COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 514/C.D.T.DEL 12 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 185/B-02 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Aquila Monteserra (già ASD Città di Lentini) Sig. Mandolfo Sebastiano (presidente all’epoca dei fatti) N°24 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 514/C.D.T.DEL 12 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 185/B-02 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Aquila Monteserra (già ASD Città di Lentini) Sig. Mandolfo Sebastiano (presidente all’epoca dei fatti) N°24 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 20/04/2012 prot.11.1330-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali sostengono che i calciatori deferiti hanno tutti sostenute le prescritte visite mediche ma che, per motivi di “causa di forza maggiore” la società non può trasmetterne copia comprovandone l’esistenza. Per il solo calciatore Luna Davide viene allegata alla memoria di difesa copia del certificato medico attestante la idoneità all’attività sportiva agonistica. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che quanto sostenuto dalla deferita non è esimente degli addebiti ascritti in quanto emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva. Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Luna Davide e applica: l’ammenda di € 690,00 a carico della società ASD Aquila Monteserra (già ASD Città di Lentini) - (€ 30,00 x n.23 calciatori); l’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Mandolfo Sebastiano; Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abramo Andrea, Arcidiacono Alfio, Battiato Vincenzo, Bosco Giuseppe, Buda Filadelfio, Centamore Sebastiano, Cosentino Antony Lucio, Di Franco Sebastiano, Fassari Marco, Fichera Santo, Mendola Sebastiano, Micieli Ottavio, Mignemi Alarico, Ortis Andrea, Ortis Simone, Randone Nuccio, Riccardi Massimiliano, Sgroi Alessio, Tocco Guglielmo, Tomasello Sebastiano, Tribulato Sebastiano, Vinci Salvatore, Zappalà Alfio, tutti tesserati per la società’ ASD Aquila Monteserra (già ASD Città di Lentini) all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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