F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 2) RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/FORTIS TRANI DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 2) RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/FORTIS TRANI DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012) Con la decisione in epigrafe indicata, la società ricorrente è stata sanzionata “per essere propri sostenitori, al termine della gara, entrati sul terreno di gioco da un cancello lasciato aperto” ed inoltre per il fatto che “i dirigenti locali non provvedevano a chiudere detto cancello nonostante l’invito del Direttore di gara, causando così l’accesso a persona non identificata qualificatasi come Presidente della società, che intimava la terna arbitrale ad entrare nei propri spogliatoi minacciandoli di riferire la loro condotta all’Organo Tecnico”. La parte reclamante contesta tale valutazione, assumendo che le circostanze di cui innanzi risulterebbero descritte nel referto del Giudice di gara in modo differente rispetto al loro reale svolgimento: nel senso, cioè, che nessun tifoso locale sarebbe mai entrato sul terreno di gioco, ma unicamente i signori Antonio e Francesco Cupparo, rispettivamente Presidente il primo e Presidente onorario il secondo, costretti per di più ad esibire i propri tesserini di identificazione, oltre ad alcuni Dirigenti, dipendenti ed operatori della stessa società, tutti comunque disponibili a rendere i dovuti chiarimenti. E viene altresì dedotta, a conferma dell’assunto difensivo e nell’intento di ridimensionare l’episodio in questione, la completa assenza di precedenti del genere a carico della Francavilla. Pare a questo punto innegabile la presenza, almeno parziale, di un contrasto fra le due versioni dell’accaduto: quella, cioè, difensiva di parte dedotta a sostegno della impugnazione proposta e quella arbitrale che è stata posta, invece, a base della condanna. E sembra, pertanto, altrettanto evidente ed indubbio che questa Corte non può prescindere nella sua decisione da quanto attestato nel rapporto dell’arbitro, il quale, a norma dell’art. 35.1.1 C.G.S. fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare”, mentre appaiono del tutto carenti di rilevanza le sei fotografie prodotte e relative al campo di giuoco. Il che comporta la inevitabile reiezione del ricorso nel caso in esame. Con ogni conseguenza di legge. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Francavilla di Latronico (Potenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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