COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 171 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 56 del 09.05.2012) Reclamo della società A.P.D. Ponzano avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Alberto Giuffre fino al 08.03.2015 (2 anni e 10 mesi)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 171 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 56 del 09.05.2012) Reclamo della società A.P.D. Ponzano avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Alberto Giuffre fino al 08.03.2015 (2 anni e 10 mesi) Reclama la società A.P.D. Ponzano avverso la squalifica inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Alberto Giuffre fino al 08.03.2015, con la seguente motivazione: “Espulso perché a gioco fermo applaudiva ironicamente il D.g., alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva l’arbitro, di poi si scagliava improvvisamente verso quest’ultimo colpendolo con un calcio sul petto che gli provocava momentaneo ma intenso dolore. Il calciatore veniva poi bloccato dai propri compagni e mentre lo allontanavano reiterava le offese al D.g.. Allegato successivo referto di Pronto soccorso che riscontrava ‘contusione emicostato sn’ con prognosi di giorni 2 S.C.” La reclamante chiede una riduzione della sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, ritenuta eccessiva, in quanto contesta che il calciatore abbia colpito l’arbitro con un calcio. Sul punto, precisa che il Giuffre, dopo la notifica del provvedimento disciplinare si è avvicinato al D.g. alzando la gamba nella sua direzione, facendo il gesto del calcio, ma senza colpirlo. Precisa, inoltre, che la suddetta circostanza viene confermata dal fatto che l’arbitro riferisce di non essere caduto a seguito del calcio e che lo stesso Direttore di Gara, subito dopo i fatti, non ha identificato il giocatore. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. L’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ai fini istruttori ha confermato di essere stato colpito dal calciatore Giuffre con un calcio, precisando di essere rimasto in piedi solo grazie al proprio fisico. Dagli atti, pertanto, risulta evidente che la volontà e l’intenzione del giocatore siano state quelle di colpire il direttore di gara con un calcio. Circostanza avvalorata dal fatto che, come peraltro precisato dalla reclamante, il calciatore nel compiere tale gesto si è avvicinato al D.g.. Ciò, ovviamente, per aver maggior sicurezza di conseguire il risultato sperato. Tuttavia, la sanzione, tenuto conto delle circostanze, appare eccessiva. Sanzione che viene ritenuta congrua nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. la C.D.T.T.: -accoglie il ricorso proposto dalla società A.D.P. Ponzano, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Alberto Giuffre al 09.05.2014 (2 anni). -Ordina la restituzione della tassa di reclamo, ove addebitata.
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