F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – le controversie di lavoro – versione non ufficiale by dirittocalcistico -Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 26 ottobre 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Gerardo Movilla (Spagna), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Peter Friend (Australia), membro sulla domanda presentata dal club A , X, come querelanti nei confronti del giocatore B, Y, come Resistente e il club C , Z, come Co-Resistente in merito a una controversia tra il club e il giocatore e il suo nuovo club. I. Fatti della controversia 1
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - le controversie di lavoro - versione non ufficiale by dirittocalcistico -Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 26 ottobre 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Gerardo Movilla (Spagna), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Peter Friend (Australia), membro sulla domanda presentata dal club A , X, come querelanti nei confronti del giocatore B, Y, come Resistente e il club C , Z, come Co-Resistente in merito a una controversia tra il club e il giocatore e il suo nuovo club. I. Fatti della controversia 1. Il 19 luglio 2005, il giocatore B dal paese Y (nato il 18 maggio 1979), il Resistente e il club C dalla Z paese, il Co-Resistente, ha firmato un contratto valido per le tre stagioni sportive 2005/06, 2006 / 07 e 2007/08. 2. Il 4 agosto 2005, l'associazione calcio del club C contattato FIFA chiedendo la sua assistenza per ottenere il certificato internazionale di trasferimento (ITC) dalla Federcalcio del paese X per il Resistente. Il Co-Resistente ha spiegato che il convenuto sarebbe libero di firmare un contratto di lavoro con il club S ua scelta, che è stata esplicitamente confermata dalla Resistente per iscritto. 3. L'8 agosto 2005, la FIFA ha ricevuto la negazione della Federcalcio del paese X quanto riguarda il rilascio del ITC richiesto, con la spiegazione che una disputa contrattuale tra la sua filiale A, l'attore e il convenuto è in sospeso. Secondo la ricorrente, l'ITC non deve essere rilasciato, in quanto il Resistente ha concluso un contratto orale valida fino al 31 maggio 2007. Il ricorrente faccia valere, inoltre, che ha esercitato l'opzione pretesa di estendere unilateralmente la durata del contratto fino al 31 maggio 2007 mediante una notifica scritta all'indirizzo ufficiale residenziale del Resistente a mezzo raccomandata AR in data 22 dicembre 2004. Infine, l'attore afferma che la resistente non ha contestato a questo dopo aver ricevuto la corrispondenza. Al contrario, il ricorrente deduce che il Resistente ha continuato a rendere i suoi servizi al club, alloggiato in un appartamento del club e ha partecipato a un campo di addestramento in P nel febbraio 2005. 4. Conformemente alla richiesta della FIFA del 9 agosto 2005, l'associazione di calcio del paese X FIFA fornito con una copia della corrispondenza di cui sopra del 22 dicembre 2004, che recita: "Dear Mr B. Riferendosi all'accordo sui 2004/08/29, ha concluso tra il signor B, rispettivamente, il responsabile Sig. D, e il club A, opzione punto, con la presente vi informiamo che abbiamo esercitare l'opzione e il contratto che fino 2007/05/31 ... "5. Il 9 agosto 2005, la FIFA ha chiesto alla Federcalcio del paese X, rispettivamente l'attore, per fornire FIFA con una copia del suddetto accordo in data 2004/08/29, dando loro una scadenza fino al 12 agosto 2005. 6. La ricorrente e la Federcalcio del paese X non ha mai risposto alla richiesta di cui sopra. 7. Il 10 agosto 2005, il Co-Resistente ha presentato ulteriori osservazioni riguardo al caso di specie. Essa ha sostenuto che il convenuto non aveva mai ricevuto la corrispondenza del 22 dicembre 2004, e che non ha mai firmato la ricevuta di lettera raccomandata, perché in quella data, era nel suo paese d'origine Y. A questo proposito, ha sottolineato che l'Resistente firma sul quietanza non corrisponde alla sua uno adatto. 8. Il 18 agosto 2005, il giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori ha autorizzato la Federcalcio del paese Z per registrare provvisoriamente il Resistente con il Co-Resistente con effetto immediato. 9. Il 28 settembre 2005, l'attore, ha presentato un reclamo contro il convenuto per presunta violazione del contratto e contro la Co-Resistente per la presunta istigazione alla violazione del contratto. 10. L'attore sostiene di aver concluso con la controparte un contratto di lavoro il 31 agosto 2004 valida fino al 31 maggio 2006. Inoltre, l'attore sostiene che un contratto scritto non è richiesto per l'esistenza di un rapporto di lavoro in conformità del diritto del lavoro del paese X. L'attore spiega anche che il contratto è stato concluso tacitamente accettando servizi del dipendente e pagando lui un mensile Pertanto lo stipendio. Nonostante quanto sopra, l'attore sostiene che l'occupazione attuale è stata documentata dal modulo di registrazione della Federcalcio del paese X e il suo allegato della lega del paese X. Secondo la ricorrente, le forme di cui sopra sono stati firmati dal Resistente e suddetto allegato stabilisce una durata contrattuale del 31 agosto 2004 al 31 maggio 2006. A questo proposito, il Richiedente ha presentato copie dei suddetti moduli. Secondo la Richiedente, le forme suddette costituiscono uno strumento surrogato, mediante il quale è soddisfatto il requisito di un contratto scritto. Infine, l'attore afferma che senza le forme di cui sopra, che prevede un durata contrattuale di due anni, il Resistente non avrebbe ottenuto l'autorizzazione a giocare. 11. L'attore afferma anche che ha esercitato l'opzione pretesa di estendere unilateralmente la durata del contratto fino 2007/05/31 per mezzo di una notifica scritta al Resistente a mezzo raccomandata AR in data 22 dicembre 2004. L'attore aggiunge che, secondo la prassi giudiziaria del paese X la ricevuta lettera raccomandata costituisce una prova per essere stato consegnato al destinatario. Inoltre, l'attore sostiene che, se la raccomandata non sarebbe stato ricevuto dal Resistente personalmente, sarebbe stato rispedito al mittente dopo essere stato depositato per un certo tempo presso l'ufficio postale locale. Ma secondo l'ordine Richiedente recuperare tali non si è verificato. Infine, l'attore ammette che la firma sulla ricevuta lettera raccomandata è quella del postino e non la firma del Resistente. 12. Inoltre, l'attore è del parere che senza una reazione per quanto riguarda la posta raccomandata, il Resistente accettato tacitamente l'estensione della durata contrattuale fino al 31 maggio 2007. 13. L'attore sostiene inoltre che il Resistente è stato regolarmente pagato. A questo proposito, l'attore ha presentato abstracts dal conto stipendio del Resistente 2004/05, nonché una copia di un documento di transazione bancaria a conferma di un pagamento di 1.542 euro a favore della Resistente in data 17 febbraio 2005. 14. Inoltre, il ricorrente deduce che il Resistente è stato regolarmente messo in campo durante le partite di qualificazione della seconda divisione del paese X per l'ultima volta il 27 maggio 2005, in cui ha segnato un gol. 15. Come prova per le sue accuse, l'attore enumera tre testimoni (l'allenatore e il presidente del club richiedente e consulente della controparte) e ha presentato la relativa autorizzazione lavoro del Resistente rilasciato dalle autorità del paese X il 15 ottobre 2004. 16. Alla luce di tutto quanto sopra, l'attore chiede un risarcimento di 1.300.000 euro in base al valore di trasferimento stimato della Resistente (700.000 EUR - EUR 1.000.000) ei costi di EUR 593,004.07 sarebbero sorti a causa della necessità di sostituire il Resistente. 17. Il Co-Resistente in risposta ad essa, ha respinto la richiesta. Ha insistito che il ricorrente non era in grado di presentare un valido contratto scritto stipulato tra l'attore e il convenuto. Inoltre, il Co-Resistente è convinto che né la ricevuta presentata lettera raccomandata né il permesso di lavoro presentata non soddisfano i requisiti FIFA di un contratto scritto come prova dell'esistenza di un contratto di lavoro concluso tra un club e un giocatore professionista. In questo contesto, il Co-Resistente ha affermato che in questo caso il regolamento FIFA solo non si applicano e non la legge del paese X. 18. Il Resistente da parte sua, ugualmente respinto la richiesta. Ha affermato che ha gareggiato per il richiedente nella stagione 2004/05, ma non concludere un contratto da professionista con il Richiedente mai. Inoltre, ha aggiunto che non ha diritto di autorizzare o qualsiasi persona a firmare o prolungare a suo nome un contratto. Infine, la convenuta ha affermato che egli non ha ricevuto alcun contratto o accordo da parte del richiedente per posta nel dicembre 2004, poiché a tale data non era in X, ma una visita ai genitori in Y. 19. In risposta ad essa, l'attore ha sostenuto che la disposizione di cui ai regolamenti applicabili della FIFA, che stabilisce l'obbligo per ogni giocatore professionista di possedere un contratto scritto, deve essere interpretato nel senso che non è obbligatorio, ancor più, dal momento che il Regolamento FIFA, così come gli statuti di un'associazione, non possono modificare la legge nazionale. 20. L'attore inoltre ha affermato che il Resistente commesso una violazione del regolamento FIFA, rifiutando di firmare il contratto di lavoro scritto, che è stato presentato a lui. A questo proposito, l'attore ha presentato alla FIFA una copia del contratto di cui sopra non firmato con la durata contrattuale del 31 agosto 2004 al 30 giugno 2006. 21. Inoltre, l'attore ha ribadito che un rapporto contrattuale è stato esistente tra le parti, anche solo tacitamente, in considerazione del fatto che il Resistente stava giocando per il club, al momento in cui è tornato dalle sue vacanze a X, e per ottenere un risarcimento pertanto. A questo proposito, l'attore ha presentato due bilanci civilistici da allenatore l'attore e presidente del Richiedente conferma di cui sopra. 22. Il Co-Resistente ha risposto presente che, data la natura sportiva del caso in esame, solo il regolamento FIFA si applicano. Inoltre, ha sostenuto che l'attore sta sostenendo in modo contraddittorio, dal momento che afferma all'inizio della procedura che ha prolungato il contratto utilizzando il suo diritto di opzione, considerando che nella sua ultima presentazione del ricorrente deduce che il Resistente non ha firmato un contratto con esso. 23. Il Resistente aderito alla sua posizione precedentemente presentata. Inoltre, ha sottolineato che l'attore ha finalmente ammesso nella sua ultima presentazione che non ha firmato un contratto. Infine, il convenuto ha osservato che il contratto non firmato avanzata dalla parte attrice non è mai stato presentato a lui. 24. In una presentazione aggiuntiva, l'attore ha informato che la FIFA Co-Resistente ha confermato il valore di trasferimento del Resistente con 2.000.000 euro, offrendo un trasferimento corrispondente alla E club del M paese, che da parte sua ha offerto 1,3 milioni di euro. A questo proposito, l'attore ha presentato una dichiarazione legale del presidente del ricorrente confermando i fatti di cui sopra. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione contrattuale attuale è stata presentata alla FIFA il 28 settembre 2005, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili alla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 (b) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle relative all'occupazione controversie tra un club e un giocatore che ha una dimensione internazionale. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, che coinvolge un club del paese X e un giocatore del paese Y e un club del paese Z per quanto riguarda gli obblighi finanziari in relazione a un rapporto di lavoro. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui, da un lato, all'arte. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) e, dall'altro, al fatto che il presunto rapporto di lavoro alla base della presente controversia si è conclusa nell'agosto del 2004, rispettivamente prolungata nel dicembre 2004 e la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 28 settembre 2005. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera di Risoluzione delle Controversie iniziato riconoscendo i suddetti fatti così come tutta la ulteriore documentazione contenuta nel file. 6. A questo proposito, la Camera ha preso atto che, da un lato, l'attore è fermamente convinto che essa ha concluso un contratto di lavoro con il Resistente valida per il periodo del 31 agosto 2004 fino al 31 maggio 2006. Inoltre, la RDC ha preso atto che il ricorrente insiste sul fatto che il detto contratto è stato concluso oralmente o tacitamente o per mezzo di moduli per la registrazione come strumento surrogato di un contratto scritto. Inoltre, i membri della Camera ha riconosciuto che l'attore afferma che essa ha esercitato l'opzione pretesa di estendere unilateralmente la durata del contratto fino al 31 maggio 2007. Conseguenza di quanto sopra esposto e in considerazione del fatto che l'associazione di calcio del paese Z è stata autorizzata dal giudice unico per registrare provvisoriamente il Resistente con il Co-Resistente il 19 agosto 2005, l'attore è convinto che il Resistente avrebbe violato l'occupazione esistente contratto e la Co-Resistente indotto il Resistente alla violazione del contratto ha detto. Pertanto, le richieste ricorrente dalla resistente e la Co-Resistente compensazione di euro 1.300.000, che corrisponde al valore di trasferimento stimato del convenuto e dei costi di sostituzione di quest'ultimo. 7. D'altra parte, i membri della RDC ha riconosciuto che il Resistente è, in particolare, convinto che, anche se ha giocato per l'attore durante la stagione sportiva 2004/05, non ha concluso alcun contratto da professionista con il Richiedente. Inoltre, la Camera ha preso atto che il Resistente afferma che non ha diritto di autorizzare o qualsiasi persona a firmare o prolungare a suo nome un contratto e che nessun contratto è stato presentato a lui dal Richiedente. Di conseguenza, il Resistente è del parere che era libero di lasciare il Richiedente, alla fine della stagione sportiva 2004/05 al fine di firmare con un club S ua scelta e, quindi, chiede il rigetto del reclamo. 8. Infine, i membri della Camera ha preso atto che il Co-Resistente è del parere che il Resistente era libero di firmare un contratto di lavoro con esso, in quanto il ricorrente non era in grado di presentare un contratto scritto firmato tra l'attore e convenuto e dal momento che il convenuto non aveva mai ricevuto la presunta proroga-mail del contratto. Di conseguenza, il Co-Resistente chiede altresì il rigetto della domanda presentata dal ricorrente. 9. In considerazione di queste posizioni, i membri della Camera di Risoluzione delle Controversie hanno continuato le loro deliberazioni, analizzando la domanda se le associazioni contrattuale esistente tra l'attore e il convenuto. 10. A questo proposito, la RDC ha riconosciuto che è incontestato tra le parti che il Resistente giocato per il ricorrente nella stagione sportiva 2004/05. Inoltre, la Camera ha osservato che le parti non sono d'accordo sulle associazioni contrattuali tra l'attore e il convenuto nella stagione sportiva 2005/06. 11. A questo proposito, la RDC ha ritenuto che né il richiedente né la Federcalcio del paese X ha fatto presentare un contratto di lavoro scritto, debitamente firmata dal richiedente e il convenuto. 12. In continuazione, la Camera di Risoluzione delle Controversie fatto riferimento alla sua giurisprudenza consolidata, secondo cui almeno il negotii essentialia deve essere comprovata dalla parte che deriva alcun diritto da un rapporto di lavoro (cfr. il principio giuridico l'onere della prova). Questi sono: i partiti di occupazione, la durata del periodo di impiego, la retribuzione e la firma o l'approvazione delle parti di collocamento competente. 13. A tal proposito, la RDC ha preso atto delle affermazioni del ricorrente secondo la quale le parti hanno concluso un contratto orale valida fino al 31 maggio 2007 (cfr. punto I.3). A questo proposito, la Camera ha affermato che tale affermazione è priva di qualsiasi valore giuridico probatorio e, pertanto, deve essere completamente respinta. 14. In seguito, la Camera di Risoluzione delle Controversie rivolto la sua attenzione all'affermazione del ricorrente secondo la quale il contratto di lavoro è stato tacitamente concluso tra le parti interessate, dal momento che il Resistente sarebbe stato regolarmente pagato e regolarmente schierato. A questo proposito, la Camera ha preso atto dei più recenti pagamento in favore della Resistente che sarebbe stato effettuato il 17 febbraio 2005 dal richiedente e ritenuto che tale circostanza non può provare alcuna retribuzione contrattuale per la stagione sportiva 2005/06, successivamente a tale data di pagamento non rientra nel periodo di riferimento di tempo e, poiché stabilisce un pagamento unico e non un pagamento fisso per il Resistente durante il periodo di riferimento. Inoltre, la Camera ha preso atto della data in cui il giocatore avrebbe partecipato per il richiedente per l'ultima volta, ossia il 27 maggio 2005 e ha ritenuto che questo fatto non fa provare alcuna negotii essentialia, in particolare, che il convenuto avrebbe reso i suoi servizi all'attore durante la stagione sportiva 2005/06 e di conseguenza avrebbe stabilito la durata contrattuale. Come risultato, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso di respingere l'affermazione della Resistente di una conclusione tacitamente contrattuale. 15. Successivamente, i membri della Camera ha preso atto delle affermazioni del ricorrente secondo la quale i moduli di iscrizione della Federcalcio del paese X e il suo allegato della lega del paese X stabilisce una durata contrattuale fino al 31 maggio 2006 e costituiscono uno strumento surrogato per il requisito di un contratto scritto. A questo proposito, la RDC ha ritenuto che non è di analizzare se i moduli di registrazione, infatti, dimostra una durata contrattuale esistente tra l'attore e il convenuto nel corso della stagione sportiva 2005/06. Questo è, in quanto non definitivamente dimostrare l'negotii essentialia, in particolare, dal momento che non contengono la remunerazione richiesta della Resistente. Di conseguenza, la Camera ha respinto l'affermazione del Richiedente anche in questo senso. 16. Infine, i membri della Camera di Risoluzione delle Controversie rivolto la loro attenzione all'affermazione del ricorrente, secondo la quale avrebbe anche esteso unilateralmente la durata contrattuale, eseguendo l'opzione giusta. A questo proposito, la Camera ha preso atto della lettera del 22 dicembre 2004, per mezzo del quale l'attore avrebbe eseguito il diritto di opzione di cui sopra e ha ritenuto che non sia di analizzare se il ricorrente, infatti eseguito una possibile opzione di estendere la durata contrattuale . Questo è, in quanto il ricorrente non ha presentato alcun documento giustificativo per l'base giuridica, da cui deriva tale diritto estensione. Pertanto, la Camera ha deciso di respingere anche questa affermazione del ricorrente. 17. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha ritenuto che il ricorrente non ha presentato alcuna prova documentale che confermano la necessaria essentialia negotii. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie ha concluso che tra l'attore e il convenuto non esisteva alcun associazioni contrattuali durante la stagione sportiva 2005/06. 18. Come risultato, la RDC ha ritenuto che senza attacchi contrattuali esistenti tra le parti interessate il Resistente non poteva commettere una violazione del contratto e la Co-Resistente non potrebbe indurre la controparte a una violazione del contratto a causa della mancanza di accessorietà. Pertanto, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso di respingere completamente l'affermazione del ricorrente. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La richiesta presentata dal richiedente è completamente respinta. 2. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Viale de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
______________________________ F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) - labour disputes – official version by www.fifa.com – Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 26 October 2006, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Gerardo Movilla (Spain), member Joaquim Evangelista (Portugal), member Mario Gallavotti (Italy), member Peter Friend (Australia), member on the claim presented by the club A, X, as Claimant against the player B, Y, as Respondent and the club C, Z, as Co-Respondent regarding a dispute between the club and the player and his new club. I. Facts of the case 1. On 19 July 2005, the player B from the country Y (born 18 May 1979), the Respondent, and the club C from the country Z, the Co-Respondent, signed a contract valid for the three sporting seasons 2005/06, 2006/07 and 2007/08. 2. On 4 August 2005, the football association of the club C contacted FIFA asking for its assistance in obtaining the International Transfer Certificate (ITC) from the football association of the country X for the Respondent. The Co-Respondent explained that the Respondent would be free to sign an employment contract with the club of his choice, which was explicitly confirmed by the Respondent in writing. 3. On 8 August 2005, FIFA received the denial of the football association from the country X regarding the issuance of the requested ITC, with the explanation that a contractual dispute between its affiliate A, the Claimant, and the Respondent would be pending. According to the Claimant, the ITC is not to be issued, since the Respondent has concluded an oral contract valid until 31 May 2007. The Claimant also asserts that it exercised its alleged option to unilaterally extend the duration of the contract until 31 May 2007 by means of a written notification to the Respondent’s official residential address via registered mail on 22 December 2004. Finally, the Claimant affirms that the Respondent has not disagreed to this after having received the correspondence. To the contrary, the Claimant alleges that the Respondent continued to render his services to the club, stayed in the apartment of the club and took part in a training camp in P in February 2005. 4. Pursuant to FIFA’s request of 9 August 2005, the football association of the country X provided FIFA with a copy of the aforementioned correspondence dated 22 December 2004, which reads as follows: “Dear Mr B. Referring to the agreement on 29.08.2004, concluded between Mr. B, respectively your manager Mr. D, and the club A, point option, we inform you herewith that we exercise the option and contract you until 31.05.2007…” 5. On 9 August 2005, FIFA asked the football association of the country X, respectively the Claimant, to provide FIFA with a copy of the above-mentioned agreement dated 29.08.2004, giving them a deadline until 12 August 2005. 6. The Claimant and the football association of the country X never answered to the aforementioned request. 7. On 10 August 2005, the Co-Respondent presented further comments regarding the present case. It maintained that the Respondent had never received the correspondence dated 22 December 2004, and that he never signed the registered mail receipt, because on that date, he was in his home country Y. In this respect, it emphasised that the Respondent’s signature on the relevant receipt does not correspond to his proper one. 8. On 18 August 2005, the Single Judge of the Players’ Status Committee authorized the football association of the country Z to provisionally register the Respondent with the Co-Respondent with immediate effect. 9. On 28 September 2005, the Claimant, lodged a claim against the Respondent for alleged breach of contract and against the Co-Respondent for alleged inducement to breach of contract. 10. The Claimant argues that it concluded with the Respondent an employment contract on 31 August 2004 valid until 31 May 2006. Furthermore, the Claimant maintains that a written contract is not required for the existence of a labour relationship in accordance with the labour law of the country X. The Claimant also explains that the contract was tacitly concluded by accepting the employee’s services and paying him a monthly salary therefore. Notwithstanding the aforementioned, the Claimant argues that the present employment was documented by the registration form of the football association of the country X and its annex of the league of the country X. According to the Claimant, the aforementioned forms were signed by the Respondent and the said annex establishes a contractual duration of 31 August 2004 to 31 May 2006. In this respect, the Claimant presented copies of the aforementioned forms. According to the Claimant, the aforementioned forms constitute a surrogate instrument, by means of which the requirement of a written contract is met. Finally, the Claimant affirms that without the aforementioned forms, which stipulates a contractual duration of two years, the Respondent would not have obtained the playing authorization. 11. The Claimant also asserts that it has exercised its alleged option to unilaterally extend the duration of the contract until 31.05.2007 by means of a written notification to the Respondent via registered mail on 22 December 2004. The Claimant adds that according to the court practice of the country X the registered mail receipt constitutes an evidence for having been handed over to the receiver. Furthermore, the Claimant maintains that if the registered mail would not have been received by the Respondent personally, it would have been sent back to the sender after having been deposited for a certain time at the local post office. But according to the Claimant such back order did not occur. Finally, the Claimant admits that the signature on the registered mail receipt is the one of the postman and not the Respondent’s signature. 12. In addition, the Claimant is of the opinion that without a reaction regarding the registered mail, the Respondent accepted tacitly the extension of the contractual duration until 31 May 2007. 13. The Claimant further maintains that the Respondent was regularly paid. In this respect, the Claimant presented abstracts from the Respondent’s salary account 2004/05 as well as a copy of a banking transaction document confirming a payment of EUR 1,542 in favour of the Respondent on 17 February 2005. 14. In addition, the Claimant alleges that the Respondent was regularly fielded during the qualification matches of the second division of the country X for the last time on 27 May 2005, in which he scored a goal. 15. As evidence for its allegations, the Claimant enumerates three witnesses (the coach and the president of the claimant club and a consultant of the Respondent) and presented the relevant work permission of the Respondent issued by the authorities of the country X on 15 October 2004. 16. In the light of all of the above, the Claimant demands compensation of EUR 1,300,000 based on the estimated transfer value of the Respondent (EUR 700,000 - EUR 1,000,000) and the costs of EUR 593,004.07 allegedly arisen due to the necessity to substitute the Respondent. 17. The Co-Respondent in reply thereto, rejected the claim. It insisted that the Claimant was not able to present a written valid contract signed between the Claimant and the Respondent. Furthermore, the Co-Respondent is convinced that neither the presented registered mail receipt nor the presented working permit do fulfil the FIFA requirements of a written contract as proof for the existence of an employment contract concluded between a club and a professional player. In this context, the Co-Respondent affirmed that in this case the FIFA Regulations only do apply and not the law of the country X. 18. The Respondent on his part, equally rejected the claim. He affirmed that he competed for the Claimant in the season 2004/05, but did not conclude a professional contract with the Claimant ever. Furthermore, he added that he did not authorize or entitle any person to sign or prolong on his behalf a contract. Finally, the Respondent asserted that he did not receive any contract or agreement from the Claimant by mail in December 2004, since at this date he was not in X, but visiting his parents in Y. 19. In reply thereto, the Claimant maintained that the provision in the applicable Regulations of FIFA, which establishes the requirement for every professional player to possess a written contract, has to be interpreted as not mandatory, even more, since the FIFA Regulations, as well as the statutes of an association, cannot amend national law. 20. The Claimant further asserted that the Respondent committed a breach of the FIFA Regulations by refusing to sign the written employment contract, which was presented to him. In this respect, the Claimant presented FIFA a copy of the aforementioned unsigned contract with the contractual duration of 31 August 2004 to 30 June 2006. 21. In addition, the Claimant reiterated that a contractual relationship was existing between the parties, even tacitly only, in view of the fact that the Respondent was playing for the club, at the time when he returned from his holidays to X, and by receiving compensation therefore. In this respect, the Claimant presented two statutory statements from the Claimant’s coach and the Claimant’s president confirming the aforementioned. 22. The Co-Respondent answered hereto that due to the sporting nature of the case at hand, only the FIFA Regulations apply. Furthermore, it maintained that the Claimant is arguing in a contradictory way, since it asserts in the beginning of the procedure that it prolonged the contract by using its option right, whereas in its latest submission the Claimant alleges that the Respondent did not sign a contract with it. 23. The Respondent adhered to his previously submitted position. Moreover, he pointed out that the Claimant finally admitted in its latest submission that they did not sign a contract. Finally, the Respondent remarked that the unsigned contract put forward by the Claimant was never presented to him. 24. In an additional submission, the Claimant informed FIFA that the Co-Respondent confirmed the transfer value of the Respondent with EUR 2,000,000 by offering a corresponding transfer to the club E of the country M, which on its part offered EUR 1,300,000. In this respect, the Claimant submitted a statutory statement of the Claimant’s president confirming the aforementioned facts. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber (DRC) analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present contractual matter was submitted to FIFA on 28 September 2005, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 (b) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on employment-related disputes between a club and a player that have an international dimension. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation involving a club from the country X and a player from the country Y and a club from the country Z regarding financial obligations in connection with an employment relationship. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) and, on the other hand, to the fact that the alleged employment relationship at the basis of the present dispute was concluded in August 2004, respectively prolonged in December 2004 and the claim was lodged at FIFA on 28 September 2005. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Dispute Resolution Chamber started by acknowledging the above- mentioned facts as well as all the further documentation contained in the file. 6. In this respect, the Chamber took due note that, on the one hand, the Claimant is of the firm opinion that it concluded an employment contract with the Respondent valid for the period of 31 August 2004 until 31 May 2006. Furthermore, the DRC took note that the Claimant insists that the aforementioned contract was concluded either orally or tacitly or by means of registration forms as a surrogate instrument to a written contract. In addition, the members of the Chamber acknowledged that the Claimant asserts that it has exercised an alleged option to unilaterally extend the duration of the contract until 31 May 2007. Consequently of the aforementioned and due to the fact that the football association of the country Z was authorized by the Single Judge to provisionally register the Respondent with the Co-Respondent on 19 August 2005, the Claimant is convinced that the Respondent breached the allegedly existing employment contract and the Co-Respondent induced the Respondent to breach the said contract. Therefore, the Claimant demands from the Respondent and the Co-Respondent compensation of EUR 1,300,000 which corresponds to the estimated transfer value of the Respondent and the latter’s substitution costs. 7. On the other hand, the members of the DRC acknowledged that the Respondent is, in particular, convinced that, although he played for the Claimant during the sporting season 2004/05, he did not conclude any professional contract with the Claimant. Furthermore, the Chamber took note that the Respondent affirms that he did not authorize or entitle any person to sign or prolong on his behalf a contract and that no contract was presented to him by the Claimant. Consequently, the Respondent is of the opinion that he was free to leave the Claimant at the end of the sporting season 2004/05 in order to sign with a club of his choice and, therefore, asks for the rejection of the claim. 8. Finally, the members of the Chamber took note that the Co-Respondent is of the opinion that the Respondent was free to sign an employment contract with it, since the Claimant was not able to present a written contract signed between the Claimant and the Respondent and since the Respondent had never received the alleged prolongation-mail of the contract. Consequently, the Co- Respondent equally asks for the rejection of the demand lodged by the Claimant. 9. In consideration of these positions, the members of the Dispute Resolution Chamber continued their deliberations by analysing the question if any contractual bindings existed between the Claimant and the Respondent. 10. In this respect, the DRC acknowledged that it is uncontested by the parties that the Respondent played for the Claimant in the sporting season 2004/05. Furthermore, the Chamber noted that the parties do not agree on contractual bindings between the Claimant and the Respondent in the sporting season 2005/06. 11. In this respect, the DRC considered that neither the Claimant nor the football association of the country X did present a written employment contract duly signed by the Claimant and the Respondent. 12. In continuation, the Dispute Resolution Chamber referred to its well established jurisprudence, according to which at least the essentialia negotii must be proven by the party who derives any rights from a labour relationship (cf. to the legal principle of the burden of proof). These are: the parties of the employment, the duration of the employment period, the remuneration and the signature or the approval of the parties to the relevant employment. 13. To that regard, the DRC took note of the Claimant’s allegation according to which the parties concluded an oral contract valid until 31 May 2007 (cf. point I.3). In this respect, the Chamber stated that such assertion lacks any legal probative force and therefore, must be fully rejected. 14. In the following, the Dispute Resolution Chamber turned its attention to the Claimant’s allegation according to which the labour contract was tacitly concluded between the relevant parties, since the Respondent was allegedly regularly paid and regularly fielded. In this respect, the Chamber took note of the latest payment in favour of the Respondent which was allegedly made on 17 February 2005 by the Claimant and considered that this fact cannot prove any contractual remuneration for the sporting season 2005/06, since that payment date does not fall into the relevant period of time and since it establishes a single payment and not a steady payment to the Respondent during the relevant period. Furthermore, the Chamber took note of the date on which the player allegedly participated for the Claimant for the last time, i.e. 27 May 2005 and considered that this fact neither does prove any essentialia negotii, in particular not that the Respondent would have rendered his services to the Claimant during the sporting season 2005/06 and consequently would have established the contractual duration. As a result, the Dispute Resolution Chamber decided to reject the Respondent’s allegation of a tacitly contractual conclusion. 15. Subsequently, the members of the Chamber took note of the Claimant’s allegation according to which the registration forms of the football association of the country X and its annex of the league of the country X establishes a contractual duration until 31 May 2006 and constitute a surrogate instrument for the requirement of a written contract. In this respect, the DRC considered that it has not to analyse if the registration forms in fact proves a contractual duration existing between the Claimant and the Respondent during the sporting season 2005/06. This is, since they definitively do not prove the essentialia negotii, in particular since they do not contain the required remuneration of the Respondent. Consequently, the Chamber rejected the Claimant’s allegation also in this regard. 16. Finally, the members of the Dispute Resolution Chamber turned their attention to the Claimant’s allegation, according to which it allegedly even extended unilaterally the contractual duration by executing its option right. In this respect, the Chamber took note of the letter dated 22 December 2004, by means of which the Claimant allegedly executed the aforementioned option right and considered that it has not to analyse if the Claimant in fact executed a possible option to extend the contractual duration. This is, since the Claimant did not present any documentary evidence for the legal base, from which it derives such extension right. Therefore, the Chamber decided to reject also this assertion of the Claimant. 17. On account of the above, the Chamber considered that the Claimant did not present any documentary evidence corroborating the required essentialia negotii. Consequently, the Dispute Resolution Chamber concluded that between the Claimant and the Respondent did not exist any contractual bindings during the sporting season 2005/06. 18. As a result, the DRC considered that without contractual bindings existing between the relevant parties the Respondent could not commit a breach of contract and the Co-Respondent could not induce the Respondent to a breach of contract due to the lack of accessoriness. Therefore, the Dispute Resolution Chamber decided to fully reject the Claimant’s claim. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim submitted by the Claimant is fully rejected. 2. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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