COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 171 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dalla Polisportiva Ponzano avverso la avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il sig. Djimomboye Wilfried fino al 17.05.2013. C.U. N° 58 del 16.05.2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 171 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dalla Polisportiva Ponzano avverso la avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il sig. Djimomboye Wilfried fino al 17.05.2013. C.U. N° 58 del 16.05.2012. Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Djimomboye Wilfried “per aver colpito a gioco fermo con un violento pugno un avversario, provocandone lo svenimento ed un vistoso taglio al volto. Il giocatore colpito era costretto ad abbandonare il terreno di gioco e veniva poi trasportato in ospedale”. Con il reclamo proposto la società sostiene che il proprio tesserato avesse inteso reagire ad una frase di chiaro stampo razzista rivoltagli dal portiere avversario. Asserisce che l’incolpato “ha reagito voltandosi e urtando con entrambe le mani e non con un pugno violento, che avrebbe sicuramente provocato maggiori danni”. Evidenzia come il danno subito dal giocatore colpito sia dovuto alla caduta, essendo andato a sbattere accidentalmente la nuca sul bordo della pista, con conseguente svenimento. Nessun intento violento asserisce esserci stato. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione, evidenziando ancora una volta come il danno subito dal portiere non sia stato dovuto al colpo ricevuto ma alla caduta accidentale, non prevedibile. Chiede, infine, l’audizione personale, e di talune di altre persone. Alla riunione odierna nessuno munito di regolare delega si presenta avanti a questa Commissione. Nel supplemento di rapporto ai fini istruttori, l’arbitro chiarisce ulteriormente alcuni aspetti, ovvero: da una parte smentisce con certezza, come invece sinteticamente afferma la reclamante, che l’incolpato prima di essere offeso sia stato colpito dall’avversario; dall’altra conferma “con assoluta certezza” come il tesserato abbia “sferrato un pugno violento al volto del giocatore…”, precisando che l’avversario è caduto sbattendo la nuca sul terreno di gioco e non sul bordo pista. Conclusa la fase istruttoria, il Collegio è in grado di decidere. Preliminarmente si osserva nuovamente come l’audizione possa essere chiesta solo dal soggetto che sottoscrive il reclamo, e questi non può chiamare a testimoni altre persone. Ciò premesso, il reclamo non merita accoglimento. Sulla dinamica degli eventi, questi appaiono senz’altro chiari. L’arbitro ribadisce nel supplemento che si è trattato di pungo violento al volto, e ha precisato che il giocatore avversario non ha sbattuto la nuca sul bordo pista ma sul terreno di gioco. Non si può, pertanto, accogliere la tesi difensiva della “smanacciata”, che appare oltretutto poco compatibile con le conseguenze subite. Non si può, infatti, sottacere, che difficilmente una semplice “smanacciata” possa causare una perdita di equilibrio tale – per di più per un atleta abituato a cadere qual è un portiere – da farlo cadere all’indietro facendogli sbattere la nuca sul campo di gioco, a meno che questa “smanacciata” non sia stata tirata ad arte ed abbia colpito uno di punti del viso che causano la perdita di conoscenza o l’immediato disorientamento (a questo proposito, se il portiere abbia perso conoscenza a causa del pugno o per aver sbattuto la testa a terra, rimane questione irrisolta). Più plausibile, invece, che - a fronte di un’odiosa e ingiustificabile offesa razzista - il colpo sia stato immeditato ma violento e preciso (l’arbitro è in ogni caso chiarissimo e puntuale su questo aspetto), tanto da far cadere il portiere così male da fargli sbattere la testa in terra. Sull’entità della sanzione, questa la si ritiene equa e congrua così come deciso dal giudice di prime cure. E’ notorio a tutti come questa Commissione sia sempre stata molto severa e irremovibile nel sanzionare aspramente tutti gli episodi di razzismo. Questo, però, non autorizza in alcun modo ad essere più benevoli nel valutare eventuali reazioni a tali episodi. La reazione non è mai ammessa, qualunque sia il gesto o la frase da cui essa scaturisce, proprio perché ci sono gli organi preposti a prendere i provvedimenti del caso. Diversamente, si creerebbe un’evidente disparità di trattamento con gli altri tesserati. Nel valutare l’entità della sanzione comminata deve tenersi conto sia del gesto in sé (pugno violento al volto) sia delle conseguenze; queste ultime, ancorché non volute, non possono essere considerate come inesistenti; e comunque, in gesti del genere, anche se istintivi, è stato in qualche modo accettato il rischio di poter fare male. Un colpo non violento o non bene assestato, difficilmente può causare una perdita di equilibrio e una caduta scomposta di un portiere, tale da fargli comunque perdere conoscenza Pertanto, la sanzione comminata appare del tutto conforme con quanto subito dal giocatore avversario. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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