COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.15 a carico di: -Sig. NOTARO Francesco, Presidente e Legale Rappresentante dell’ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, in carica durante la stagione sportiva 2010-2011, per rispondere, per immedesimazione organica, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 62, comma 2, delle NOIF, per avere omesso di disporre i dovuti accorgimenti per garantire la sicurezza alla Terna Arbitrale, fatta oggetto, conseguentemente, delle gravissime minacce da parte di quattro sconosciuti entrati, senza difficoltà, nel loro spogliatoio, come meglio descritto nella parte motiva; ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex ad. 4 comma 1 CGS, per le condotte ascritte al proprio presidente, così come meglio indicato nella parte motiva. Deferimento Procura Federale n.6916/604 pf 11-12 GR/mg.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 12/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.15 a carico di: -Sig. NOTARO Francesco, Presidente e Legale Rappresentante dell'ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, in carica durante la stagione sportiva 2010-2011, per rispondere, per immedesimazione organica, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 62, comma 2, delle NOIF, per avere omesso di disporre i dovuti accorgimenti per garantire la sicurezza alla Terna Arbitrale, fatta oggetto, conseguentemente, delle gravissime minacce da parte di quattro sconosciuti entrati, senza difficoltà, nel loro spogliatoio, come meglio descritto nella parte motiva; ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex ad. 4 comma 1 CGS, per le condotte ascritte al proprio presidente, così come meglio indicato nella parte motiva. Deferimento Procura Federale n.6916/604 pf 11-12 GR/mg. IL DEFERIMENTO Con nota del 02/04/2012 prot. 6916/604 pf 11-12/GR/mg, per i capi di incolpazione di cui in epigrafe, la Procura Federale rilevava quanto segue: Alle ore 14,20 circa del 05.06.2011, appena giunta al campo sportivo di Isola Capo Rizzuto (KR), ove, alle ore 16,00, si doveva disputare la gara di spareggio fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza, Isola Capo Rizzuto – Sarnese, la Terna arbitrale veniva aggredita. L'Arbitro signor MINOTTI Marco della Sezione AIA di Roma 2 e gli Assistenti Arbitrali signori POLIFRONE Adriano ed EVOLI Gianluca rispettivamente delle Sezioni AIA di Taurianova e Reggio Calabria, con i loro rapporti di gara hanno unanimemente dichiarato che, giunti all'impianto sportivo di Isola Capo Rizzuto, in assenza della Forza Pubblica, quattro persone sconosciute, ma sicuramente riconducibili alla tifoseria locale, li avevano chiusi nello spogliatoio, impedendo loro di aprire la porta e, dopo avere chiesto la loro provenienza, uno dei quattro sconosciuti con atteggiamento di sfida accostava la sua mano al viso dell'Arbitro e proferiva con tono minaccioso: "Oggi dovete fare tutto quello che vi diciamo noi altrimenti vi finisce male, non tornate a casa, vi tagliamo la testa a tutti e tre; al termine della gara, mentre lasciavano l'impianto sportivo, i Carabinieri facevano loro presente che l'autovettura Alfa Romeo 147 dell'Assistente EVOLI era stata rigata da sconosciuti sul cofano anteriore e sulla fiancata destra: Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dei 06.06.2011, alla luce del contenuto dei rapporti della predetta Terna Arbitrale, infliggeva alla Società ASD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 la sanzione dell'ammenda di € 3000,00 e la squalifica del campo per due gare, con l'obbligo di disputa su campo neutro ed a porte chiuse, il cui provvedimento veniva pubblicato sul C. N. 201 della LND del 07.06.2011. In data 13.06.2011, la Società ASD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966, nella persona del Copresidente signor Antonio FRUSTAGLIA, proponeva il ricorso alla Corte di Giustizia Federale avverso le predette decisioni del G. S. della LND e chiedeva la riforma della sanzione comminata, in quanto i rapporti di gara della Terna arbitrale, a suo dire, erano fuorvianti e contraddittori ed anche perché non era dimostrabile che i responsabili delle frasi intimidatorie pronunciate nei confronti del Direttore di Gara e dei due Assistenti fossero riconducibili alla Società ospitante. Nella riunione del 20.07.2011 la III Sezione della Corte di Giustizia Federale respingeva il ricorso dell'ASD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 e confermava il provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza; Considerato che, al fine di acquisire maggiori e particolari elementi della dinamica della grave aggressione verbale subita dall'Arbitro MINOTTI Marco e dai due Assistenti POLIFRONE Adriano ed EVOLI Gianluca, gli stessi sono stati ascoltati nel corso dell'attività inquirente finalizzata alla identificazione dei responsabili ed è stato possibile stabilire che: quando la Terna è giunta, verso le ore 14,20, al campo sportivo di Isola Capo Rizzuto, non era ancora presente la Forza Pubblica e né era giunta sul posto la squadra della Sarnese; l'autovettura Alfa Romeo 147 di proprietà dell'Assistente EVOLI su cui viaggiava la Terna entrava nell'impianto sportivo attraverso un primo cancello aperto, ancora non custodito, e, dopo avere percorso un tratto di strada di circa 100 metri, fiancheggiante la rete di recinzione del terreno di giuoco, entrava nel parcheggio antistante gli spogliatoi attraverso un secondo cancello in ferro che veniva aperto da tre o quattro persone, riconducibili sostenitori e dirigenti della Società ospitante, i quali, dopo avere fatto parcheggiare l'autovettura, accompagnavano la Terna verso il loro spogliatoio, in cui entravano anche quattro sconosciuti, certamente supporter e forse qualche dirigente della stessa società, che chiudevano la porta, ed uno di essi, con apparente calma, riferendosi alla gara di andata, affermava che la direzione arbitrale era stata scandalosa e scarsamente oculata e, dopo avere chiesto la provenienza dei tre Arbitri, iniziava a minacciarli con le gravi frasi sopra indicate; a quel punto l'Arbitro MINOTTI invitava i quattro sconosciuti con calma e gentilezza ad uscire dallo spogliatoio, ma la persona che aveva proferito le frasi minacciose si avvicinava all'Arbitro e con la mano alzata ed accostata al suo viso, nell'intento di colpirlo, pronunciava ad alta voce la frase "oggi per voi finisce male se non fate quello che vi diciamo vi stacchiamo la testa"; nel frattempo entrava nello spogliatoio una persona che, qualificatasi Presidente della Società ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, a nome ARENA, prima faceva uscire dallo spogliatoio i quattro sconosciuti, e poi chiedeva scusa alla Terna dell'accaduto; successivamente, entrava il Maresciallo dei Carabinieri che veniva messo al corrente di quanto poco prima si era verificato: Considerato che, al fine di identificare i quattro sconosciuti che avevano minacciato la Terna Arbitrale, è stato ascoltato il Direttore Sportivo della Società ospitante, signore Pasquale ARENA,il quale ha riferito che, giunto al campo sportivo circa mezzora prima dell'inizio della gara, aveva notato alcuni tifosi e qualche dirigente nei pressi dello spogliatoio della Terna Arbitrale; subito dopo entrava nello spogliatoio stesso, ed all'interno erano presenti quattro persone tra cui forse qualche Dirigente della Società locale, alle quali subito intimava di uscire ed allontanarsi, non essendo autorizzate a sostare in quel locale, senza riuscire ad identificare i tifosi ed i dirigenti che sostavano nei pressi dello spogliatoio e né quelli che erano presenti all'interno dello spogliatoio della Terna, a causa della convulsa situazione che si era creata; il D.S. ARENA Pasquale, nel corso di una nuova audizione, ha confermato le precedenti sue dichiarazioni, aggiungendo di avere mandato via dalla zona antistante lo spogliatoio anche tutte le persone che arbitrariamente vi sostavano; Rilevato che l'attuale Presidente della Società ISOLA CAPO RIZZUTO 1966, signor PERRI Salvatore, nel corso dell'audizione, ha ammesso d essere venuto a conoscenza che prima dell'inizio della predetta gara alcuni tifosi si erano introdotti nello spogliatoio ed avevano minacciato l'Arbitro, per cui si era attivato ad identificare i responsabili, senza riuscirvi: Considerato che il Presidente della Società ASD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966, in carica all'epoca della gara in esame e dell'intera s.s. 2010-2011, signor NOTARO Francesco, opportunamente ascoltato, ha riferito che: prima della gara, si era limitato ad informare le Forze dell'Ordine ed, a suo parere, la gara stessa non presentava i crismi di alcuna pericolosità, perché la propria squadra con la sconfitta subita in occasione della gara di andata, con il risultato di 5-0 in favore della Sarnese, aveva pregiudicato il successivo passaggio del turno del Play 0ff: non era a conoscenza dei responsabili delle minacce subite dalla Terna Arbitrale e né delle persone che avevano aperto il cancello per fare accedere 'autovettura degli Arbitri nel parcheggio antistante lo spogliatoio; Considerato che l'Arbitro MINOTTI Marco e l'Assistente EVOLI Gianluca, contattati telefonicamente, nel corso dei nuovi accertamenti disposti, hanno chiarito che il Dirigente GUARINO Antonio della Società ospitante era stato autorizzato da essi a svolgere, durante la gara, le funzioni di raccattapalle e lo stesso Dirigente non era tra le persone presenti nello spogliatoio, al momento delle minacce da essi subite; Tenuto conto che la Società, per i fatti sopra indicati, è già stata sanzionata dal Giudice Sportivo della LND con l'ammenda di € 3000,00 e la squalifica del campo per due giornate, da disputare a porte chiuse; Considerato che non è stato possibile identificare i quattro responsabili della grave e minacciosa aggressione verbale messa in essere nei confronti dalla Terna Arbitrale, essenzialmente per la scarsa e poco significativa collaborazione offerta dalla Dirigenza della Società ASD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966: Ritenuto che il comportamento omissivo del Presidente e Legale Rappresentante della predetta Società, signor NOTARO Francesco, per non avere adottato preventivamente le giuste misure per evitare che nelle adiacenze degli spogliatoi della Terna Arbitrale fosse presente una moltitudine di sostenitori e qualche dirigente della propria Società,non legittimati e né autorizzati a sostarvi, tanto da compromettere l'incolumità e la sicurezza della Terna Arbitrale, in considerazione che il signor NOTARO, per sua stessa ammissione, ha sottovalutato la delicatezza della gara, essendo convinto che quella partita non presentava alcuna pericolosità, siccome il risultato della propria squadra era già compromesso per la sconfitta subita nella gara di andata, integri a suo carico, per immedesimazione organica, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C.G.S, in relazione all'art. all'art. 62, comma 2, delle NOIF; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico INFANTE; Visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, Il sig. NOTARO Francesco, Presidente e Legale rappresentante dell'ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, in carica durante la stagione sportiva 2010-2011, per rispondere, per immedesimazione organica, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 62, comma 2, delle NOIF, per avere omesso di disporre i dovuti accorgimenti per garantire la sicurezza alla Terna Arbitrale, fatta oggetto, conseguentemente, delle gravissime minacce da parte di quattro sconosciuti entrati, senza difficoltà, nel loro spogliatoio, come meglio descritto nella parte motiva; l'ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex ad. 4 comma 1 CGS, per le condotte ascritte al proprio presidente, così come meglio indicato nella parte motiva. IL DIBATTIMENTO Nella riunione dell'11 giugno 2012, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Giuseppe Mascianà, il sig. NOTARO Francesco, Presidente e Legale Rappresentante dell'ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, in carica durante la stagione sportiva 2010-2011, il Presidente della Soc. ASD ISOLA CAPO RIZZUTO, sig. PERRI Salvatore. Le parti hanno chiesto applicarsi, ai sensi dell’art.23 CGS, la sanzione ridotta come segue: per il il sig. NOTARO Francesco inibizione di mesi 4; per la società ASD ISOLA CAPO RIZZUTO l’ammenda di € 333,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali e testimoniali raccolti, integrino gli estremi dell'illecito contestato, per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra trascritta. Va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata tra le parti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: - al sig. NOTARO Francesco l’inibizione per mesi QUATTRO (4) e quindi fino al 30 NOVEMBRE 2012 (già inibito fino al 31.7.2012) - alla società ASD ISOLA CAPO RIZZUTO € 333,00 (trecentotrentatre/00) di ammenda.
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