COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 14.06.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/ 6/2012 SAN PIETRO VAL LEMINA – V.BACIGALUPO FILADELF

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 14.06.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/ 6/2012 SAN PIETRO VAL LEMINA - V.BACIGALUPO FILADELF La società ASD BACIGALUPO ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto anticipandolo via fax il giorno 09/06/2012 alle ore 21,00 e parimenti inviando alla controparte copia dell'atto a mezzo telefax in data 10/06/2012 alle ore 18,20. E'stato pertanto rispettata la delibera di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva di cui al C.U. nº111/A della F.I.G.C. del 06/02/2012 e riportato al C.U. nº44 del 09/02/2012 del Comitato Regionale. La reclamante si duole che all'incirca al 30º minuto del primo tempo, dopo una loro rete e mentre tutti i giocatori si erano portati presso la recinzione per festeggiare con i propri sostenitori, l'arbitro abbia fatto riprendere il gioco mentre i propri giocatori, compreso il portiere, si trovavano ancora fuori dal rettangolo di gioco. Subito dopo la ripresa la squadra avversaria realizzava una rete. La società BACIGALUPO allega una corposa documentazione fotografica a sostegno di quanto asserito e chiede pertanto che venga riconosciuto l'errore tecnico dell'arbitro. Si deve preliminarmente precisare che gli Organi della Giustizia Sportiva possono avvalersi di riprese televisive o filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale AL SOLO FINE dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati (art. 35 punto 1.2 del C.G.S.)nel mentre le decisioni di natura tecnica relative alla conduzione delle gare sono di esclusiva competenza dell'arbitro il cui referto costituisce piena prova. Or bene nel suo rapporto l'arbitro non fa cenno alcuno a quanto lamentato dalla reclamante ed anzi nel successivo supplemento, richiestogli appositamente da questo G.S. , ne smentisce le asserzioni dichiarando che al momento della ripresa del gioco i calciatori della società BACIGALUPO, da lui richiamati a voce in precedenza, si trovavano compreso il portiere, all'interno delle linee perimetrali nella propria metà campo, ancorchè mal disposti sul terreno di gioco. Le doglianze della reclamante non possono quindi trovare accoglimento e pertanto SI DELIBERA: - di respingere il reclamo presentato dalla società BACIGALUPO perchè le argomentazioni addotte vengono smentite dal supplemento di referto arbitrale. - di omologare la gara con il risultato conseguito in campo e cioè S.P. VAL LEMINA - V. BACIGALUPO 3-2 - di disporre a carico della società BACIGALUPO l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata.
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