F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012 6) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ; -AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. MASSIMO CELLINO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA), INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE LA PRIMA, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., E IL SECONDO, DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S, (NOTA N. 6018/278 PF11-12/SP/BLP DEL 6.3.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84/CDN del 16.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012 6) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ; -AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. MASSIMO CELLINO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA), INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE LA PRIMA, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., E IL SECONDO, DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S, (NOTA N. 6018/278 PF11-12/SP/BLP DEL 6.3.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84/CDN del 16.4.2012) Con ricorso ritualmente proposto, la Cagliari Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione della C.D.N. con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, era stata comminata: (i) al signor Massimo Cellino, quale Presidente e legale rappresentante della società Cagliari Calcio S.p.A., l’ammenda di € 5.000,00 per non aver adempiuto, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 8, comma 15, C.G.S., il lodo emesso in favore del signor Nicola Salerno dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nell’ambito della procedura arbitrale n. 2175/10/B; (ii) alla società, l’ammenda di € 5.000,00, per responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente, nonché legale rappresentante, signor Cellino. In particolare, la ricorrente sostiene che l’obbligo posto a suo carico, relativo all’adempimento del predetto lodo arbitrale, sarebbe venuto meno, in quanto sarebbe intervenuto tra le parti un accordo transattivo, consistente nella rinuncia, da parte del signor Salerno, alla somma liquidata dalla decisione in questione e nel riconoscimento, in favore di quest’ultimo, di un importo inferiore, a titolo di risarcimento dei danni arrecati dal lungo contenzioso. La società rileva, altresì, che il dies a quo, a partire dal quale far decorrere il termine stabilito dall’art. 8, comma 15, C.G.S., dovrebbe essere identificato nel giorno della comunicazione della motivazione del lodo e non in quello in cui si provvede alla notifica del solo dispositivo, con la conseguenza che il predetto accordo transattivo era stato stipulato prima dello scadere del predetto termine. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 11.5.2012, sono presenti il Rappresentante della Procura Federale e l’Avv. Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il dispositivo di un lodo arbitrale sia esecutivo ai fini dell’adempimento del lodo stesso. Ne consegue che la notifica del dispositivo deve essere considerata condizione sufficiente per sancire l’obbligo di adempiere al lodo arbitrale e per far decorrere il termine di cui all’art. 8, comma 15, C.G.S.. Atteso che il suddetto accordo transattivo è stato, quindi, stipulato tra la società ed il signor Salerno in un momento successivo allo scadere dei trenta giorni di cui all’art. 8, comma 15, C.G.S., tale accordo non poteva far venire meno l’obbligo posto a carico della ricorrente di adempiere al lodo arbitrale pronunciato in favore del signor Salerno stesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari.Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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