CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 13 del 26/06/2012 – Lagonia/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Federazione Ciclistica Italiana

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 13 del 26/06/2012 - Lagonia/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Federazione Ciclistica Italiana L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6 /2012, ricorso in data 1 marzo 2012 e depositato il 6 marzo 2012, per conto e nell’interesse di Raffaele LAGONIA, a firma dell’avv. Gerardo SENA, non notificato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) né alla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) per l’annullamento della decisione emessa dal CONI, di cui alla comunicazione con nota (Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali, Benemerenze Sportive) 4 gennaio 2012, prot. n. 4/12, contenente revoca della onorificenza di Stella di bronzo al merito sportivo per il 2009, consegnata il 16 dicembre 2011, vista la ordinanza presidenziale 12 aprile 2012, comunicata al ricorrente e alla Federazione competente (Federazione Ciclistica Italiana), con richiesta di adempimenti istruttori; visti gli adempimenti parziali del ricorrente e gli atti depositati il 27 aprile 2012 dalla Federazione Ciclistica Italiana; vista la comunicazione 28 maggio 2012 della segreteria dell’Alta Corte, ai sensi dell’art. 6 del Codice dell’Alta Corte (in caso di dubbi sull’ammissibilità del ricorso), con assegnazione di termini per eventuali deduzioni in previsione della camera di consiglio fissata al 14 giugno 2012; udito nella camera di consiglio del 14 giugno 2012 il relatore, presidente Riccardo Chieppa; RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso in data 1 marzo 2012 e depositato il 6 marzo 2012, per conto e nell’interesse di Raffaele LAGONIA, a firma dell’avv. Gerardo SENA, non notificato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) né alla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice dell’Alta Corte, è stata impugnata, con richiesta di annullamento, la decisione emessa dal CONI, di cui alla comunicazione con nota (Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali, Benemerenze Sportive) 4 gennaio 2012, prot. n. 4/12, di revoca della onorificenza di Stella di bronzo al merito sportivo per il 2009, consegnata il 16 dicembre 2011. In realtà la Giunta Nazionale del Coni, nella sua riunione del 20 dicembre 2011, aveva deliberato la revoca della concessione a Raffaele Lagonia della suddetta onorificenza, a seguito della sanzione inflitta allo stesso Lagonia dalla Commissione disciplinare della Federazione Ciclistica Italiana con provvedimento 22 novembre 2007. Il ricorso propone i seguenti motivi di impugnazione: a) “sembra strano che, dopo i pareri positivi del Comitato Provinciale Coni di Catanzaro e successivamente dell’Ufficio preposto alle benemerenze sportive del Coni di Roma, si arrivi alla revoca dell’onorificenza per la sanzione inflitta con provvedimento del 22.11. 2007”; b) la sanzione sarebbe maturata sulla base di un “precedente lamento” esposto dall’attuale ricorrente al Presidente della Federazione e al Consiglio Federale della F.C.I. il 25 maggio 2007; dopo questo atto ed una serie di indagini, la Procura Federale aveva, con decisione “molto discutibile”, disposto il deferimento del tesserato Raffaele Lagonia per violazione dell’art. 1, primo e secondo comma, del Regolamento di Giustizia e Disciplina federale, conclusosi avanti alla Commissione Disciplinare Federale Nazionale con la sanzione di tre mesi di inibizione a ricoprire cariche sociali e federali; il deferimento sarebbe stato disposto dopo che il Lagonia aveva investito sui fatti la Procura della Repubblica, con conseguente apertura di procedimento penale a carico di esponenti del Comitato Regionale calabro, nel quale lo stesso attuale ricorrente sarebbe stato il 10 novembre 2011 citato come teste per una udienza dibattimentale dell’ 8 marzo 2012; c) Il ricorrente avrebbe 50 anni di attività sportiva, esercitata con grande passione nell’ambito della disciplina ciclistica, nel rispetto delle regole della F.C.I.; contro la decisione disciplinare lo stesso ricorrente avrebbe opposto ricorso alla C.A.F. senza ottenere nessuna risposta. 2. Con ordinanza istruttoria 12 aprile 2012, il Presidente dell’Alta Corte ha disposto, con salvezza di ogni valutazione sugli eventuali effetti della mancanza di procura e di firma nel ricorso da parte dello stesso ricorrente e sulla regolarità della costituzione del contraddittorio, l’acquisizione di: 1) chiarimenti documentati circa la data in cui è pervenuta al ricorrente la comunicazione 4 gennaio 2012; 2) prova della notifica o comunicazione del ricorso all’Autorità emanante l’atto impugnato (C.O.N.I.) nonché degli adempimenti previsti dal Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva; 3) procura rilasciata dal ricorrente all’avvocato che ha sottoscritto il ricorso; 4) esito dell’udienza dibattimentale 8 marzo 2012 citata nel ricorso e copia dell’eventuale decisione; 5) esito del ricorso che sarebbe stato proposto dall’attuale ricorrente alla C.A.F. (Federazione Ciclistica Italiana) contro il provvedimento 22 novembre 2007 della Commissione Disciplinare Federale, con copia della decisione e degli atti impugnati in quella sede. L’ordinanza ha disposto la ripartizione dell’onere secondo la disponibilità degli atti, ponendola a carico del ricorrente per i nn. da 1 a 4, e a carico della Federazione per il n. 5. 3. La Federazione Ciclistica Italiana ha depositato, in data 27 aprile 2012, quanto disposto con ordinanza istruttoria 12 aprile 2012, e precisamente tutto il carteggio relativo al dossier Raffaele Lagonia, insieme alla decisione emessa dalla C.A.F. (comunicato n. 4 del 26 febbraio 2008) con il rigetto del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha provveduto a depositare, mediante A/R spedita in data 27 aprile 2012 e pervenuta alla segreteria dell’Alta Corte in data 2 maggio 2012, la comunicazione del provvedimento impugnato (lettera 12 gennaio 2012) con allegata la nota del Coni n. 4/12, nonché la delega all’avvocato Sena rilasciata il 1 marzo 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con riferimento agli adempimenti imposti a chi propone una impugnazione (necessari per la valida costituzione di un rapporto in un qualsiasi procedimento giustiziale, anche in un ordinamento sportivo), occorre rilevare la mancanza di prova della notifica o comunicazione (nelle ampie forme di rito dell’atto introduttivo) e degli altri adempimenti previsti dall’art. 4 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. Il ricorrente non ha provveduto, nonostante l’invito contenuto nell’ordinanza istruttoria, a fornire la prova richiesta né a dare alcuna giustificazione delle irregolarità e incompletezza documentale segnalata (art. 7 Codice Alta Corte), eccettuata la semplice delega all’avvocato. La mancanza assoluta di elementi di carattere essenziale per l’instaurazione di un valido contraddittorio, come le notifiche ai contraddittori necessari (Coni come autorità emanante l’atto impugnato, Federazione di appartenenza, art. 4 comma 1, Codice Alta Corte), comporta la dichiarazione, preliminare rispetto ad ogni altro aspetto, di inammissibilità del ricorso. 2. Con riferimento alle ulteriori questioni preliminari (sulle quali vi è stata un’espressa menzione nella ordinanza istruttoria e successiva comunicazione di convocazione di Camera di Consiglio) devono essere, altresì, rilevati ulteriori profili autonomi di inammissibilità: a) il ricorso manca della firma del ricorrente, profilo rilevante in quanto la semplice delega all’avvocato è stata rilasciata con atto separato autenticato dal legale, seppure esibito successivamente, in seguito all’ordinanza istruttoria; b) il ricorso difetta (e manca ogni indicazione in proposito malgrado la previsione dell’art. 4, lett. d, del Codice Alta Corte) della ulteriore condizione di ammissibilità costituita dalla notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, valutata in ragione delle questioni di fatto e di diritto della controversia, come esposte in punto di fatto, trattandosi di questione di sola rilevanza personale, priva di implicazioni di carattere generale. 3. Pertanto deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con preclusione di qualsiasi esame dei motivi di merito. In ogni caso, non potrebbe discutersi in questa sede della legittimità della procedura disciplinare conclusasi con la decisione di secondo grado della C.A.F (comunicato n. 4 del 26 febbraio 2008, acquisito agli atti), non oggetto di specifica impugnazione in questa sede. 4. Nulla per le spese non essendovi stata costituzione di altre parti. P.Q.M. DICHIARA inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 14 giugno 2012. Presidente ed estensore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 26 giugno 2012 Il Segretario F.to Alvio La Face
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