F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 24 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 19 Giugno 2012 3. RICORSO DEL BACOLI SIBILLA FLEGREA AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; – DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE RUSSO MASSIMO, INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA FLEGREA/ANZIO LAVINIO DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 24 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 19 Giugno 2012 3. RICORSO DEL BACOLI SIBILLA FLEGREA AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; - DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE RUSSO MASSIMO, INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA FLEGREA/ANZIO LAVINIO DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012) Con atto, spedito in data 15.2.2012, la società Bacoli Sibilla Flegrea S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012 del) con la quale, a seguito della gara Bacoli Sibilla Flegrea/Anzio Lavinio disputatasi in data 12.2.2012, erano state irrogate, a carico della predetta società, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 2.000,00 e squalifica del campo di giuoco per 2 gare, da disputarsi in campo neutro a porte chiuse; - squalifica per 3 gare effettive nei confronti del calciatore, Russo Massimo. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 16.2.2012, da parte della segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società Bacoli Sibilla Flegrea S.r.l. faceva pervenire, in data 21.2.2012, atto di reclamo. La Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Bacoli Sibilla Flegrea/Anzio Lavino disputatasi in data 12.2.2012. In ordine, poi, all’entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente, si reputa che la stessa sia stata determinata correttamente, in considerazione della particolare gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori della società ricorrente. Quanto, invece, alla sanzione disciplinare, inflitta al calciatore, Russo Massimo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal predetto tesserato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bacoli Sibilla Flegrea di Bacoli (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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