COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale da parte del Procuratore Federale del Signor CERUTTI Adriano per violazione dell’ art. 1, comma 1 del C.G.S., in riferimento all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. e della A.S.D.C. GOZZANO ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale da parte del Procuratore Federale del Signor CERUTTI Adriano per violazione dell’ art. 1, comma 1 del C.G.S., in riferimento all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. e della A.S.D.C. GOZZANO ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Con proprio atto del 13/03/12 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare •il Sig. CERUTTI Adriano, Presidente della A.S.D.C. GOZZANO, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, comma 1 del C.G.S., in riferimento all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, non impedito nella stagione 2010-2011, a partire dal mese di Aprile 2011, al tecnico, Sig. FRINO Roberto, di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento con la A.S.D.C. GOZZANO, essendo, peraltro, già vincolato con la consorella U.S. SESTESE CALCIO; •la A.S.D.C. GOZZANO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al Presidente ed al tecnico, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. In data 15/06/12, giorno fissato per la trattazione del procedimento, oltre al sostituto Procuratore Federale, nella persona dell’Avv. Marco STEFANINI, era presente il Dott. Alex CASELLA, delegato, sia dal Sig. CERUTTI Adriano, sia dalla A.S.D.C. GOZZANO, con ampi poteri di rappresentanza, conferiti in forza di procura speciale sottoscritta in data odierna dal Presidente della società GOZZANO. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.. Pertanto, in adesione a quanto proposto a tale scopo dal sostituto Procuratore Federale, il Dott. CASELLA, in nome e per conto dei propri rappresentati, accettava per il Sig. CERUTTI Adriano la sanzione della inibizione per mesi UNO e, per la A.S.D.C. GOZZANO la sanzione dell’ammenda di € 100,00. La Commissione disciplinare territoriale, preso atto dell’intervenuto accordo fra le parti in sede di definizione in via breve del procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.; DELIBERA - di infliggere alla A.S.D.C. GOZZANO l’ammenda di € 100,00; - di infliggere la sanzione della inibizione per UN MESE al Sig. CERUTTI Adriano, Presidente della A.S.D.C, GOZZANO.
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