COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 161-169 bis Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 48 del 10.05.2012) Reclamo dell’Associazione sportiva dilettantistica San Vincenzo e del sig. Mirko Mucci, in proprio, avverso la sanzione inflitta dal G.S. Livorno a quest’ultimo fino al 04.05.2014 (2 anni).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.76 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 161-169 bis Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 48 del 10.05.2012) Reclamo dell’Associazione sportiva dilettantistica San Vincenzo e del sig. Mirko Mucci, in proprio, avverso la sanzione inflitta dal G.S. Livorno a quest’ultimo fino al 04.05.2014 (2 anni). Con autonomi ricorsi, inviati in data 16.05.2012, reclamano dinanzi a quest’Organo Giudicante la società San Vincenzo ed il sig. Mirko Mucci, in proprio, avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo di Livorno ha inflitto a quest’ultimo la sanzione dell’inibizione fino al 04 maggio 2014, perché “rivolgeva frasi offensive al d.g., dopo aver abbandonato il terreno fi giuoco, vi rientrava indebitamente e reiterando le offese lo colpiva con uno schiaffo a mano aperta all’altezza del petto procurandogli un momentaneo, ma forte, dolore che lo faceva indietreggiare di circa un metro”. La società San Vincenzo propone ricorso, descrivendo alcuni episodi della gara, in particolare gli ultimi atti prima del fischio finale, indicando alcuni testimoni che possano riferire sulla verità dei fatti riportati, evidenziando il fatto che il sig. Mucci è stato dichiarato invalido civile in seguito ad incidente stradale del 2001, dove ha perso la mobilità del braccio sinistro, allegando certificazione rilasciata dall’ASL. Dal canto suo il sig. Mucci impugna il provvedimento sopra-indicato, chiedendone la riforma, contestando gli addebiti mossi nei suoi confronti, allegando alcune dichiarazioni testimoniali volte a dimostrare il proprio legittimo comportamento. Precisa di essersi frapposto fisicamente tra i calciatori intenti a discutere e l’arbitro, e, trovatosi a ridosso di quest’ultimo, di avergli appoggiato un braccio sul petto in modo del tutto naturale, senza che vi sia stata intenzione di colpire o comunque causare nocumento. Precisa, inoltre, di essere stato dichiarato invalido civile per la quasi totale perdita di mobilità del braccio sinistro in seguito ad incidente stradale, allegando a comprova la relativa documentazione, rilevando l’incongruenza tra il comportamento ascritto ed il proprio stato di malattia. Entrambi i reclamanti chiedono di essere sentiti. All’udienza del 15 maggio 2012, previa convocazione, si è presentato il rappresentante della società, Faucci Sergio, ed il sig. Mirko Mucci. Presa la parola il sig. Faucci si è riportato al ricorso, confermando che il comportamento del Mucci non è stato violento, facendo presente come la società a livello di settore giovanile curi il comportamento dei giovani calciatori. Il sig. Faucci ha fatto altresì presente che il D.g. probabilmente era mal disposto nei confronti della società reclamante per precedenti episodi occorsi durante un gara di campionato giovanissimi provinciali. Il sig. Mucci ha confermato il reclamo, rilevando l’eccessività della sanzione chiedendone la riduzione. Ha altresì confermato di essere rientrato in campo dopo l’espulsione per trattenere i calciatori che protestavano, ponendo il braccio sano tra gli stessi ed il D.g. al fine di prevenire un contatto, precisando di non averlo toccato in alcun modo La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, esaminati gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. Preliminarmente occorre dare atto che i ricorsi vengono trattati congiuntamente in quanto connessi sotto il profilo oggettivo. Irrilevanti ai fini del decidere, in quanto inammissibili, sono le dichiarazioni testimoniali allegate dai reclamanti. L’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ai fini istruttori ha ribadito che la condotta del Mucci era tutt’altro che animata da intenti di pacificazione, in quanto lo stesso lo colpiva volontariamente all’altezza del petto con uno schiaffo a mano aperta. Gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria del procedimento appaiono unidirezionali nel senso di ritenere integrato il profilo soggettivo/oggettivo dell’addebito contestato. Tuttavia, occorre rilevare che gli stessi elementi consentono di poter ridimensionare il gesto del Mucci e, conseguentemente, ridurre la sanzione comminata. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Accoglie i ricorsi riducendo la sanzione inflitta al Mucci Mirko al 04 maggio 2013 (1 anno). -Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it