COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. MANZONE Lorenzo, calciatore tesserato per la società A.S.D. BOVES MDG, dei sigg.ri BALSAMO Mario e GUBICINI (rectius GUBIANI) Alessandro, dirigenti della A.S.D. BOVES MDG, delle società A.S.D. BOVES MDG e PEDONA BORGO S.D., per rispondere il primo delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma n.4 N.O.I.F. ed all’art. 10 comma 2 C.G.S., i sigg.ri BALSAMO e GUBIANI delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 2 C.G.S., le società A.S.D. BOVES MDG e PEDONA BORGO S. D. a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. MANZONE Lorenzo, calciatore tesserato per la società A.S.D. BOVES MDG, dei sigg.ri BALSAMO Mario e GUBICINI (rectius GUBIANI) Alessandro, dirigenti della A.S.D. BOVES MDG, delle società A.S.D. BOVES MDG e PEDONA BORGO S.D., per rispondere il primo delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma n.4 N.O.I.F. ed all’art. 10 comma 2 C.G.S., i sigg.ri BALSAMO e GUBIANI delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 2 C.G.S., le società A.S.D. BOVES MDG e PEDONA BORGO S. D. a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 19.3.12 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione, per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, il sig. MANZONE Lorenzo, calciatore che in costanza di tesseramento per la società PEDONA BORGO S.D. risultava essersi tesserato anche per la società A.S.D. BOVES MDG con il nominativo MANZONE Loranzo partecipando tra le file di tale ultima società a 4 gare del campionato Allievi 95, i sigg.ri BALSAMO Mario e GUBICINI (rectius GUBIANI) Alessandro, dirigenti accompagnatori della A.S.D. BOVES MDG i quali sottoscrivevano le distinte delle gare del 2 e 7.10.2011 (il sig. Balsamo) del 10 e 17.12.2011 (il sig. Gubiani) attestando il regolare tesseramento del giocatore; deferiva altresì la A.S.D. BOVES MDG e la PEDONA BORGO S.D. a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni addebitate ai propri tesserati. All’udienza del 15.6.12, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale, il sig. MANZONE Lorenzo accompagnato dalla madre esercente la patria potestà sul minore, il sig. GUBIANI Alessandro, i sigg.ri GIULIANO Valter e ACCUSANI Franco, dirigenti della A.S.D. BOVES MDG, il sig. MOLINA Alessandro, presidente della PEDONA BORGO S.D. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Il sig. MANZONE Lorenzo ed il sig. MOLINA Alessandro, quale presidente della società PEDONA BORGO S.D. concordavano quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. MANZONE mesi quattro di squalifica; - per la società PEDONA BORGO S. D. l’ammenda di € 100,00. Gli altri incolpati richiedevano invece procedersi con il giudizio, concludendo con la richiesta di proscioglimento da ogni addebito. Gli stessi adducevano che la richiesta di tesseramento del sig. Manzone sarebbe avvenuta in buona fede e dopo avere assunto informazioni presso l’ufficio tesseramenti, ove veniva confermata la possibilità di tesserare il giocatore –anche se con il nome sbagliato, che avrebbe potuto essere successivamente corretto- in quanto tesserato per la società OLMO per la stagione sportiva 2009/2010 ed apparentemente svincolato per la stagione sportiva successiva. Il sig. Gubiani affermava inoltre di non ritenersi responsabile della correttezza dei dati presenti sul cartellino dei giocatori, limitandosi ad eseguire quanto richiesto dalla società di appartenenza. Il Procuratore Federale svolgeva la propria relazione e concludeva con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni: - Mesi otto di inibizione per i sigg.ri GUBIANI Alessandro e BALSAMO Mario; - € 1.500,00 di ammenda e quattro punti di penalizzazione per la A.S.D. BOVES MDG. MOTIVI DELLA DECISIONE I)Relativamente alla posizione del sig. Manzone Lorenzo e della Pedona Borgo S. D. Viste le richieste degli incolpati di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S., Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate al giocatore ed alla Società incolpata ed al suo presidente, Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua. PQM La Commissione Disciplinare applica al signor MANZONE Lorenzo la sanzione della squalifica per mesi quattro ed alla società PEDONA BORGO S.D. la sanzione dell’ammenda di € 100,00 (cento0). II)Relativamente alla posizione della A.S.D. BOVES MDG e dei sigg.ri Balsamo Mario e Gubiani Alessandro La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte alla società A.S.D. BOVES MDG ed ai propri dirigenti sigg.ri GUBIANI Alessandro e BALSAMO Mario. Dalla lettura della documentazione allegata al deferimento, si evince infatti inequivocabilmente che il giocatore Manzone Lorenzo aveva sottoscritto per la stagione sportiva 2011-2012, unitamente ai genitori esercenti la patria potestà, richiesta di tesseramento per la società PEDONA, risultando in tale documento essere nato a Cuneo il 26.10.1995 ed avere quale codice fiscale MNZLNZ95R26D205A, nonché altra richiesta di tesseramento per la società A.S.D. BOVES MDG con il nominativo Manzone Loranzo, risultando in tale documento essere nato a Torino il 26.10.1995 ed avere quale codice fiscale MNZLNZ95R26L219R. Appare francamente difficile ritenere che l’errore sia stato compiuto in buona fede e che la società BOVES fosse all’oscuro del tesseramento del sig. Manzone con la società PEDONA; gli stessi dirigenti della A.S.D. BOVES affermano da un lato di avere assunto informazioni positive presso l’ufficio tesseramenti mentre dall’altro lato, nella memoria difensiva agli atti, affermano che il giocatore nell’estate 2011 aveva manifestato l’intenzione di volersi tesserare presso la loro società ed aveva dichiarato di essere stato tesserato nella stagione sportiva precedente per la società PEDONA, avendo esaurito il vincolo di tesseramento con tale società. Non spiegano però per quale motivo, sussistendo dei dubbi in merito alla posizione del giocatore, abbiano approfondito la situazione mediante riscontro presso l’archivio telematico del servizio gestione tesseramenti e non abbiano invece deciso di richiedere preventiva conferma dell’avvenuto svincolo presso la società PEDONA mediante una semplice telefonata a quest’ultima. E’ dunque assai più probabile che le parti abbiano approfittato di un precedente errore nella trascrizione dei dati del giocatore presso l’ufficio tesseramenti, nel tentativo di tesserare e di far giocare un calciatore ancora vincolato per altra società. Se è così, certamente la A.S.D. BOVES ha posto in essere una condotta fortemente contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva che deve essere sanzionata di conseguenza, tenuto anche conto del fatto che il sig. Manzone Lorenzo ha disputato quattro gare (in data 2.10.2011, 7.10.2011, 10.12.2011 e 17.12.2011) risultando tesserato con un nominativo non corretto, le prime due gare addirittura ancora tesserato per altra società. Anche il comportamento dei dirigenti accompagnatori della A.S.D. BOVES MDG che hanno sottoscritto le distinte di gara in questione, attestando il regolare tesseramento del giocatore Manzone Lorenzo, risulta contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva, seppure tale condotta assume un profilo di gravità maggiormente sfumato rispetto alle gravi responsabilità della società di appartenenza. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA - commina alla società A.S.D. BOVES la sanzione della ammenda per € 1.000,00 (mille/00) e la penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2012/2013 nel campionato Allievi. - commina al sig. BALSAMO Mario la sanzione dell’inibizione per mesi tre. - commina al sig. GUBIANI Alessandro la sanzione dell’inibizione per mesi tre.
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