COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 172 stagione sportiva 2011/2012 Gara Venturina – Audace Isola D’Elba (sospesa) del 13/05/2012. Campionato di Seconda categoria. In C.U. n.67 del 17/05/2012 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 172 stagione sportiva 2011/2012 Gara Venturina – Audace Isola D’Elba (sospesa) del 13/05/2012. Campionato di Seconda categoria. In C.U. n.67 del 17/05/2012 C.R.T. Con lettera raccomandata A.R. n.14011041842-9 spedita in data 26/05/2012 dall’Ufficio Postale di Portoferraio (LI), la società Audace Isola d’Elba propone reclamo avanti alla C.R.T.T. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. Regionale: A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 17/ 5/2017 CAVALIERE MARCO(AUDACE ISOLA D ELBA) “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica colpiva con due pugni il D.G. che veniva raggiunto alla bocca provocandogli una ferita al labbro e ad un occhio. Non domo aggrediva nuovamente l'arbitro, nel frattempo caduto a terra, con calci alla schiena e schiaffi al volto. A causa delle gravi conseguenze fisiche riportate nell'aggressione, il D.G. era costretto a sospendere definitivamente l'incontro. Perdurando poi il dolore, l'Arbitro doveva ricorrere a cure ospedaliere presso il P.O. di Piombino dove gli veniva rilasciata certificazione medica che viene acquisita agli atti. Tutto cio' premesso il G.S.T., valutate le infrazioni commesse di particolare gravita' dispone altresi' La Preclusione Definitiva Alla Permanenza In Qualsiasi Rango O Categoria Della F.I.G.C. (Art.19 C.3 C.G.S.).” Il Collegio, investito dell’esame del reclamo, rileva la sua inammissibilità e quindi la non presa in considerazione per il mancato rispetto dei termini per la proposizione del gravame. Invero l’art. 46 del C.G.S. relativamente ai termini per la proposizione dell’impugnazione è stato modificato dalla F.I.G.C. in data 07/08/2007 con comunicazione ufficiale contenuta nel C.U. n.23/A secondo il testo che segue: COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1.1. Comunicato Ufficiale N° 23/A del 7/08/2007 (Qui di seguito si riporta il testo del Com. Uff. n.23/A della FIGC, pubblicato in Roma il 7/8/2007:) ERRATA CORRIGE Considerato che, per mero errore materiale, l’art. 37, comma 4 del Codice di giustizia sportiva riporta all’ultimo capoverso la frase “di seconda istanza”;considerato che, per mero errore materiale, l’art. 46, comma 4 del Codice di giustizia sportiva non è stato coordinato con la novità introdotta dall’art. 36, comma 2 del Codice di giustizia sportiva, in base al quale il procedimento di seconda istanza innanzi alla Commissione disciplinare territoriale deve essere promosso entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo territoriale che si intende impugnare Si pubblicano le seguenti correzioni: l’ultimo capoverso del comma 4 dell’art. 37 del Codice di giustizia sportiva è sostituito dal seguente: “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito”; il comma 4 dell’art. 46 del Codice di giustizia sportiva è sostituito dal seguente: “I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”. La statuizione normativa, coordinata con gli artt. nn.33, 36 e 38 del C.G.S. porta alla conclusione che il reclamo, essendo stato inoltrato in data 26/05/2012 è palesemente fuori termine per quanto riguarda la sua proposizione in virtù del fatto che la decisione colpita da gravame è contenuta nel C.U. n.67 del 17/05/2012 C.R.T. In altre parole, la lettera raccomandata contenente il reclamo è stata spedita il nono giorno successivo rispetto alla data di pubblicazione nel C.U. del provvedimento che si intendeva impugnare, quindi due giorni dopo la scadenza del termine previsto dall’Ordinamento e tale situazione, oggettivamente rilevabile, rende inammissibile il gravame in quanto, come è noto, i termini per l’impugnazione sono perentori (art. 38 comma 6 C.G.S.). P.Q.M. La C.D.T.T. dichiara inammissibile il reclamo in quanto proposto fuori dei termini previsti dal legislatore sportivo, da ciò la non presa in considerazione dello stesso. Si dispone l’addebito della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it