F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 16 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Giugno 2012 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO L’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREMIO DI PREPARAZIONE DI € 14.820.30 IN FAVORE DELLA A.S.D. G.&T. ORTA NOVA CALCIO A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CAUTILLO SIMONE (DELIBERA DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE COM. UFF. 14/D DEL 23.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 16 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Giugno 2012 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO L’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREMIO DI PREPARAZIONE DI € 14.820.30 IN FAVORE DELLA A.S.D. G.&T. ORTA NOVA CALCIO A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CAUTILLO SIMONE (DELIBERA DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE COM. UFF. 14/D DEL 23.1.2012) Dagli atti di causa risulta che dopo l’ordinanza 16.12.2011, con la quale è stata rimessa a nuovo ruolo la trattazione della controversia, la C.V.E ha trattato la stessa nella riunione del 20.1.2012 senza darne preventivo avviso alla odierna ricorrente, che in data 15.2.2012 ha fatto formale richiesta delle motivazioni poste a sostegno della decisione emessa. L’art. 50 comma 9 C.G.S. dispone che le decisioni della C.V.E. debbano essere comunicate direttamente alle parti a cura della propria segreteria ma va osservato che nella fattispecie, per il combinato disposto dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F. e 49 comma 4/A la pronuncia deve ritenersi emessa in seconda ed ultima istanza, non essendo la stessa impugnabile. Fatte le doverose precisazioni di cui sopra, osserva la Corte che la decisione per la quale si chiede la revocazione è quindi effettivamente inappellabile, ma non può essere esaminato il dedotto aspetto rescissorio, atteso che nella fattispecie difetta il motivo rescindente. La revocazione è infatti mezzo di impugnazione straordinaria che può essere invocato solo per determinati e specifici motivi espressamente previsti nella tassativa elencazione di cui alle lettere a, b, c, d, e, dell’art. 39 C.G.S.. La mancata convocazione di cui controparte si grava, non può essere ricondotta ad alcuno dei tassativi motivi di cui all’art. richiamato art. 39 per cui, non può trovare ingresso il merito revocatorio, non potendo la parte reclamata invocare un valido motivo di ammissibilità della sua istanza. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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