F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 6) RICORSO DEL SALERNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL’ALLENATORE PERRONE CARLO SEGUITO GARA ARZACHENA/SALERNO DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 6) RICORSO DEL SALERNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL’ALLENATORE PERRONE CARLO SEGUITO GARA ARZACHENA/SALERNO DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012) Con atto, spedito in data 15.2.2012, la società Salerno Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Arzachena/Salerno, disputatasi in data 12.2.2012, era stata irrogata la seguente sanzione: - squalifica per 2 giornate effettive di gara nei confronti dell’allenatore, Perrone Carlo. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 15.2.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società Salerno Calcio S.r.l. faceva pervenire, in data 15.2.2012, atto di reclamo con il quale proponeva gravame anche con riferimento alla squalifica per 1 giornata effettiva di gara dell’allenatore in seconda, Gulli Tommaso. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato Con riferimento all’allenatore, Perrone Carlo, non può non evidenziarsi come l’espressione “allora sei cieco”, rivolta, in modo peraltro plateale e scomposto (nel referto, si precisa che il Perrone urlava), al Direttore di Gara, non possa che essere qualificata come irriguardosa e, come tale, meritevole di sanzione. Ciò posto, appare tuttavia maggiormente proporzionata rispetto alla condotta la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara. Quanto, invece, al comportamento dell’allenatore in seconda, signor Gulli Tommaso, questa Corte rileva come lo stesso non possa che considerarsi quantomeno non regolamentare, atteso che il predetto tesserato usciva dall’area tecnica e rivolgeva all’arbitro una frase con la quale esprimeva, in tono peraltro di sfida, la propria contrarietà rispetto al provvedimento disciplinare adottato dal Direttore di Gara nei confronti dell’allenatore della società ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Salerno Calcio S.r.l. di Salerno riduce la squalifica inflitta al signor Perrone Carlo a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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