CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 18/05/2012 – A.S.D. Polisportiva Santa Bona Treviso / Federazione Italiana Pesistica

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 18/05/2012 - A.S.D. Polisportiva Santa Bona Treviso / Federazione Italiana Pesistica L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore prof. Massimo Luciani, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2012, presentato in data 24 aprile 2012 da parte della società ASD Polisportiva Santa Bona Treviso contro la Federazione Italiana Pesistica (FIPE) avverso la sentenza della Corte di Appello Federale in data 23 marzo 2012 che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ripetuta associazione sportiva dilettantistica avverso la sentenza del giudice sportivo che aveva comminato la sanzione della squalifica di mesi tre all’associazione medesima, in persona del relativo legale rappresentante pro tempore. vista la costituzione in giudizio della parte resistente – Federazione Pesistica Italiana (F.I.P.E.) in data 3 maggio 2012; udito nella udienza del 18 maggio 2012 il relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco; uditi per il ricorrente – ASD Polisportiva Santa Bona Treviso – l’avv. Antonio Commisso; uditi per la parte resistente – Federazione Pesistica Italiana – F.I.P.E.- l’avv. Nuri Venturelli; RITENUTO IN FATTO La A.S.D. Polisportiva Santa Bona Treviso, con ricorso 23 aprile 2012, espose in sintesi quanto segue. Con decisione 16 gennaio 2012, il Giudice sportivo competente aveva comminato al Comitato regionale del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, la sospensione di mesi sei e la sospensione di mesi tre alla Polisportiva ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, per aver violato i principi di correttezza, probità e rettitudine ed il vincolo di adesione sancito dagli art 8, c. 3 e 10 dello Statuto ed aver anche posto in essere la violazione di cui all’articolo 1, n. 1, del Regolamento di Giustizia. In particolare le condotte contestate erano state: aver tesserato tutti gli atleti partecipanti alla manifestazione sportiva “Gran premio prime alzate” (diretto ad atleti non agonisti) al fine di ottenere vantaggi economici derivanti dai premi messi in palio dall'Associazione. Con delibera 20 gennaio 2012 del Consiglio direttivo, le attribuzioni relative alla qualità di rappresentante legale della Polisportiva Santa Bona erano state conferite temporaneamente al Vicepresidente Giovan Battista Padoan che poi aveva rappresentato la Polisportiva in sostituzione del Presidente Leonardo Bon nel giudizio avanti alla Corte d’Appello Federale. Con decisione 23 marzo 2012, la CAF dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla Polisportiva avverso la decisione suindicata del Giudice Sportivo. Detta inammissibilità era basata, ad avviso della ricorrente, sull'erroneo presupposto, posto a base di detta decisione, per cui «il presidente di un'associazione, pur inibito allo svolgimento di qualsiasi attività federale, sarebbe egualmente il solo legittimato a proporre appello a favore della propria associazione avverso un sanzione disciplinare ad essa inferta». Al contrario, secondo la ricorrente, era evidente che detto Presidente, nel caso concreto, non avrebbe potuto svolgere attività federale: soggetto sanzionato era stato non solo la Polisportiva ma anche il suo Presidente, tenuto quindi a scontare la pena inflittagli. Poiché dunque il soggetto affiliato ad una Federazione che stia scontando una sanzione nella sua qualità di presidente non può rappresentare la società avanti agli organi di Giustizia Sportiva, il Consiglio direttivo della Polisportiva ricorrente, come accennato, aveva deliberato di conferire temporaneamente la legale rappresentanza al vice-presidente Giovan Battista Padoan. Ancorché sia vero che il potere di rappresentanza spetta normalmente all'amministratore, si argomenta, è irrevocabile in dubbio che detto potere, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, può esser attribuito, in base allo statuto o su determinazione dell'organo deliberativo, anche a soggetti che, nell'ambito dell'organizzazione associativa, siano collegati al potere amministrativo, specie in caso di impedimento, per qualsiasi motivo, del Presidente. Affermata inoltre la notevole rilevanza della questione per l'Ordinamento sportivo nazionale, vertendosi in materia di diritti indisponibili ed essendo stati esperiti tutti i rimedi previsti dalla Giustizia Sportiva, il ricorrente ha formulato le conclusioni di cui in ricorso. Costituitasi in giudizio con comparsa del 3 maggio 2012, la Federazione Italiana Pesistica ha contro dedotto che: la controversia relativa ad una sanzione inibitiva dalla durata di mesi tre, che riveste unicamente rilievo individuale per la ricorrente, rientra fra le controversie che comportano l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni ...e quindi dev'essere esclusa dalla competenza arbitrale del TNAS e, a fortiori, non può essere ritenuta di competenza dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, non potendosi peraltro ravvisare tutela di diritti indisponibili; la ricorrente Polisportiva avrebbe dovuto stare in giudizio nella persona del suo rappresentante (il Presidente) eletto dall'assemblea dei soci, e non del vicepresidente (Giovan Battista Padoan) cui il consiglio direttivo (organo assolutamente incompetente) aveva erroneamente conferito la funzione di legale rappresentante contra statutum. La sanzione della squalifica era stata irrogata nei confronti della Polisportiva e non nei confronti del Presidente (ancorché recasse l'indicazione in persona del rappresentante legale): soltanto il predetto dunque era legittimato, secondo lo statuto, ad impugnare la sentenza. Nel merito avrebbe dovuto considerarsi pienamente dimostrata la violazione, da parte della Polisportiva, del principio di correttezza e lealtà (art. 8, c. 3-10, dello Statuto) per aver concentrato i nuovi tesseramenti di atleti in un'unica società (appunto la Polisportiva Santa Bona) ...al fine di ottenere vantaggi economici in danno di altre società sportive. Premesso quanto innanzi, la convenuta FIPE ha concluso come da comparsa di costituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Non sembra superfluo ricordare che, in base a quanto statuito negli articoli 12, 12bis, 12ter dello Statuto del Coni e ribadito e precisato nell'art. 1 commi 2, 3 e 4 del Codice dell'Alta Corte di Giustizia sportiva e 3, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport: -sono sottratte alla competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport le controversie...concernenti...sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni (art. 3 Codice TNAS); -l'Alta Corte costituisce l'ultimo grado della Giustizia Sportiva per le controversie in materia di sport aventi ad oggetto diritti indisponibili e per le quali non sia prevista la competenza del TNAS (art.1, comma 2, del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva); -condizioni di ammissibilità del giudizio avanti all'Alta Corte sono la notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo nazionale in ragione della questione di fatto e di diritto in esame e l'avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale (art 1, comma 2, cit). Richiamato quanto innanzi, rileva il Collegio che la controversia in esame, relativa alla sanzione (squalifica) di mesi tre comminata alla ricorrente Polisportiva, risulta esclusa dalla competenza di questa Corte dallo stesso tenore letterale delle disposizioni suindicate il cui testo non si presta ad alcuna interpretazione estensiva, neppure con riferimento all’elemento razionale: è facilmente intuibile che la ratio delle coordinate disposizioni anzidette sia volta a statuire una soglia minima di rilevanza connessa alla modesta entità della sanzione e all'opportunità di non gravare eccessivamente sul sistema di Giustizia sportiva introdotto dagli articoli 12 e seguenti del nuovo Statuto del Coni. Sostiene essenzialmente la ricorrente che il punto focale non è dato sic et simpliciter dalla natura e dall'entità della sanzione: rileverebbe il principio di diritto secondo cui “in presenza di soggetto sanzionato, sia associazione in persona del legale rappresentante, sia persona fisica, è sempre lo stesso rappresentante legale ad essere legittimato ad impugnare la decisione che lo ha sanzionato” (e non, come nel caso di specie, il vicepresidente ancorché allo stesso fosse stata – si sostiene erroneamente - conferita le legale rappresentanza della Polisportiva, stante l'inibizione personale del Presidente). Rileva la Corte che la questione relativa alla necessità, o non, del conferimento temporaneo della legale rappresentanza (peraltro al vicepresidente della stessa Polisportiva) non può essere delibata in questa sede. In diversa ipotesi si dovrebbe illegittimamente superare la soglia minima statuita, relativamente alla fattispecie in esame, dalle inderogabili norme suindicate. Nell'ipotesi, denegata dal Collegio, in cui si potesse prescindere dai limiti predetti, la mera questione relativa alla contestazione della legittimità del conferimento temporaneo della legale rappresentanza di una società Polisportiva al vicepresidente (per impedimento del Presidente) non potrebbe certamente far assumere alla controversia la notevole rilevanza prescritta quale condizione di ammissibilità del giudizio avanti a questa Alta Corte (art.1, comma 3, cit.). Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare totalmente le spese fra le parti anche con riferimento al comportamento processuale delle stesse ( in particolare la convenuta ha molto insistito sulla tesi non condivisibile, ad avviso della Corte, relativa al soggetto che avrebbe dovuto stare in giudizio). P.Q.M. DICHIARA inammissibile il ricorso; SPESE compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica Così deciso in Roma, nella sede del Coni, 18 maggio 2012. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni Francesco Lo Turco Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 13 giugno 2012. Il Segretario F.to Alvio La Face
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