F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012 7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL GENOA CRICKET AND F.C AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RODRIGO SEBASTIAN PALACIO SEGUITO GARA UDINESE/GENOA DEL 6.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 231 del 7.5.2012) 8) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ESAME DEL FILMATO, EX ART. 35 C.G.F., RIFERITO ALL’ESPULSIONE DEL CALCIATORE RODRIGO SEBASTIAN PALACIO SEGUITO GARA UDINESE/GENOA DEL 6.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 235 del 7.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012 7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL GENOA CRICKET AND F.C AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RODRIGO SEBASTIAN PALACIO SEGUITO GARA UDINESE/GENOA DEL 6.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 231 del 7.5.2012) 8) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ESAME DEL FILMATO, EX ART. 35 C.G.F., RIFERITO ALL’ESPULSIONE DEL CALCIATORE RODRIGO SEBASTIAN PALACIO SEGUITO GARA UDINESE/GENOA DEL 6.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 235 del 7.5.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Udinese/Genoa, disputato in data 6.5.2012 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Rodrigo Sebastian Palacio la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, per aver “al 37° del primo tempo, rivolto all’Arbitro un pesante insulto”. Il Giudice Sportivo ha, altresì, respinto la richiesta avanzata dalla società, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., di ammettere l’esame del filmato allegato, precisando che il referto arbitrale costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso dello svolgimento delle gare e che la richiesta della cd. “prova televisiva” non può essere accolta per la verifica di provvedimenti, come quello in esame, emessi per la pronuncia di espressioni ingiuriose indirizzate al Direttore di gara e, quindi, per una condotta del tutto estranea alle limitate ipotesi di ammissibilità prevista dall’art. 35, comma 1.3., C.G.S.. Avverso le predette decisioni, la società Genoa Cricket and F.C. ha proposto due ricorsi con richiesta di procedimento d’urgenza, con i quali la medesima società ha contestato sia la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Palacio, sia la reiezione della richiesta di esame del filmato, dalla società stessa prodotto, ex art. 35 C.G.S.. Con unici motivi, la società ha lamentato (i) la violazione del proprio diritto di difesa, dal momento che il Giudice Sportivo ha emesso la decisione impugnata prima dello scadere del termine concesso alla società stessa dall’art. 35, comma 1.3., C.G.S. per la produzione di eventuali supporti audiovisivi che consentano di accertare la commissione di eventuali violazioni disciplinari o di dimostrare l’erroneità di un procedimento sanzionato dall’arbitro, nonché (ii) la circostanza per cui l’epiteto sanzionato era stato pronunciato in lingua spagnola e non era rivolto all’arbitro ma al compagno di squadra, signor Emiliano Moretti. Su quest’ultimo punto, peraltro, la società ha chiesto che l’Arbitro fosse nuovamente ascoltato su quanto accaduto nel corso della gara. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 11.5.2012, sono presenti il Procuratore Federale, il quale deposita foglio di integrazione del referto del Collaboratore Federale, signor Angelo Bagnato, nonché il calciatore Rodrigo Sebastian Palacio e l’Avv. Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, dispone, in primo luogo, la riunione dei ricorsi e rileva come la decisione con la quale Giudice Sportivo ha respinto la richiesta relativa all’ammissione della cd. “prova televisiva”, avanzata dalla Società, ai sensi dell’art. 35, comma 1.3., C.G.S., debba, in questa sede, essere confermata. Tale tipologia di prova, infatti, come correttamente affermato dal Giudice Sportivo, può essere autorizzata esclusivamente in determinate ipotesi previste dalla predetta norma, ipotesi queste che non ricomprendono la condotta posta in essere dal signor Palacio. L’art. 35, comma 1.3. C.G.S., invero, consente alla società o al tesserato direttamente interessato di richiedere al Giudice Sportivo l’esame di determinati filmati “al solo fine di dimostrare che il tesserato non ha commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema”, non facendo, pertanto, alcun riferimento alla pronuncia di espressioni ingiuriose indirizzate al direttore di gara oggetto della sanzione irrogata al predetto calciatore. Ciò detto, la Corte, precisa, altresì, che, sulla base di quanto confermato dal Direttore di gara, all’uopo telefonicamente contattato, in merito alla dinamica della condotta sanzionata, l’epiteto in questione è stato pronunciato in lingua italiana ed inconfutabilmente indirizzato all’Arbitro stesso. Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 7) e 8), con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposti dal Genoa Cricket and Football Club S.p.A. di Genova, sentito il direttore di gara in relazione al reclamo n. 7), li respinge entrambi. Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.
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