F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – le controversie di lavoro – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 27 aprile 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Wilfried Straub (Germania), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Gerardo Movilla (Spagna), membro sulla domanda presentata dalla Xxx giocatore, Xxx, rappresentata dal Sig. Xxx, avvocato, come querelanti nei confronti xxx club, Xxx, come convenuto in merito a una controversia contrattuale tra le parti. I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - le controversie di lavoro - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 27 aprile 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Wilfried Straub (Germania), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Gerardo Movilla (Spagna), membro sulla domanda presentata dalla Xxx giocatore, Xxx, rappresentata dal Sig. Xxx, avvocato, come querelanti nei confronti xxx club, Xxx, come convenuto in merito a una controversia contrattuale tra le parti. I. Fatti della controversia 1. Il 3 novembre 2003, il club xxx, xxx (in prosieguo: il Resistente), e il giocatore xxx, xxx (di seguito: l'attore), hanno firmato un accordo di cancellazione, per mezzo del quale è stato sciolto il contratto di lavoro tra loro del 29 luglio 2003 con effetto immediato, di comune accordo. In detto accordo la controparte si è impegnata a pagare al ricorrente la somma di 20.000 dollari il 4 novembre 2003. Inoltre, il convenuto si è inoltre impegnata a trasferire il Richiedente un ulteriore 20.000 dollari su un conto bancario nei Paesi Bassi entro il 30 novembre 2003. Per il caso in cui il trasferimento di denaro ha detto non è stato effettuato entro la data concordata, l'attore si riservava il diritto di adire le vie legali prima della Football Association e la Xxx Xxx Professional League. 2. Con lettera del 25 ottobre 2005, l'attore ha chiesto il Resistente a pagare la rata straordinaria secondo insediamento di 20.000 dollari, più interessi di mora. 3. Il Resistente ha successivamente affermato che è stato solo disposto a pagare 10.000 dollari in contanti, tuttavia, che è stata respinta dal Richiedente. 4. Il 1 ° novembre 2005, l'attore ha presentato un ricorso avverso la Resistente con la FIFA. L'attore ha sostenuto che il convenuto non ha adempiuto ai propri obblighi finanziari dal contratto di scioglimento del contratto del 3 novembre 2003. In particolare, egli invita il convenuto al pagamento della somma presumibilmente eccezionale per un importo di 20.000 dollari, più interessi di mora e spese legali per un importo di EUR 2.500. 5. Il Resistente ha omesso di rispondere al ricorso proposto dal ricorrente, pur essendo stata richiesta in tal senso dalla FIFA in lettere del 7 marzo e 11 maggio 2006. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie dovuto analizzare se fosse competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 1 ° novembre 2005, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) alle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili alla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 b) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle relative all'occupazione controversie tra un club e un giocatore che ha una dimensione internazionale. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, che coinvolge un giocatore e un club X xx Xxx in merito a una controversia in relazione con l'accordo di cancellazione di un contratto di lavoro. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui, da un lato, all'arte. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) e, dall'altro, al fatto che l'accordo di cancellazione relativo alla base della presente controversia è stato firmato il 3 novembre 2003 e la richiesta è stata presentata alla FIFA il 1 ° novembre 2005. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, la Camera ha riconosciuto che il 3 novembre 2003 l'attore e il convenuto ha firmato un accordo di cancellazione. A questo proposito, la Camera ha preso debitamente notare che, secondo il relativo accordo è stato autorizzato l'attore a ricevere da parte del Resistente l'ammontare di 20.000 dollari entro il 4 novembre 2003 e l'importo di USD 20 mila entro il 30 novembre 2003. 6. In continuazione, la Camera ha riconosciuto che l'attore abbia ricevuto l'importo di USD 20.000 e che, pertanto, in base all'accordo cancellazione rilevante, afferma il pagamento della rata presumibilmente eccezionale secondo insediamento per un importo di USD 20.000, più interessi di mora e le spese legali per un importo di EUR 2.500. 7. A questo proposito, la Camera ha osservato che il Resistente non ha preso posizione nella controversia, nonostante sia stato chiesto di farlo dalla FIFA in diverse occasioni e ha sottolineato che in questo modo il Resistente ha rinunciato al suo diritto di difesa e, quindi, ha accettato le accuse del richiedente. 8. Di conseguenza, la Camera ha concluso che il richiedente non ha ricevuto la seconda rata dovuta il 30 novembre 2003 e che, pertanto, l'importo di USD 20'000 rimane in sospeso. 9. A questo proposito, tenendo conto del fatto che la rata scaduta il 30 novembre 2003 non è stata pagata in conformità con l'accordo di cancellazione in questione (cfr. punto II. 8), la Camera ha deciso che l'attore dovrebbe essere assegnato interessi di mora ad un tasso del 5% all'anno a partire dalla data in cui la rata eccezionale è dovuto, ossia il 1 ° dicembre 2003. 10. Infine, per quanto riguarda le spese dichiarate legali per un importo di 2.500 euro la sezione di cui alla sua consolidata giurisprudenza e arte. 15 par. 3 del Regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle controversie in base al quale nessun risarcimento processuale sono aggiudicati nell'ambito di un procedimento davanti alla Camera di Risoluzione delle Controversie. Di conseguenza, la Camera ha deciso di non assegnare le spese dichiarate. 11. Tenuto conto di quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il Resistente deve pagare l'importo di USD 20'000, più interessi di mora al tasso del 5% all'anno a partire dal 1 dicembre 2003 al Richiedente. 12. Di conseguenza, e dopo aver analizzato i vari aspetti della presente domanda, la Camera ha concluso che la domanda del ricorrente è parzialmente accolta. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, Xxx, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, Xxx, è tenuto a pagare l'importo di USD 20.000, più interessi di mora al tasso del 5% all'anno a partire dal 1 dicembre 2003 al Richiedente, Xxx, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Nel caso in cui il suddetto importo non viene pagata entro il termine indicato, la questione attuale è presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA, in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 4. Ogni ulteriore pretesa del ricorrente, Xxx, è stata respinta. 5. Il Richiedente, Xxx, è incaricato di informare il Resistente, Xxx, immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive______________________________ F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) - labour disputes – official version by www.fifa.com – Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 27 April 2007, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Wilfried Straub (Germany), member Mario Gallavotti (Italy), member Joaquim Evangelista (Portugal), member Gerardo Movilla (Spain), member on the claim presented by the player Xxx, Xxx, represented by Mr Xxx, advocate, as Claimant against the club Xxx, Xxx, as Respondent regarding a contractual dispute between the parties. I. Facts of the case 1. On 3 November 2003, the Xxx club, Xxx (hereinafter: the Respondent), and the Xxx player, Xxx (hereinafter: the Claimant), signed a cancellation agreement, by means of which the employment contract between them dated 29 July 2003 was dissolved with immediate effect by mutual agreement. In the said agreement the Respondent undertook to pay the Claimant the sum of USD 20,000 on 4 November 2003. Furthermore, the Respondent also undertook to transfer the Claimant a further USD 20,000 to a bank account in the Netherlands by 30 November 2003. For the event that the said money transfer was not made by the agreed date, the Claimant reserved the right to institute legal proceedings before the Xxx Football Association and the Xxx Professional League. 2. By letter dated 25 October 2005, the Claimant requested the Respondent to pay the outstanding second settlement instalment of USD 20,000 plus default interest. 3. The Respondent subsequently stated that it was only prepared to pay USD 10,000 in cash, however, which was rejected by the Claimant. 4. On 1 November 2005, the Claimant filed an action against the Respondent with FIFA. The Claimant argued that the Respondent has not met its financial obligations from the contract dissolution agreement dated 3 November 2003. In particular, he calls upon the Respondent to pay the allegedly outstanding sum in the amount of USD 20,000 plus default interest and legal fees in the amount of EUR 2,500. 5. The Respondent omitted to respond to the action brought by the Claimant, despite having been requested to do so by FIFA in letters dated 7 March and 11 May 2006. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber had to analyze whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 1 November 2005, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) to matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 b) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on employment- related disputes between a club and a player that have an international dimension. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation involving a Xxx player and a Xxx club regarding a dispute in connection with the cancellation agreement to an employment contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) and, on the other hand, to the fact that the relevant cancellation agreement at the basis of the present dispute was signed on 3 November 2003 and the claim was lodged at FIFA on 1 November 2005. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the Chamber acknowledged that on 3 November 2003 the Claimant and the Respondent signed a cancellation agreement. In this respect, the Chamber took duly note that according to the relevant agreement the Claimant was entitled to receive from the Respondent the amount of USD 20,000 by 4 November 2003 and the amount of USD 20,000 by 30 November 2003. 6. In continuation, the Chamber acknowledged that the Claimant is in receipt of the amount of USD 20,000 and that, therefore, based on the relevant cancellation agreement, he claims the payment of the allegedly outstanding second settlement installment in the amount of USD 20,000 plus default interest and legal fees in the amount of EUR 2,500. 7. In this respect, the Chamber observed that the Respondent never took position in the dispute, despite having been asked to do so by FIFA on several occasions and underlined that in this way the Respondent renounced to its right to defense and, thus, accepted the allegations of the Claimant. 8. As a consequence, the Chamber concluded that the Claimant has not received the second installment due on 30 November 2003 and that, therefore, the amount of USD 20’000 remains outstanding. 9. In this regard, taking into consideration the fact that the installment due on 30 November 2003 has not been paid in accordance with the relevant cancellation agreement (cf. point II. 8), the Chamber decided that the Claimant should be awarded default interest at a rate of 5% per year as from the date on which the outstanding installment was due, i.e. 1 December 2003. 10. Finally, with regard to the claimed legal expenses in the amount of EUR 2,500 the Chamber referred to its well-established jurisprudence and art. 15 par. 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber in accordance with which no procedural compensation shall be awarded in proceedings in front of the Dispute Resolution Chamber. Consequently, the Chamber decided to not award the claimed expenses. 11. Taking into account all of the above, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent must pay the amount of USD 20’000 plus default interest at a rate of 5% per year as from 1 December 2003 to the Claimant. 12. As a consequence, and having analyzed the various aspects of the present claim, the Chamber concluded that the Claimant’s claim is partially accepted. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, Xxx, is partially accepted. 2. The Respondent, Xxx, has to pay the amount of USD 20,000 plus default interest at a rate of 5% per year as from 1 December 2003 to the Claimant, Xxx, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. In the event that the above-mentioned amount is not paid within the stated deadline, the present matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 4. Any further claim of the Claimant, Xxx, is rejected. 5. The Claimant, Xxx, is instructed to inform the Respondent, Xxx, immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke General Secretary Encl. CAS directives
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