F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) – le controversie di lavoro – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 19 febbraio 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Reinhard Rauball (Germania), membro Philippe Piat (Francia), membro Mick Mc Guire (Inghilterra), membro sulla domanda presentata dalla G giocatore, come attore contro la Club Y, come convenuto in merito a una disputa contrattuale tra le parti I. Fatti della controversia

F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) - le controversie di lavoro - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 19 febbraio 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Reinhard Rauball (Germania), membro Philippe Piat (Francia), membro Mick Mc Guire (Inghilterra), membro sulla domanda presentata dalla G giocatore, come attore contro la Club Y, come convenuto in merito a una disputa contrattuale tra le parti I. Fatti della controversia 1. Il giocatore, G (in prosieguo: il Richiedente), e il club C , Y (in prosieguo: il Resistente), è entrato in un contratto di lavoro (in prosieguo: il contratto) con un termine dal 1 ° marzo 2008 al 30 Ottobre 2008. 2. Il contratto sottoscritto dalle parti afferma nella sua arte. 7 par. 2 che il convenuto deve versare alla ricorrente uno stipendio di 5.000 dollari ogni mese. 3. Inoltre, l'art. 10 par. 2 no. (3) e (4) del contratto dice che "Il contratto può essere annullato dal [del club] con effetto immediato se [il giocatore] Scherzi a parte in violazione di corrispondenza o discipline [del club]" o se "[il giocatore] viola gravemente l'etica professionale o sport e causare gravi danni agli interessi [del club] e la reputazione ". 4. Il 15 agosto 2008, l'attore ha presentato un reclamo contro il convenuto e ha sostenuto che aveva lavorato per il Resistente fino al 3 agosto 2008, data in cui sarebbe stato "licenziato" dal Resistente. Per quanto riguarda la data esatta di cessazione del rapporto di lavoro tra l'attore e il convenuto, l'attore sostiene di essere stato consegnato l'avviso di cessazione, in data 15 luglio 2008, il 3 agosto 2008. 5. In questo contesto, l'attore sostiene che il convenuto ha violato il contratto, le parti interessate avevano concluso e, pertanto, chiede il pagamento di USD 5000 concernente la retribuzione straordinaria di luglio 2008, nonché un risarcimento pari a USD 17.550 per il resto del contratto (agosto , settembre, ottobre 2008 al 1 ° novembre al 15 novembre 2008). Il richiedente dichiara che l'importo citato di USD 17.550 comprende il compenso per il periodo presunto supplementare della durata del contratto dal 1 ° novembre al 15 novembre 2008, dal momento che la stagione era stato prorogato fino al 15 novembre 2008 "a causa del terremoto" (Nota : A questo proposito, l'attore si riferisce alla lettera di domanda di visto il Resistente apparentemente inviato all'ambasciata C, che è stata allegata alla domanda e afferma che "[...] a causa del terremoto, il C Soccer League esteso fino al 15 nov 2008, il contratto di G estesa a 15 novembre 2008 [...] "). 6. Nella sua risposta del 20 agosto 2008, lo Stato convenuto che "a seguito della deregolamentazione e rifiutando di ascoltare la dissuasione dal coach, secondo la (2) e (3) del punto 2 dell'articolo X da, il nostro club ha deciso di al fuoco lo out ". Secondo la convenuta, nel maggio 2008, "durante il periodo di formazione club, G ha portato una donna nella sua stanza privata, che disobbedì severamente degli articoli 21 (1) e 22 (2) dell'articolo IV da regole per i giocatori contrattuali di Amministrazione
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