CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 26/06/2012 – Agropoli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Campania FIGC-LND/ASD Città di Pompei

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 26/06/2012 - Agropoli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Campania FIGC-LND/ASD Città di Pompei L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2012, presentato in data 18 maggio 2012 dall’Unione Sportiva AGROPOLI, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Barone e Mario Vigna contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., la Lega Nazionale Dilettanti, L.N.D., entrambe rappresentate e difese dagli avv. Mario Gallavotti e Stefano La Porta, F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Regionale Campania e nei confronti di A.S.D. Città di Pompei per l’annullamento della decisione di rigetto della Commissione Disciplinare Territoriale Campania della F.I.G.C. n. 107 del 2012 (Com. Uff. n. 101 del 20 aprile 2012 - Comitato Regionale Campania), su ricorso in appello della U.S. Agropoli avverso la delibera del Giudice sportivo Territoriale nella gara Città di Pompei/Agropoli del 12 novembre 2011 (pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 9 febbraio 2012 del Comitato Regionale), che, in accoglimento del reclamo della società Città di Pompei, aveva irrogato la sanzione della perdita della gara con punteggio di 0 – 3 (c.d. sconfitta a tavolino) per violazione dell’art. 22, in relazione all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; uditi, nell’udienza del 14 giugno 2012, il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa, l’avvocato Mario Vigna per la società ricorrente e l’avv. Stefano La Porta per la F.I.G.C. e la L.N.D.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso datato 14 maggio 2012, l’U.S. Agropoli, esposte le ragioni giustificative della notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo italiano, in relazione alla interpretazione dell’art. 22, commi 3 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e ai profili discriminatori di una interpretazione letterale (con “conseguenze nomofilattiche” della soluzione in questa sede) e richiamato l’art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I. con riferimento all’oggetto della controversia (concernente diritti indisponibili) ha premesso: - l’ammissibilità del ricorso sia per la notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo, sia per l’avvenuto esaurimento dei gradi di giustizia sportiva federale; - lo svolgimento dei fatti relativi al calciatore Mauro Muro squalificato per una giornata (C.U. Lega Pro n. 168/TB del 30 maggio 2011) per il comportamento in una gara dei quarti di finale del Campionato Berretti tra Giulianova e Salernitana Calcio 1919 s.p.a.; - le vicende dell’anzidetto calciatore che, non avendo scontata la squalifica nel campionato 2010/2011, ed essendo stata eliminata la sua squadra (Salernitana), era passato ad altra squadra, venendo tesserato dalla ricorrente U.S. Agropoli. Avrebbe, pertanto, scontato la sanzione della squalifica non partecipando alla gara 17 ottobre 2011 tra Agropoli e Alburni Roccadaspide (Campionato Regionale Juniores Stagione 2011/2012), disputando però ulteriori gare nella prima squadra dell’Agropoli nel Campionato di Eccellenza Campania fino alla partita del 12 novembre 2011 tra Agropoli e Città di Pompei, terminata con risultato di parità, contestato con reclamo della società Città di Pompei per non avere il predetto calciatore regolarmente scontato la sanzione irrogatagli; - l’esito del reclamo, in secondo grado, con la decisione C.D.T. Campania della F.I.G.C. n. 107/2012 (confermativa della sanzione inflitta della perdita della partita a tavolino 0 – 3) impugnata in questa sede. Quanto sopra premesso, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: 1) la decisione impugnata sarebbe basata sulla violazione della regola del comma 6 dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. che, in deroga al comma 3, prevede che il giocatore che cambi società debba scontare la squalifica nella prima squadra della nuova società, con una differenza ingiustificata rispetto al principio riconosciuto che il giocatore deve espiare la sanzione (squalifica) in occasione di competizione della stessa natura di quella in cui è avvenuta l’infrazione; “non si capisce, al di là dell’ovvio dato letterale della disposizione”, la differenza di trattamento e la mancata applicazione del principio della omogeneità in base alla semplice circostanza del sopravvenuto cambiamento di squadra di appartenenza del giocatore, “differenzazione assolutamente ingiustificata”; 2) la norma speciale, in caso di cambiamento di squadra, dovrebbe essere intesa nel senso di riferirsi a tutte le ipotesi nelle quali non possa rinvenirsi nelle squadre della nuova società una categoria omogenea, in cui il calciatore possa scontare la sanzione; il comma 6 sarebbe una norma di chiusura, applicabile in mancanza di categorie omogenee; a prescindere dal cambiamento di società, il calciatore sarebbe tenuto a scontare la squalifica in gare omogenee; 3) la C.D.T. non avrebbe considerato la parte finale del comma 6 dell’art. 22, citato, che mantiene ferma la distinzione dell’art. 19, comma 11.1 e 11.3, in riferimento a gare diverse da quelle della Coppa Italia e delle Coppe Regioni, il che rafforzerebbe il principio che le sanzioni (squalifiche) inflitte in certe tipologie di gare (come il Campionato Berretti, nella fattispecie) debbano, o quantomeno possano, essere scontate in gare della medesima tipologia, ove nella stagione successiva ve ne sia la possibilità di individuazione, ciò in conformità con i predetti principi di eguaglianza e di parità di trattamento; il Campionato Berretti sarebbe del tutto omogeneo al Campionato Regionale Juniores; 4) l’applicazione letterale dell’anzidetto comma 6 determinerebbe la violazione del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizione di eguaglianza e di pari opportunità, di cui all’art. 20, comma 3, dello Statuto del Coni, con vulnus al principio di coerenza dell’ordinamento sportivo; non sarebbe coerente che una società, che acquisti un giocatore sul quale pende una squalifica, debba obbligatoriamente sopportare in termini sportivi conseguenze più gravose di quelle che avrebbe sopportato la società alle cui dipendenze quella squalifica era maturata. 2. La F.I.G.C. e la L.N.D. si sono costituite unitariamente in giudizio sostenendo: a) inammissibilità del ricorso, trattandosi di questioni prive della notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale (art. 1, comma 3, Codice dell’Alta Corte), in quanto circoscritte al solo movimento calcistico, secondo quanto dichiarato dalla medesima ricorrente; b) la carenza di interesse ad agire in capo alla U.S. Agropoli, in quanto prima in classifica e promossa di diritto al superiore Campionato di Serie “D”; il punto che la stessa vorrebbe sia attribuito (che era stato sottratto) sarebbe ininfluente; c) la infondatezza nel merito delle tesi in ordine alla interpretazione e applicazione dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., con ampia esposizione delle relative ragioni: tenore letterale della disposizione del comma 6; scelta chiara del legislatore sportivo; l’irrilevanza di un richiamo ad un precedente (caso Siena – Catania del 2003) emesso con un diverso assetto normativo; riferimento alla decisione n. 2 del 2 febbraio 2011 di questa Alta Corte; svolgimento dei fatti relativi alla partecipazione del calciatore Mauro Muro a tutte le numerose gare di campionato Eccellenza disputate dalla prima squadra della U.S. Agropoli, a cominciare dall’11 settembre 2011 (dopo alcuni giorni dal nuovo tesseramento del 3 settembre 2011) ed anche il giorno prima del 17 ottobre 2011 (partita di inizio del Campionato Juniores), in cui si pretende sia stata scontata la squalifica; piena ragionevolezza della soluzione normativa adottata dalla F.I.G.C. con il comma 6 del citato articolo 22 C.G.S., rivolto a salvaguardare il principio della effettività della sanzione e ad evitare elusioni alla stessa squalifica che, con la pretesa interpretazione della ricorrente, perderebbe ogni afflittività. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della Federazione e della Lega e relativa alla mancanza di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, in relazione alla particolarità del caso esaminato, proprio del solo gioco del calcio, è priva di fondamento, pur tenendo conto dei precedenti di questa Alta Corte richiamati dalle difese delle parti. Infatti, sono rilevanti le finalità della regolamentazione sulle modalità di genere ed anche di tempo della gara in cui debba essere scontata una sanzione di giornata di squalifica (v. decisione n. 12 del 17 giugno 2011, società Polisportiva Nora Nuraminis A.S.D. c. F.I.G.C e L.N.D. ed altri), idonee a dare effettività alla attuazione della sanzione stessa, a mantenere una giusta afflittività (riducendo le possibilità di sacrificio limitato e sproporzionato a seguito di passaggio ad altra Società sportiva) e ad evitare incertezze applicative. Si evince, pertanto, un notevole interesse generale per l’ordinamento sportivo alla soluzione delle questioni sollevate. Acquista peraltro speciale rilevanza la circostanza che i precedenti casi non riguardavano specificamente un sopravvenuto mutamento della posizione di tesseramento dell’atleta sanzionato. Di conseguenza nella fattispecie si profila una questione nuova, proprio ai fini della funzione di indirizzo giurisprudenziale delle decisioni di questa Alta Corte (argomentando anche dall’art. 12 bis, comma 2, ultimo periodo, Statuto del Coni). 2. Egualmente priva di fondamento è la seconda eccezione di inammissibilità sollevata dalle resistenti F.I.G.C. e L.N.D. in ordine alla carenza di interesse per il fatto della irrilevanza ai fini della classifica e promozione della società ricorrente al Campionato di Serie “D”. Sussiste, infatti, un interesse ad eliminare un provvedimento sanzionatorio per i riflessi negativi che possono comunque derivare ed anche per la certezza della posizione acquisita e soprattutto con riferimento ad un ulteriore procedimento (richiamato in sede di discussione orale) in corso sulla base della eventuale responsabilità nel fare partecipare a numerose altre gare di campionato lo stesso giocatore nella medesima posizione di squalifica non ancora scontata. 3. La ricorrente sostiene una interpretazione diretta ad ottenere un risultavo additivo sulla norma che viene contestata, basata principalmente sulla esigenza di evitare irragionevoli violazioni del principio di eguaglianza e di pari opportunità in presenza di situazioni omogenee e di tener ferma una certa coerenza nell’interpretazione della normativa dell’ordinamento sportivo. Ritiene la Corte che i motivi di impugnazione sono privi di fondamento sulla base delle seguenti considerazioni, ciascuna con il carattere di autonomia e di sufficienza argomentativa: a) non può configurarsi una effettiva parità di situazioni nell’ipotesi in cui l’atleta vari la posizione di tesseramento in una organizzazione di pluralità di campionati o di competizioni sportive agonistiche (nella stessa disciplina sportiva), basate su graduazione (anche a livello nazionale, regionale o provinciale) di categorie di gare, collegata a squadre appartenenti a pluralità di società sportive. Evidentemente il cambiamento di società comporta una diversificazione della situazione rispetto a quella dell’atleta rimasto nella medesima situazione di tesseramento, di squadra e di società sportiva di appartenenza al momento della infrazione e in quello in cui dovrà scontare la squalifica. Occorre, altresì, tenere presente che l’ipotesi normativa in contestazione diverge dalla previsione base in cui il giocatore debba scontare la squalifica in gara ufficiale della squadra in cui militava nel commettere l’infrazione (naturalmente gara ufficiale omogenea per identità di genere) nella stessa stagione sportiva della irrogazione. Per contro la normativa federale, da applicarsi nella fattispecie considerata, contiene una previsione derogatoria discendente dalla differente situazione derivante non solo dalla impossibilità per il giocatore di scontare la squalifica nella stessa stagione sportiva in cui aveva commesso l’infrazione (essendo terminati quella serie di gare e il campionato), ma anche essenzialmente dal cambiamento di società sportiva di appartenenza. Di qui la giustificazione della differente modalità prevista dall’art. 22 C.G.S. della F.I.G.C, comma 6, che, in caso di passaggio ad altra società sportiva, dispone una modalità unica per scontare la squalifica, “in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società”. Nel contempo occorre tenere presente l’esistenza di un principio di normale immediatezza nello scontare le sanzioni (squalifiche), “a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale” relativo alla sanzione, ricavabile dal comma 2 dell’art. 22 C.G.S. della F.I.G.C. (argomentando anche dal comma 4 e 5 dello stesso articolo 22). Per contro l’impossibilità di scontare la sanzione nella stessa stagione sportiva introduce la necessità di scontarla nella stagione successiva (ovviamente con la stessa cadenza di immediatezza nella prima gara utile) e quindi in una situazione ben diversa. b) la disposizione derogatoria è tutt’altro che irragionevole o priva di giustificazione, o di coerenza con il sistema dell’ordinamento sportivo, giacché corrisponde alle sovra richiamate esigenze di speditezza e di eliminazione di incertezza e possibilità di facili elusioni della portata afflittiva nella concreta attuazione della squalifica: inconvenienti che si possono verificare quando sopravvenga un cambiamento di squadra e di società sportiva da parte del giocatore. Ed anzi può addirittura non essere rinvenibile una situazione omogenea. Ciò appare nella massima evidenza in ipotesi, come nella fattispecie di passaggio del giocatore da società militante in 1^ o 2^ divisione della Lega Pro (come la Salernitana nella stagione 2010/2011) ad altra società iscritta nel Campionato Regionale di Eccellenza Campania Girone “G “ (come la U.S. Agropoli nella stagione 2011/2012); e quando sussistano incertezze di valutazione comparativa tra Campionato nazionale Berretti e Campionato regionale Juniores (tra società iscritta nel Campionato regionale, nella specie Eccellenza Campania Girone “G”), o sussista cadenza di svolgimento differente tra gare della prima squadra e quelle juniores. Infine non può avere rilievo la previsione specifica per le sanzioni inflitte in gare Coppa Italia e Coppe Regionali, attesa la specialità della disciplina e la netta separazione tra le dette manifestazioni sportive e quelle proprie dei Campionati; c) il principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità (art. 20, comma 3, Statuto del Coni) non esclude affatto le limitazioni e le differenziazioni derivanti dalla applicazione di sanzioni inibitorie, applicabili per determinate violazioni di regole sportive, né tantomeno esclude un potere normativo federale di fissare, in relazione a situazioni non eguali, differenziate modalità di genere ed anche di tempo della gara o competizione in cui debba essere scontata una sanzione (nella specie una o più giornate di squalifica) e di scegliere, di fronte a diverse possibili soluzioni, tra quelle non irragionevoli, specie con riferimento alle concrete esigenze di speditezza, di effettività e di certezza. 4. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio in relazione alla parziale novità delle questioni sollevate dalla ricorrente società e alla soccombenza delle resistenti per quanto riguarda i profili di inammissibilità. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Rigetta il ricorso; Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 14 giugno 2012. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 26 giugno 2012. Il Segretario F.to Alvio La Face
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