COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 16/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA (PLAY-OUT) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA-CANNARA DISPUTATA A SANTA MARIA DEGLI ANGELI IL 20.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 129 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DEL CALCIATORE AMBROGIONI MARCO PER QUATTRO GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 137 del 16/06/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
ECCELLENZA (PLAY-OUT)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA-CANNARA DISPUTATA A SANTA MARIA DEGLI ANGELI IL 20.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 129 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
- SQUALIFICA DEL CALCIATORE AMBROGIONI MARCO PER QUATTRO GARE;
HA PRONUNCIATO la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la ASD CANNARA, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro della gara.
Era altresì presente il Presidente della Società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti ufficiali di gara risulta che il calciatore Marco Ambrogioni è stato espulso dal campo per aver attinto con uno sputo un avversario.
L’assistente dell’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel suo rapporto circa il comportamento del calciatore Ambrogioni.
Ciò premesso, la Commissione ritiene peraltro equo ridurre la sanzione a tre giornate di squalifica.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Ambrogioni Marco a tre giornate di gara.
- Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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