COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 177 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: Reclamo della S.S.D. Virtus Asciano e dei tesserati Gianni Marconi e Lorenzo Tocci, in proprio, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (C.U. n. 67 del 17.05.2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 177 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: Reclamo della S.S.D. Virtus Asciano e dei tesserati Gianni Marconi e Lorenzo Tocci, in proprio, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (C.U. n. 67 del 17.05.2012). Con due distinti ed autonomi reclami, inviati in data 29.05.2012//01.06.2012, la società Virtus Asciano ed i tesserati Gianni Marconi e Lorenzo Tocci, quest'ultimi in proprio, impugnano dinanzi a questa Commissione Disciplinare la decisione, pubblicata nel C.U. n. 67 del 17 maggio 2012, con la quale quest'Organo Giudicante ha dichiarato inammissibile, per mancanza di sottoscrizione, il reclamo proposto dalla società Virtus Asciano avverso la decisione del G.S.T., contenuta nel C.U. n. 60 del 27.04.2012, con la quale venivano squalificati dal Giudice Sportivo Territoriale i suddetti tesserati, rispettivamente, il sig. Gianni Marconi fino al 27.09.2012 (5 mesi), ed il sig. Lorenzo Tocci fino al 27.01.2013 (9 mesi). La società chiede la revisione del provvedimento impugnato e un esame del merito, riportandosi al contenuto del precedente reclamo, sostenendo che la mancata sottoscrizione dell'atto non inificia la validità del reclamo, atteso che il ricorso era stampato su carta intestata della stessa società; che l'atto di reclamo era stato spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno in cui vi era indicato, sia come mittente che come destinatario dell'avviso di ricevimento, la S.S.D Virtus Asciano; che, infine, la società aveva pagato la tassa di reclamo, ciò costituendo prova inconfutabile della provenienza del ricorso dalla stessa società. I tesserati Gianni Marconi e Lorenzo Tocci, dal canto loro, sostengono di aver appreso la notizia del rigetto dell'impugnazione, e dei motivi d'inammissibilità del ricorso, solo con la raccomandata a mani consegnata loro dalla società Virtus Asciano in data 24.05.2012, chiedendo – in tesi - di essere rimessi in termini per poter proporre reclamo avverso la delibera emessa dal G.S.T., contenuta nel C.U. n. 60 del 27.04.2012; in ipotesi, chiedono, previa revoca della sanzione disciplinare inflitta, un esame del merito ritenendo, per gli stessi motivi addotti dalla società Virtus Asciano, che la mancata sottoscrizione del reclamo non può essere considerata causa di inammissibilità del ricorso, ma unicamente una mera irregolarità formale, assolutamente sanabile. Gli stessi poi, nella previsione dell'accoglimento delle istanze sopra-menzionate, espongono i motivi di merito. Per quanto riguarda il reclamo del sig. Marconi, quest'ultimo rileva la contraddittorietà, la genericità e l'incompletezza del referto arbitrale, anche in rapporto al referto del commissario di campo, laddove si evince che è stato espulso per proteste e non per le spinte verso l'arbitro. Per questi motivi il reclamante chiede una riduzione della sanzione inflitta, in quanto eccessiva. In via istruttoria, chiede di essere sentito personalmente in merito ai fatti per cui è stata disposta la squalifica, formulando espressa istanza per la convocazione a chiarimenti del direttore di gara e del commissario di campo. Per quanto attiene il reclamo del sig. Tocci, il calciatore sostiene di essere stato colpito da tergo da un avversario, di aver reagito d'istinto, in modo non violento, tant'è vero che il calciatore avversario non ha riportato conseguenze fisiche. Il ricorrente nega di aver reiterato la propria condotta, evidenziando di aver accettato l'espulsione comminatagli dal D.g., lasciando immediatamente il campo da gioco. Aggiunge, inoltre, che a fine gara si è avvicinato al D.g. per chiedere spiegazioni, protestando in maniera veemente, negando ogni tentativo di aggressione fisica e verbale. Circostanze che trovano riscontro nel referto del commissario di campo, in palese contrasto con il referto gara, il cui contenuto si mostra generico ed incompleto. Il reclamante chiede, quindi, una riduzione della sanzione inflitta, in quanto eccessiva. In via istruttoria, chiede di essere sentito personalmente in merito ai fatti per cui è stata disposta la squalifica, formulando espressa istanza per la convocazione a chiarimenti del direttore di gara e del commissario di campo. La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, esaminati i reclami e ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. In via preliminare la Commissione, stante l'evidente connessione oggettiva tra i reclami proposti, procede con la trattazione congiunta dei due diversi procedimenti, disponendone la riunione. In via pregiudiziale, si rileva l'infondatezza dei reclami, vuoi per la mancata proposizione dell'impugnazione nei termini di legge, vuoi per la mancanza delle condizioni dell'azione (carenza d'interesse ad impugnare; difetto di legittimazione ad impugnare; possibilità giuridica di impugnare), vuoi per incompetenza del Giudice adito, vuoi, infine, per il disposto di cui all'art. 33, comma 9, C.G.S. Occorre infatti rilevare che per quanto attiene il ricorso proposto dalla società Virtus Asciano, (l'unica parte titolare dell'interesse ad impugnare e comunque legittimata a proporre l'impugnativa in forza del principio della soccombenza), lo stesso non è stato proposto entro il termine di legge. In sostanza, la società Virtus Asciano ha notificato il reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare - pubblicata nel C.U. n. 60 del 17.05.2012 - con missiva datata 29.05.2012, ossia oltre il termine perentorio di sette giorni previsto dalla normativa di riferimento (art. 46, comma 4, C.G.S.: “I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”), decadendo così dal potere d'impugnativa, formandosi il giudicato. Stesso discorso vale per i entrambi i tesserati ricorrenti, non sussistendo nel caso di specie i requisiti per accogliere l'istanza di remissione in termini. L'istanza avanzata dai tesserati ricorrenti è totalmente immotivata, non avendo gli stessi fornito prova di essere incorsi nella decadenza dal potere d'impugnativa per causa a loro non imputabile (caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo) Non può certamente ritenersi integrato il suddetto requisito con l'allegazione della lettera raccomandata, con la quale viene dedotto che i tesserati sono stati notiziati dalla società di appartenenza sull'esito del ricorso solo in data 24.05.2012. Ciò, infatti, sarebbe in netto contrasto con il principio, sancito dall'art. 2, comma 3, C.G.S., sulla presunzione di conoscenza dei comunicati ufficiali, i quali si intendono conosciuti “a far data della loro pubblicazione”. Ne deriva, conseguentemente, che il ricorso proposto dal Marconi e dal Tocci risulta, per il disposto di cui all'art. 46, comma 4, C.G.S., tardivo perché proposto oltre il termine di legge. Infatti, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che il ricorso di quest'ultimi è stato notificato con plico recante timbro postale al 01.06.2012. Sempre in via pregiudiziale, occorre inoltre rilevare la totale assenza delle condizioni per esercitare l'azione d'impugnazione della decisione, contenuta nel C.U. n. 60 del 17.05.2012, da parte dei tesserati Marconi e Tocci. Gli stessi, infatti, non avendo assunto la posizione di 'parte' nel procedimento sfociato nella decisione di cui oggi ne chiedono inspiegabilmente il riesame, ed in ragione del principio della soccombenza, evidenziata dal fatto che la pronuncia non corrisponde a ciò che la parte aveva chiesto al giudice, risultano privi sia dell'interesse che della legittimazione ad impugnare. Si rileva, altresì, che l'impugnazione è giuridicamente possibile solo laddove il provvedimento sia configurato dalla legge con il carattere dell'impugnabilità. Nel caso in esame non vi è, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, norma giuridica che preveda la possibilità giuridica di poter impugnare la decisione dinanzi allo stesso Organo Giudicante che l'ha pronunciata. Per di più, occorre tener presente che il gravame in oggetto proposto dai reclamanti è in ogni caso affetto da incompetenza, atteso che, come detto, non rientra tra le prerogative della Commissione Disciplinare Territoriale quella di riesaminare le proprie decisioni, né è previsto dalla normativa di riferimento l'istituto dell'autotutela. É da notare, infine, che anche i motivi di reclamo addotti dalle parti a sostegno della propria domanda di riesame non possono trovare accoglimento. Occorre, infatti, ricordare che, sebbene per costante giurisprudenza di questa commissione la mancanza della sottoscrizione dell'atto costituisce una mera irregolarità formale sanabile, la stessa deve essere sanata entro e non oltre il trattenimento in decisione del reclamo, come disposto dall'art.33, comma 9, C.G.S., il quale sancisce anche il principio secondo cui “Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza”. P.Q.M. la C.D.T.T.: - respinge i reclami riuniti proposti dalla società Virtus Asciano, dall'allenatore Gianni Marconi e dal calciatore Lorenzo Tocci, confermando la decisione assunta con la delibera pubblicata nel C.U. n. 60 del 17.05.2012. - Ordina l'incameramento della tassa di reclamo, ove non addebitata.
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