proposto ricorso la suddetta società chiedendo la revoca della
sanzione della squalifica del campo e la riduzione della ammenda e della squalifica del calciatore. In
esso la società, pur non negando che gli episodi riportati dagli arbitri si sono verificati, ha
rappresentato situazioni e motivazioni diverse da quelle che risultano negli atti ufficiali, oltre tutto
evidenziando che in ogni caso non vi sono state conseguenze fisiche e né rischio per alcuno e, nel
caso del calciatore, vi è stato un lieve contatto tra lo stesso e l'arbitro dovuto più alla foga che ad
una volontà di aggressione. Quanto sostenuto in ricorso non può essere condiviso da questa C.D.
perché le risultanze del rapporto dell'arbitro, che è ritenuto dal C.G.S. documento privilegiato di
prova, trovano pieno riscontro anche dal rapporto del commissario di campo designato per la
partita. Assodato che i fatti si sono verificati, alla luce di quanto prospettato dalla Isernia Calcio a 5,
va valutato il comportamento dei tifosi e del calciatore al fine di stabilire se ricorrono le condizioni
per addivenire ad una riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S.
La sanzione della squalifica del campo appare eccessiva ed immotivata, atteso che nel caso in
esame non ci sono state situazioni di pericolo o di danno gravi e dalla decisione del G.S. non
risultano esserci né recidiva e né una precedente diffida a carico della società Isernia Calcio a 5,
per cui la stessa va revocata. I fatti verificatisi, comunque, impongono la diffida della società che
risponde del comportamento dei propri sostenitori, che, pertanto, va inflitta unitamente alla sanzione
della ammenda. Tale sanzione ben può essere ridotta sempre in considerazione che i fatti avvenuti
non sono di rilevante gravità, anche se vanno sanzionati con l'avvertimento proprio della diffida che
preannuncia la squalifica del campo in caso di nuovi episodi.
Per quanto attiene, invece, alla squalifica del calciatore Noviello Antonello, che risulta nella
occasione capitano della squadra, la stessa va confermata in considerazione del comportamento da questi tenuto, concretizzatosi in un atteggiamento irriguardoso e minaccioso, reiterato,
accompagnato da frasi di uguale tenore e con un tentativo di aggressione al direttore di gara non
riuscito per l'intervento di altre persone.
P.Q.M.
delibera, in parziale modifica della decisione del G.S., di revocare la squalifica del campo e di
applicare a carico della società A.S.D. Isernia Calcio a 5 la sanzione della ammenda con diffida,
ammenda che fissa in euro 300,00. Delibera, inoltre, di confermare la squalifica del calciatore
Noviello Antonello. Dispone l'annullamento dell'addebito della tassa reclamo già effettuato sul conto della società reclamante.
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