F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) – le controversie di lavoro – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 10 agosto 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Michele Colucci (Italia), membro Mick McGuire (Inghilterra), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro sulla domanda presentata da parte del giocatore A, da X come querelanti nei confronti del club di B, come da Y Resistente in merito a una controversia contrattuale sorto tra il giocatore e il club. I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) - le controversie di lavoro - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 10 agosto 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Michele Colucci (Italia), membro Mick McGuire (Inghilterra), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro sulla domanda presentata da parte del giocatore A, da X come querelanti nei confronti del club di B, come da Y Resistente in merito a una controversia contrattuale sorto tra il giocatore e il club. I. Fatti della controversia 1. Il 17 novembre 2005, il giocatore A (di seguito: l'attore) e club di B (in prosieguo: il Resistente) ha concluso un contratto di lavoro per il periodo dal 17 novembre 2005 al 30 giugno 2006. 2. Secondo il "programma" al contratto di lavoro, il valore totale del contratto è di 500.000 euro, da pagare come segue: - 250.000 euro alla firma del contratto - 250.000 euro pagabili in rate mensili - Bonus e indennità, come un appartamento e una macchina. 3. Nella sua richiesta del 16 febbraio 2006, l'attore ha presentato che è stato impedito di giocare per la Resistente e che non aveva ricevuto i suoi stipendi per i mesi di novembre e dicembre 2005 e gennaio 2006. 4. Con lettere del 7 marzo e 31 marzo 2006, l'attore FIFA informato di aver ricevuto gli stipendi di cui sopra. 5. Il 16 aprile 2006 il convenuto ha emesso un avviso di debito in base al quale quest'ultimo è impegnato a pagare l'importo dovuto di euro 71.428 al richiedente fino al 30 giugno 2006 al più tardi. 6. Per mezzo di corrispondenza varia, l'attore ha informato FIFA che il Resistente non era riuscito a rispettare la promessa di pagamento di cui sopra e che egli sostiene, di conseguenza il pagamento di euro 71.428 da parte del Resistente che comprende due rate mensili di EUR 35.714 ciascuno. Egli ha aggiunto che il convenuto aveva pagato gli altri cinque rate mensili. 7. Dopo essere stato invitato a presentare la sua posizione al nostro argomento, il Resistente ha informato FIFA il 25 settembre 2006 che avrebbe dovuto regolare l'importo fino al 31 dicembre 2006 al più tardi e che il pagamento è stato ritardato a causa di vincolo di bilancio. 8. Il 27 giugno 2007, l'attore ha informato FIFA che non aveva ancora ricevuto l'importo di euro 71.428 da parte del Resistente e che fa valere tale importo da parte del Resistente. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 16 febbraio 2006, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili alla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 (b) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle relative all'occupazione controversie tra un club e un giocatore che ha una dimensione internazionale. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, che coinvolge un giocatore X e Y di un club in merito a una controversia sorta in relazione ad un contratto di lavoro. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui, da un lato, all'arte. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) e, dall'altro, al fatto che il relativo contratto alla base della presente controversia è stato firmato il 17 novembre 2005 e la richiesta è stata depositata presso FIFA il 16 febbraio 2006. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha iniziato riconoscendo i fatti sopra citati e tutta la documentazione, contenuto nel file. In particolare, ha preso atto che il 17 novembre 2005, un contratto di lavoro è stato concluso tra le parti per il periodo dal 17 novembre 2005 al 30 giugno 2006. Inoltre, la Camera ha preso atto che il ricorrente aveva presentato una copia di un riconoscimento di debito, emessi e debitamente firmato dal Resistente, per mezzo del quale quest'ultimo ha confermato dovere al ricorrente l'importo di euro 71.428 e per mezzo dei quali commessi di pagare l'importo di cui sopra al richiedente entro il 30 giugno 2006. 6. Allo stesso modo, la Camera ha osservato che nella sua risposta al reclamo del 25 settembre 2006, il convenuto aveva ammesso di non aver pagato la somma di cui sopra dovuto al richiedente entro il termine fino al 30 giugno 2006. 7. In seguito, il DRC ha riconosciuto che l'attore chiede il pagamento della somma dovuta di euro 71.428 da parte del Resistente. 8. Nel loro ragionamento, i membri della Camera ha sottolineato che il Resistente non ha mai contestato il suo debito nei confronti dell'attore per un importo di euro 71.428, ma aveva anche chiaramente riconosciuto questo debito mediante la conferma scritta di indebitamento del 16 aprile 2006, e come nella sua risposta alla richiesta datata 25 settembre 2006. 9. La Camera ha pertanto concluso che non vi poteva essere alcun dubbio circa l'esistenza del debito del convenuto nei confronti dell'attore per un importo di euro 71.428. Di conseguenza, la Camera ha deciso che il richiedente ha diritto a ricevere l'importo di euro 71.428 da parte del Resistente in relazione al contratto di lavoro stipulato il 17 novembre 2005. 10. In continuazione, e per quanto riguarda la modalità di pagamento, i membri della RDC ha ritenuto che un pagamento in due rate sarebbero adeguati e ha pertanto deciso che l'importo totale di euro 71.428 deve essere pagato dal convenuto nel seguente in due rate : - l'importo di euro 36.428 entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione e - l'importo di euro 35.000 entro 60 giorni dalla data di notifica della presente decisione. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione del giocatore A è accettata. 2. Il Resistente, Club B, deve pagare l'importo complessivo di USD 71.428 all'attore. 3. L'importo dovuto all'attore, A, deve essere pagato dal Resistente, Club B, come segue: a. l'importo di euro 36.428 entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione e b. l'importo di 35.000 euro entro 60 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 4. Se il convenuto non aderire a questo piano di pagamento, il pagamento immediato dell'intera somma diventa causa e un tasso di interesse del 5% annuo si applica a decorrere dalla scadenza del relativo periodo di tempo e il presente questione è sottoposta alla disciplina della FIFA Comitato, in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 5. Il Richiedente, A, è diretta ad informare la Resistente, Club B, direttamente e immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info @ tas -cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie: Jérôme Valcke Segretario Generale allegato: CAS direttive______________________________ F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2007-2008) - labour disputes – official version by www.fifa.com – Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 10 August 2007, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Michele Colucci (Italy), member Mick McGuire (England), member Mario Gallavotti (Italy), member Mohamed Mecherara (Algeria), member on the claim presented by the player A, from X as Claimant against the club B, from Y as Respondent regarding a contractual dispute arisen between the player and the club. I. Facts of the case 1. On 17 November 2005, player A (hereinafter: the Claimant) and club B (hereinafter: the Respondent) concluded an employment contract for the period from 17 November 2005 until 30 June 2006. 2. According to the ”schedule” to the employment contract, the total value of the contract is EUR 500,000, payable as follows: - EUR 250,000 upon signing of the contract - EUR 250,000 payable in equal monthly instalments - Bonus and allowances such as an apartment and a car. 3. In his claim dated 16 February 2006, the Claimant put forward that he was prevented from playing for the Respondent and that he had not received his salaries for the months of November and December 2005 and January 2006. 4. By letters dated 7 March and 31 March 2006, the Claimant informed FIFA that he had received the aforementioned salaries. 5. On 16 April 2006, the Respondent issued an acknowledgement of indebtedness according to which the latter committed to pay the due amount of EUR 71,428 to the Claimant until 30 June 2006 at the latest. 6. By means of various correspondence, the Claimant informed FIFA that the Respondent had failed to comply with the aforementioned promise of payment and that he therefore claims payment of EUR 71,428 from the Respondent which comprises of two monthly instalments of EUR 35,714 each. He added that the Respondent had paid him the other five monthly instalments. 7. After having been invited to submit its position to the present matter, the Respondent informed FIFA on 25 September 2006 that it would settle the amount due until 31 December 2006 at the latest and that the payment was delayed due to budget constraint. 8. On 27 June 2007, the Claimant informed FIFA that he had still not received the amount of EUR 71,428 from the Respondent and that he is claiming this amount from the Respondent. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber (DRC) analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 16 February 2006, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 (b) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on employment-related disputes between a club and a player that have an international dimension. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation involving an X player and a Y club regarding a dispute arisen in connection with an employment contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) and, on the other hand, to the fact that the relevant contract at the basis of the present dispute was signed on 17 November 2005 and the claim was lodged at FIFA on 16 February 2006. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereinafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started by acknowledging the above mentioned facts and all further documentation contained in the file. In particular, they took note that on 17 November 2005, an employment contract was concluded between the parties for the period from 17 November 2005 until 30 June 2006. Furthermore, the Chamber took note that the Claimant had submitted a copy of an acknowledgment of indebtedness, issued and duly signed by the Respondent, by means of which the latter confirmed to owe the Claimant the amount of EUR 71,428 and by means of which it committed to pay the aforementioned amount to the Claimant by 30 June 2006. 6. Equally, the Chamber noted that in its response to the claim of 25 September 2006, the Respondent had admitted not to have paid the aforementioned due amount to the Claimant within the deadline until 30 June 2006. 7. In continuation, the DRC acknowledged that the Claimant demands payment of the due amount of EUR 71,428 from the Respondent. 8. In their reasoning, the members of the Chamber pointed out that the Respondent had never contested its debt towards the Claimant in the amount of EUR 71,428, but had even clearly acknowledged this debt by means of the written acknowledgment of indebtedness dated 16 April 2006 as well as in its response to the claim dated 25 September 2006. 9. The Chamber therefore concluded that there could be no doubt about the existence of the debt of the Respondent towards the Claimant in the amount of EUR 71,428. As a consequence, the Chamber decided that the Claimant is entitled to receive the amount of EUR 71,428 from the Respondent related to the employment contract concluded on 17 November 2005. 10. In continuation, and with respect to the mode of payment, the members of the DRC deemed that a payment in two instalments would be adequate and therefore decided that the total amount of EUR 71,428 has to be paid by the Respondent in the following in two instalments: - the amount of EUR 36,428 within 30 days as of the date of notification of this decision and - the amount of EUR 35,000 within 60 days as of the date of notification of this decision. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of player A is accepted. 2. The Respondent, Club B, has to pay the total amount of USD 71,428 to the Claimant. 3. The amount due to the Claimant, A, has to be paid by the Respondent, Club B, as follows: a. the amount of EUR 36,428 within 30 days as of the date of notification of this decision and b. the amount of EUR 35,000 within 60 days as of the date of notification of this decision. 4. Should the Respondent fail to adhere to this payment plan, the immediate payment of the entire sum becomes due and an interest rate of 5% per annum will apply as of expiry of the relevant time-frame and the present matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 5. The Claimant, A, is directed to inform the Respondent, Club B, directly and immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke General Secretary Enclosed: CAS directives
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