COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 514/C.D.T.DEL 12 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 188/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig.Lo Monaco Giuseppe (dirigente A.S.D. Sikania Alcamo); 2. Sig.Valenti Valerio (segretario A.S.D. Adelkam Alcamo); 3. Sig.Amato Rosario (responsabile tecnico A.S.D. Iccarense); 4. Sig.Marchese Salvatore (tesserato A.S.D. Renzo Lo Piccolo di Terrasini); 5. Società A.S.D. Sikania Alcamo; 6. Società A.S.D. Adelkam Alcamo; 7. Società A.S.D. Iccarense; 8. Società A.S.D. Renzo Lo Piccolo di Terrasini.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 514/C.D.T.DEL 12 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 188/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig.Lo Monaco Giuseppe (dirigente A.S.D. Sikania Alcamo); 2. Sig.Valenti Valerio (segretario A.S.D. Adelkam Alcamo); 3. Sig.Amato Rosario (responsabile tecnico A.S.D. Iccarense); 4. Sig.Marchese Salvatore (tesserato A.S.D. Renzo Lo Piccolo di Terrasini); 5. Società A.S.D. Sikania Alcamo; 6. Società A.S.D. Adelkam Alcamo; 7. Società A.S.D. Iccarense; 8. Società A.S.D. Renzo Lo Piccolo di Terrasini. La Procura Federale, con nota 8181/196 pf 11 12/MS/dvb del 15 maggio 2012, ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: a) I tesserati, della violazione dell'art, 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61 comma 1 N.O.I.F.; b) Le Società di appartenenza, per responsabilità oggettiva (art. 4 comma 2 C.G.S.). Non sono pervenute controdeduzioni nei termini assegnati in rito. Si sono presentati all'udienza dibattimentale il Sig. Valenti Valerio anche quale delegato della Società A.S.D. Adelkam, il Sig. Rosario Amato, il Presidente della A.S.D. Renzo Lo Piccolo Sig. Giovanni Tinervia, nonché il Sig. Marchese Salvatore. I Sigg. Tinervia Giovanni, Marchese Salvatore e Amato Rosario nonché le Società Adelkam Alcamo e Renzo Lo Piccolo vengono ammessi al patteggiamento come da ordinanza che segue: Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale: rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Sigg. Marchese Salvatore e Amato Rosario nonché le Società Adelkam Alcamo e A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., individuata nella inibizione per giorni trenta da scontarsi nella prossima stagione sportiva e € 100,00 di ammenda con la diminuente di cui all’art. 24 C.G.S.; Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 C.G.S. possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica ai Sigg. Marchese Salvatore e Amato Rosario nonché alle Società Adelkam Alcamo e A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini le sanzioni come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti e delle indicata Società. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con le seguenti ulteriori richieste: ammenda di € 100,00 per la società A.S.D. Sikania Alcamo; ammenda di € 150,00 per la società A.S.D. Iccarense; quindici giorni di inibizione per il Sig. Lo Monaco Giuseppe e non luogo a procedere per il Sig. Valenti Valerio mancando, da parte di questi, la sottoscrizione delle distinte. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i restanti altri soggetti deferiti, non ammessi a patteggiamento, e con l'eccezione del Sig. Valenti Valerio, siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando per tabulas, e per ammissione dei deferiti sigg. Lo Monaco e Amato, la sottoscrizione di alcune distinte valevoli per il Torneo Città di Alcamo svoltosi nei giorni 8 e 9 settembre 2011 e risultando altresì l'irregolare posizione di tesseramento di taluni calciatori inseriti nelle predette distinte. Va accolta la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura Federale per il caso del Sig. Valenti Valerio non risultando che lo stesso abbia sottoscritto alcuna distinta. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Come da patteggiamento dispone applicarsi la inibizione per giorni trenta a carico dei sigg. Marchese Salvatore e Amato Rosario, nonché l'ammenda di € 100,00 a carico delle Società A.S.D. Adelkam Alcamo e A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini. Dispone inoltre applicarsi: Alle Società A.S.D. Sikania Alcamo e A.S.D. Iccarense la sanzione dell'ammenda di € 150,00; mesi uno di inibizione al Sig. Lo Monaco Giuseppe. Dispone altresì l’archiviazione del procedimento a carico del Sig. Valenti Valerio. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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