COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 520/C.D.T.DEL 19 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 187/B-08 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Pol. Futsal Puntese Sig. Gravina Giovanni (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 Serie C1 2010 / 2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 520/C.D.T.DEL 19 GIUGNO 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 187/B-08
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società Pol. Futsal Puntese
Sig. Gravina Giovanni (rappresentante legale all’epoca dei fatti)
N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Calcio 5 Serie C1 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
Con nota del 23/04/2012 prot.11.1353-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive, mentre il calciatore Arena Giuseppe ha fatto pervenire la documentazione attestante la personale avvenuta visita medica per la stagione 2010-2011.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non dare luogo a procedere nei confronti del calciatore Arena Giuseppe (tesserato Etna Calcio Misterbianco) e applica:
l’ammenda di € 140,00 a carico della società Pol. Futsal Puntese (€ 20,00 x n.7 calciatori);
l’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Gravina Giovanni;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amodio Luca, Di Stefano Cristiano, Floriddia Luca, Marchese Luigi, Russo Simone, Sorbello Orazio, Zanchi Gianluca, tutti tesserati per la società’ Pol. Futsal Puntese all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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