F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012 2) RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO TESSERATO (ALL’EPOCA DEI FATTI) GIANLUCA TURCHETTA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 3 E 21, COMMA 3 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 5947/163/PF11-12/SP/BLP DEL 2.3.2012 – (Delibera del Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80 del 4.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012 2) RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO TESSERATO (ALL’EPOCA DEI FATTI) GIANLUCA TURCHETTA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 3 E 21, COMMA 3 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 5947/163/PF11-12/SP/BLP DEL 2.3.2012 - (Delibera del Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80 del 4.4.2012) Con ricorso ritualmente proposto la società A.C. Cesena S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012, con la quale, seguito deferimento del Procuratore Federale, le è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva per l’operato ascritto al suo tesserato (all’epoca dei fatti) Turchetta Gianluca, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori. Con i motivi scritti ai quali, per brevità, si fa integrale riferimento, la ricorrente ha contestato la sussistenza dell’addebito mossole, eccependo che la decisione della C.D.N. era fondata su un evidente errore di fatto. Ha, a tal proposito, eccepito che il trasferimento, a titolo temporaneo, del Turchetta al Bellaria Igea Marina S.r.l., partecipante al Campionato di Lega Pro, si era perfezionato in data 25.7.2011, con redazione del modulo federale di variazione di tesseramento e accordo in bollo. Di conseguenza il Turchetta, in data 3.8.2011, non era più tesserato con l’A.C. Cesena. A sostegno della tesi difensiva, ha prodotto in copia la variazione di tesseramento, l’accordo in bollo e il tabulato della Lega Nazionale Professionisti. Alla seduta dell’11.5.2012, fissata davanti a questa Corte, è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo per l’accoglimento del ricorso. Osserva questa Corte che dalla documentazione prodotta a supporto della ricorrente, si evince in modo inequivoco l’insussistenza del presupposto di fatto su cui si è fondato l’atto di deferimento, vale a dire l’assenza del rapporto di tesseramento, al 3.8.2011, tra il Turchetta e l’A.C. Cesena. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena), annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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