F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 1) RICORSO DELL’A.S.D. NUOVA KAMARINESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL CALCIATORE PETRALIA ANTONINO SEGUITO GARA NUOVA KAMARINESE/ASD PACHINO DEL 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 280/CDT del 24.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012
1) RICORSO DELL’A.S.D. NUOVA KAMARINESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL CALCIATORE PETRALIA ANTONINO SEGUITO GARA NUOVA KAMARINESE/ASD PACHINO DEL 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 280/CDT del 24.1.2012)
Con atto del 27.1.2012, la Società A.S.D. Nuova Kamarinese ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 280/CDT. del 24.1.2012 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato respinto il reclamo, proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia. Il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “Giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, la ricorrente si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Kamarinese di Santa Croce Camerina (Ragusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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