F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 01 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 19 Giugno 2012 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. CITTA DI MARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA CITTÀ DI MARINO/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 01 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 19 Giugno 2012
1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. CITTA DI MARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA CITTÀ DI MARINO/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)
Con atto, spedito in data 27.2.2012, la società A.S.D. Città di Marino proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S., con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012) con la quale, a seguito della gara Città di Marino/Sora, disputatasi in data 19.2.2012, era stata irrogata la seguente sanzione: - ammenda di € 3.000,00 con obbligo di disputare 2 gare in campo neutro a porte chiuse.
Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. Con i motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Città di Marino/Sora, disputatasi in data 19.2.2012. In ordine, poi, all’entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente, si reputa che la stessa sia stata determinata correttamente, in considerazione della particolare gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori della ricorrente (lancio di oggetti contundenti, quali pietre di piccole dimensioni assai pericoloso per la incolumità), nonché del tentativo, operato da un soggetto, riconducibile alla stessa società, di aggredire un Assistente Arbitrale; a quanto sopra, si aggiunga l’esistenza di una recidiva reiterata specifica e della diffida di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 30, 58, 72 e 86. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Marino di Marino (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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