COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°55 del 14 Giugno 2102 Delibera della Commissione Disciplinare ASD EUROPA 2008 (Triangolare play-off – 1^ e 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 54 del 07.06.2012. Gara Europa 2008 / Johannes del 03.06.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°55 del 14 Giugno 2102
Delibera della Commissione Disciplinare
ASD EUROPA 2008 (Triangolare play-off – 1^ e 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 54 del 07.06.2012.
Gara Europa 2008 / Johannes del 03.06.2012.
La società Europa 2008 Domusnovas ha proposto ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha rigettato il reclamo della stessa avverso la regolarità della gara di cui in epigrafe, omologando il risultato conseguito sul campo di 0 a 0 e avverso la delibera con la quale alla medesima è stata inflitta l’ammenda di Euro 75,00 “per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dei calciatori avversari”.
La Commissione rileva innanzitutto che il ricorso non è rituale in relazione al provvedimento di omologazione del risultato, in quanto pervenuto al Comitato Regionale della F.I.G.C. oltre le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione della delibera, termine stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 122 stagione sportiva 2001/2012 per le gare di play-off dei campionati regionali.
Il ricorso è invece rituale in ordine alla sanzione dell’ammenda, perché in tal caso valgono i termini ordinari previsti dall’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.
La Commissione ritiene che il suddetto reclamo debba essere accolto, in quanto dal referto arbitrale e dal relativo supplemento non risulta chiaramente che le intemperanze del pubblico debbano essere attribuite anche alla tifoseria della squadra della società reclamante.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il ricorso relativo all’omologazione del risultato della gara e di annullare l’ammenda inflitta alla società reclamante. Dispone il non addebito della tassa.
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