COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 520/C.D.T.DEL 19 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 187/B-04 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Pro Gela Sig. Sauna Salvatore (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 Serie C1 2010 / 2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 520/C.D.T.DEL 19 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 187/B-04 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Pro Gela Sig. Sauna Salvatore (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 Serie C1 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 23/04/2012 prot.11.1349-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e le memorie difensive inoltrate non hanno dimostrato con la relativa documentazione di merito (copia certificati medici) la avvenuta prescritta visita medica dei calciatori deferiti in riferimento alla stagione sportiva 2010-2011, avendo allegato i soli certificati medici relativi alla stagione sportiva 2009-2010. Viene stralciata dal procedimento la posizione del calciatore Marletta Riccardo, facente parte della Rappresentativa Regionale Calcio 5, la cui certificazione è in possesso di questo Comitato Regionale. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva. Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Marletta Riccardo e applica: l’ammenda di € 220,00 a carico della società ASD Pro Gela (€ 20,00 x n.11 calciatori); l’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Sauna Salvatore; Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barresi Matteo, Cacici Giuseppe, Caglia Mirko, Capizzello Marco, Di Bartolo Crocifisso, Fraglica Nicola, Invincibile Giovanni, Marchese Giuseppe, Melfi Francesco, Mendola Francesco, Santuccio Mauro, tutti tesserati per la società’ ASD Pro Gela all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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