COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 520/C.D.T.DEL 19 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 187/B-02 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Junior Ramacca Sig. Ferro Enrico (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°29 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 520/C.D.T.DEL 19 GIUGNO 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 187/B-02
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società ASD Junior Ramacca
Sig. Ferro Enrico (rappresentante legale all’epoca dei fatti)
N°29 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
Con nota del 23/04/2012 prot.11.1347-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e le memorie difensive inoltrate non hanno dimostrato con la relativa documentazione di merito (copia certificati medici) la avvenuta prescritta visita medica dei calciatori deferiti.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’ammenda di € 870,00 a carico della società ASD Junior Ramacca (€ 30,00 x n.29 calciatori);
l’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Ferro Enrico;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barcellona Marco, Bentivegna Carmelo, Campisi Giuseppe, Catania Luigi, Catanzaro Giuseppe, Conti Giuseppe, Cusmano Vincenzo, Damigella Andrea, D’Angelo Salvatore, Di Liberto Alfredo, Fresa Raffaele, Gentile Sebastiano, Giandinoto Giuseppe, Giglio Filippo, Giunta Antonio, Gulizia Ignazio, Montalto Vincenzo, Motta Giuseppe, Piemonte Angelo, Riggio Filippo, Risiglione Matteo, Santamaria Filippo, Schillaci Giovanni, Sicilia Salvatore, Sinatra Fabio, Sottosanti Giorgio, Sottosanti Giuseppe, Trichini Rocco, Zappalà Salvatore, tutti tesserati per la società’ ASD Junior Ramacca all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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