F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012 1) RICORSO DELL’ U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI: a) DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C; b) DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. LUCIANO CAFARO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETTO F.C.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3652/777PF10-11/SS/MA/FC DEL 5.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012 1) RICORSO DELL’ U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI: a) DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C; b) DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. LUCIANO CAFARO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETTO F.C.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3652/777PF10-11/SS/MA/FC DEL 5.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012) Con reclamo ritualmente proposto il signor Luciano Cafaro e l’U.S. Grosseto hanno impugnato la decisione della C.D.N. (cfr. Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, sono state applicate, rispettivamente, al primo, la sanzione dell’inibizione per mesi due e, alla U.S. Grosseto, l’ammenda di € 3.000,00. Gli addebiti mossi ai reclamanti, compendiati nell’atto di deferimento del 5.12.2011, spedito dalla Procura Federale all’esito degli accertamenti relativi allo svolgimento della sessione invernale del “Calciomercato 2010/2011” del 27, 28 e 31 gennaio 2011, ruotano intorno al ruolo assunto, in via di fatto, dal signor Antonino Imborgia, collaboratore tecnico dell’U.S. Grosseto, il quale, secondo il costrutto accusatorio, avrebbe svolto dal mese di novembre 2010 al mese di giugno 2011 la funzione di direttore sportivo della predetta società sebbene non iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi. Di qui, infatti, le contestazioni elevate (oltre che al sig. Imborgia, la cui posizione è stata definita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. mediante il rito del patteggiamento) nell’atto di deferimento e, segnatamente, nei confronti del signor Luciano Cafaro, per aver conferito, nella qualità di legale rappresentante della Società US Grosseto FC, l’incarico di direttore sportivo ad un soggetto (Antonino Imborgia) privo dei requisiti, ed alla società US Grosseto F.C. S.r.l. per responsabilità diretta in relazione alle condotte ascritte al proprio rappresentante legale, Luciano Cafaro, e per responsabilità oggettiva per i fatti addebitati al proprio tesserato Antonino Imborgia. All’esito del giudizio di primo grado, come già anticipato, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto provate le violazioni contestate e, per l’effetto, ha condannato i reclamanti alle sanzioni, rispettivamente, dell’inibizione per mesi due (signor Luciano Cafaro) e dell’ammenda di € 3.000,00. Segnatamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto provato “..che dal 23.11.2011 al termine della Stagione Sportiva 2011 l’Imborgia ha svolto l’attività di direttore sportivo della Società Grosseto, come si evince dal comunicato stampa pubblicato sul sito internet della predetta Società, dall’accredito al calcio mercato e dall’elenco dei partecipanti al medesimo (all.to 4/d, 4/a e 3 Procura), pur non essendo egli iscritto nell’elenco dei direttori sportivi ma solo abilitato a tale attività (all.ti 4/c, 10 e 11 Procura) e risultando egli iscritto nel “foglio censimenti” della predetta Società solo come collaboratore tecnico (all. 4/b Procura)”. Avverso la decisione di primo grado ha interposto reclamo la menzionata società che, contestando i fatti in addebito, ha concluso per l’annullamento della sanzione irrogata. Analoghe conclusioni la ridetta società ha, infine, rassegnato nel corso dell’udienza all’esito dell’esposizione delle tesi difensive. Il reclamo è fondato e, pertanto, va accolto. Gli elementi probatori su cui riposa la decisione oggetto di gravame non appaiono, infatti, idonei a corroborare i fatti in addebito. Mette conto evidenziare che, già in una prospettiva analitica, ciascuno degli strumenti gnoseologici valorizzati dal giudice di prime cure si rivela, di per se stesso, privo di una pregnante concludenza dimostrativa. Ed, invero, quanto al comunicato stampa, la piana lettura del documento in questione consente di rilevare che effettivamente tale comunicato reca, nel titolo, l’indicazione dell’Imborgia quale nuovo direttore sportivo e, nel corpo, la notizia dell’intervenuto affidamento al predetto collaboratore della “direzione sportiva”. Ciò nondimeno, a giudizio di questa Corte, non è possibile inferire da tale circostanza, con la pretesa automaticità, l’effettiva attribuzione al signor Imborgia dell’incarico di direttore sportivo con la conseguente devoluzione degli specifici compiti previsti dalla disciplina di settore. Occorre, infatti, pur sempre tener conto della natura informale del mentovato atto che non riproduce atti societari e si limita, a scopo divulgativo, a dare semplicemente conto, mediante l’utilizzo di formule riassuntive, della nuova collaborazione acquisita dalla società. Tale emergenza, ove combinata con l’ulteriore profilo della sinteticità della notizia pubblicata, in cui non viene definito in dettaglio il contenuto dell’incarico assegnato al sig. Imborgia, lascia residuare margini di dubbio circa gli esatti termini dell’operazione negoziale perfezionata dalla società. In definitiva, l’efficacia rappresentativa del comunicato stampa, a cagione di tutte le circostanze fin qui evidenziate, non può che esaurirsi ad uno stadio meramente embrionale, di mera apparenza, rimanendo, di contro, indimostrata – in mancanza di altri significativi elementi di riscontro - l’effettiva capacità della predetta nota di riprodurre, in modo completo ed esaustivo, il contenuto effettivo di atti, anche informali, di affidamento dell’incarico in argomento direttamente ascrivibili ad organi societari. Analoghi profili di equivocità inficiano la forza rappresentativa anche del secondo elemento di prova addotto dal Giudice di prime cure a sostegno della decisione oggetto di gravame e rappresentato dall’accreditamento dell’Imborgia alla sessione di calcio mercato nella qualità di direttore sportivo. Sul punto, la decisione appellata oblitera, infatti, la pur significativa circostanza che il modulo di adesione trasmesso dalla società, proprio ai fini del suddetto accreditamento, riportava in modo corretto la qualifica del signor Imborgia, quale risultante dal foglio di censimento e cioè di “collaboratore tecnico”. In altri termini, l’unico atto di investitura riferibile alla società reclamante, e spedito proprio in vista del suddetto evento, accreditava il sig. Imborgia in termini del tutto lineari e rispondenti alle risultanze formali contenute negli atti societari. Di talchè, appare ben plausibile – e comunque non può essere del tutto esclusa – la ricostruzione alternativa offerta nell’atto di reclamo, secondo cui l’impropria registrazione del signor Imborgia come direttore sportivo (e non come collaboratore) fosse da ricollegare alle operazioni materiali compiute dagli addetti al desk, come tali non ricadenti nella sfera di signoria né della società (che aveva esaurito i propri adempimenti con la trasmissione del modulo di adesione recante l’esatta qualifica dell’Imborgia) né dello stesso signor Imborgia. La rilevata insufficienza del quadro probatorio non muta anche nella diversa prospettiva incentrata sul recupero di una visione di insieme delle intere risultanze istruttorie. Ed, invero, gli elementi conoscitivi posti a fondamento dell’assunto accusatorio valorizzano dati meramente formali (e cioè la mera spendita della qualifica di direttore sportivo), peraltro, in un contesto che non appare sufficientemente chiaro, senza che, viceversa, risultino esplorati i profili sostanziali del ruolo effettivamente svolto dall’Imborgia sì da ricostruire l’effettiva natura dei compiti al predetto assegnati. A fronte del descritto quadro probatorio, contraddistinto dall’equivocità degli elementi raccolti, non può, pertanto, essere condivisa la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che ha ritenuto di poter inferire l’esercizio effettivo della suddetta funzione muovendo da presunzioni, rivelatesi del tutto prive dai requisiti indefettibili della gravità, precisione e concordanza. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal U.S. Grosseto F.C. di Grosseto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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