COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 16/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale AMATORI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S. ORSINI UMBERTIDE IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLDS BLAKS-ORSINI DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 21.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 77 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 24.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DEL CALCIATORE TUORES FRANCESCO PER SEI GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 16/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale AMATORI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S. ORSINI UMBERTIDE IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLDS BLAKS-ORSINI DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 21.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 77 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 24.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA DEL CALCIATORE TUORES FRANCESCO PER SEI GARE; HA PRONUNCIATO la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la G.S. ORSINI, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S.. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non erano presenti né l’arbitro della gara né la Società. MOTIVI DELLA DECISIONE Dal referto arbitrale risulta smentita la tesi prospettata dalla Società reclamante, ovverosia l’assenza di contatto fra il calciatore Tuores ed il Direttore di gara, emergendo , per contro, come detto calciatore abbia ripetutamente spintonato l’arbitro stesso, senza tuttavia procurargli dolore. La sanzione inflitta dal GS appare congrua rispetto al fatto e come tale meritevole di conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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