COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 37 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Guerri Emanuele, Presidente, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S.; -della Società A.S.D. Progetto Lana C. 5, presieduta dal Guerri, per essere incorsa nella responsabilità prevista dall’art. 4, comma 1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 37 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Guerri Emanuele, Presidente, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S.; -della Società A.S.D. Progetto Lana C. 5, presieduta dal Guerri, per essere incorsa nella responsabilità prevista dall’art. 4, comma 1, del C.G.S.. Il Presidente della C.R.A. Toscana, ha ricevuto una specifica segnalazione da parte di un arbitro, casualmente presente all’episodio, dalla quale si evince che, dopo il termine della gara Progetto Lana C. 5 – Firenze C. 5, disputata in data 28.11.2011, il Presidente della Società Progetto Lana, ha pronunciato frasi che, indubbiamente offensive e lesive della personalità di qualsiasi persona, erano riferite al Delegato Regionale del Calcio a 5, al quale chiedeva venissero espressamente riportate. All’episodio erano presente anche altri quattro arbitri, tre della Sezione di Prato ed uno della Sezione di Empoli. Avviate le indagini la Procura Federale, dopo avere esaminato, oltre il denunciante, anche gli altri arbitri presenti, ha disposto il deferimento del Guerri e della Società A.S.D. Progetto Lana C. 5 che egli rappresenta. Nessuno dei deferiti è presente. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini. Aperto il dibattimento l’Avvocato Stefanini, chiede la integrale conferma del deferimento che è fondato sulle ampie, chiare ed assolutamente concordanti, dichiarazioni rese dall’arbitro denunciante, che conosce bene e da tempo il Guerri, frasi confermate da coloro che erano presenti all’accaduto. Ritiene del tutto inutili le giustificazioni addotte a difesa dal Guerri, il quale ammette di aver scambiato alcune parole con l’arbitro Lombardi ma solo per lamentarsi dell’arbitraggio della gara e senza ricordarne il tenore. Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni: -al Presidente Guerri, l’inibizione per mesi 6 (sei); -alla Società, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). La Commissione, decidendo, rileva che le affermazioni del Guerri a difesa sono estremamente pretestuose e rivolte ad attenuare la responsabilità dell’incolpazione, a fronte delle quali sussistono le dichiarazioni rese dai presenti in sede istruttoria assolutamente concordanti anche nel riportare le esatte parole usate dal Guerri nell’occasione. Del tutto irrilevanti appaiono, infine, le scuse presentate alla fine dell’istruttoria e qui ribadite. La tesi accusatoria della Procura Federale è assolutamente fondata e da accogliere. L’accertata colpevolezza del Dirigente coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità diretta prevista dalla vigente normativa. P.Q.M. la C.D.T.T., in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni: -al Presidente della A.S.D. Progetto Lana C.5, l’inibizione per mesi 6 (sei); -alla Società A.S.D. Progetto Lana, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
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