COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 16/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. MONTEFRANCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FERENTILLO-MONTEFRANCO DISPUTATA A GABELLETTA IL 20.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 129 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARTELLA MARCO PER CINQUE GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 137 del 16/06/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
PRIMA CATEGORIA (PLAY-OFF)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. MONTEFRANCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FERENTILLO-MONTEFRANCO DISPUTATA A GABELLETTA IL 20.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 129 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
- SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARTELLA MARCO PER CINQUE GARE;
HA PRONUNCIATO la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la A.S.D. MONTEFRANCO, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S..
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, era altresì presente il Presidente della Società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti ufficiali di gara e dall’audizione del reclamante è emerso che il calciatore Marco Martella ha effettivamente afferrato per un braccio il Direttore di gara; tuttavia l’atto posto in essere dallo stesso non può essere inquadrato quale gesto violento, ma come di richiamare l’attenzione dell’arbitro, seppur in maniera impropria.
Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene equo ridurre la squalifica a quattro giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta calciatore Martella Marco a quattro giornate.
- Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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