CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 27/06/2012 – SS Napoli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/altre società di Serie A

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 27/06/2012 - SS Napoli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/altre società di Serie A L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Relatore, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2012, presentato in data 26 aprile 2012 da parte della società SS. Calcio Napoli s.p.a. (Napoli) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A e di tutte le altre squadre di serie A per la sospensione dell’esecuzione e, quindi, l’annullamento del C.U. n. 196/CGF del 22.3.2012, trasmesso in pari data alla ricorrente, nonché delle delibere di cui ai punti 6 e 7 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 7 novembre 2011; vista la costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP-A) e delle società Lazio, Parma, Catania, Genova e Chievo Verona; udito nella udienza del 14 giugno 2012 il relatore, Roberto Pardolesi; uditi per la ricorrente gli avv. Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, per la FIGC gli avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la LNP-A l’avv. Ruggero Stincardini e per le società sportive costituitesi l’avv. Giuseppe Scassellati-Sforzolini. Ritenuto in fatto Nell’assemblea ordinaria della LNP-A del 7 novembre 2011 venivano approvati (a larga maggioranza, con i soli voti contrari delle società Cagliari, Napoli e Roma) i criteri per la definizione dei c.d. bacini di utenza di cui all’art. 26 d.lgs. 9/2008 e, per conseguenza, i parametri per la ripartizione delle risorse audiovisive delle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012. In data 17 novembre 2011 il Napoli, che aveva formulato riserva scritta di reclamo all’atto dell’assemblea, impugnava le statuizioni relative ai punti 6 e 7 dell’o.d.g. innanzi alla Corte di Giustizia Federale FIGC, riservandosi di integrare il ricorso con motivi aggiunti una volta conosciuto il testo definitivo della delibera. Il verbale dell’assemblea veniva depositato presso la Segreteria di Lega in data 17 novembre 2011; la comunicazione del testo delle delibere ivi contenute alle società della LNP-A, e quindi al Napoli, veniva effettuata in data 21 novembre 2011. L’odierna ricorrente presentava memoria illustrativa del ricorso in data 20 dicembre 2011. La Corte di Giustizia Federale respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 196/CGF, riunione del 22 marzo 2012), giudicandolo, con motivazione resa nota nel Com. Uff. n. 240 CGF del 4 maggio 2012, inammissibile. Avverso detta decisione la società Calcio Napoli proponeva, in data 18 aprile 2012, ricorso innanzi a questa Alta Corte, chiedendo la sospensione e l’annullamento dell’impugnata delibera. Ricorso poi integrato, a seguito della pubblicazione del testo della decisione, con motivi depositati in data 30 maggio 2012. In ordine all’asserita inammissibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine di cui all’art. 9, comma 15, dello Statuto-Regolamento LNP-A, la difesa della ricorrente osservava che detta norma funge da clausola compromissoria in virtù della quale le associate si obbligano a devolvere le proprie istanze alla CGF (piuttosto che al giudice civile). Per conseguenza, in mancanza di particolari norme procedurali, il predetto art. 9 rinvia alla disciplina del codice di procedura civile. Il reclamo proposto tempestivamente dal Napoli il 17 novembre 2011 valeva, dunque, come domanda di arbitrato, senza che sussistesse, perché contrattualizzato o disposto normativamente, altro termine decadenziale, atto a cortocircuitare, perché tardiva, la produzione della memoria illustrativa trasmessa il 20 dicembre 2011. Nel merito, la ricorrente deduceva l’illegittimità della delibera del 7 novembre 2011 per esorbitanza dell’oggetto rispetto alle funzioni dell’assemblea, posto che essa era intervenuta quando erano già stati acquisiti e pubblicati i risultati delle indagini demoscopiche, di tal che il voto espresso non riguardava una manifestazione di volontà nei confronti di un modello di riparto, quanto una vera e propria accettazione negoziale, vincolante solo per chi si fosse espresso positivamente. Veniva altresì denunciata l’invalidità della delibera per aver essa creato, in contrasto con l’univoca indicazione legislativa del sostenitore (tifoso), una pluralità arbitraria e ondivaga di riferimenti (appassionati, partecipanti, simpatizzanti). Si stigmatizzava, inoltre, l’impossibilità di esecuzione della delibera, per un evidente errore aritmetico contenuto nella voce relativa al metodo di rilevazione. Un’ulteriore censura investiva la mancanza di chiara indicazione, nell’o.d.g., dell’attinenza delle delibere da adottare alla definizione dei bacini di utenza (posto che ci si riferiva, invece, ai criteri di ripartizione delle risorse audiovisive). Infine, si lamentava la violazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto associativo e l’abuso di maggioranza, reificati dall’omessa specificazione delle materie da trattare e dall’utilizzazione di una terminologia opaca e fuorviante. Si costituivano in giudizio la FIGC, la LNP-A, nonché le società di Lazio, Parma, Catania, Genoa e Chievo Verona, producendo tutte memorie intese a contrastare le doglianze sollevate dalla ricorrente. In data 27 aprile 2012 il Presidente di questa Alta Corte emetteva ordinanza (prot. n. 90) con cui statuiva che la controversia, per essere diretta alla soddisfazione di esclusivi interessi di carattere economico-patrimoniale (peraltro soddisfatti, almeno per la stagione calcistica pregressa, sia pure nella misura corrispondente alla ripartizione impugnata), in ogni caso suscettibili di correzione in sede di ripartizione finale, non presentava profili di irreparabilità e gravità idonei a giustificare una sospensiva inaudita altera parte e disponeva ulteriori incombenti. A seguito degli adempimenti predetti è stata fissata l’ udienza di discussione del ricorso per il 14 giugno 2012, nella quale i difensori di tutte le parti hanno illustrato le rispettive tesi difensive. Ritenuto in diritto 1.- Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla tardività del ricorso del Napoli. Sul punto, la decisione impugnata rileva, in particolare, che “[…] dal momento del deposito del verbale dell’assemblea […] decorrevano i dieci giorni idonei alla formulazione articolata dei motivi di doglianza: pertanto, quando la società Napoli ha presentato i suoi motivi, e cioè il 20 dicembre 2011, tale termine, perentorio, era ampiamente scaduto”. Di qui, ad avviso della CGF, l’inammissibilità di detta impugnazione. 2.- La ricorrente contesta la su cennata linea argomentativa e il risultato che ne discende. Nella sua prospettazione, l’art. 9, comma 15, dello Statuto-Regolamento LNP-A (approvato dal Consiglio Federale della FIGC con Delibera n. 94 in data 8 giugno 2010) prevede una clausola compromissoria, sì che la CGF opererebbe, rispetto ai reclami proposti avverso la validità delle delibere adottate dalle assemblee della Lega Serie A, quale organo arbitrale, con conseguente applicabilità della disciplina del codice di rito, tesi che è stata, in effetti, adombrata da una delle parti nell’ambito del contenzioso concluso con decisione di questa Corte n. 30 in data 22 dicembre 2011. Non è esatto, però, che, come da qualcuno sostenuto in udienza, detta tesi sia stata avallata, anche implicitamente, da questa Alta Corte, non foss’altro perché il suo accoglimento avrebbe comportato l’inevitabile constatazione del difetto di competenza della Corte stessa, in vista della traiettoria normativamente dettata per l’impugnazione dei lodi arbitrali. Va ribadito, pertanto, che il ripetuto art. 9, comma 15, si limita a prevedere la competenza della CGF quale organo di giustizia sportiva nell’ambito di un procedimento di natura impugnatoria, con previsione di specifico termine decadenziale per la presentazione di reclamo esaustivo avverso le delibere assembleari impugnate. 3.- Va rilevato, piuttosto, il difetto di coordinamento, riconosciuto dalla difesa della resistente LNP-A, tra i termini di cui all’art. 9, comma 14 (dieci giorni dalla celebrazione dell’assemblea per il deposito del verbale) e comma 15 (dieci giorni dalla celebrazione dell’assemblea per la presentazione del reclamo): l’associata dissidente può trovarsi, com’è avvenuto per il Napoli, nella necessità di presentare reclamo senza avere conoscenza del testo finale della delibera impugnata. 4.- Riguardo alla cennata criticità, conviene ricordare come la giustizia sportiva nel suo complesso, e quindi anche il procedimento impugnatorio di cui alla presente controversia, sia ispirato all’esigenza di assicurare la massima celerità compatibile con il rispetto del diritto di difesa degli interessati, per evitare che il fenomeno sportivo resti troppo a lungo ostaggio di vicende contenziose lontane dallo spirito che gli è sotteso. Ciò spiega la ristrettezza di termini, come quello previsto dall’art. 9, comma 15, e il loro carattere normalmente perentorio, che impone alle parti un onere di contestazione da attuarsi con la massima diligenza per secondare una sollecita aggiudicazione della controversia. Può così accadere che il reclamo avverso una delibera assembleare debba essere presentato quando ancora, come nel caso che ci occupa, il documento è in via di formazione, perché non è stato depositato il relativo verbale. Il testo della delibera costituisce, in tal caso, un fatto nuovo. E proprio in vista della necessità di ovviare all’asimmetria informativa in cui si trova ad operare l’associata dissenziente si determina, secondo una linea interpretativa che assume a modello la prassi amministrativa dei motivi aggiunti (consolidatasi a livello giurisprudenziale ancor prima di essere recepita esplicitamente a livello legislativo), in pro della parte che si trovi a fronteggiare sopravvenienze, una sostanziale rimessione in termini, proprio per assicurare il doveroso rispetto degli interessi di cui essa è portatrice. Ciò non toglie, comunque, che l’esigenza di assicurare la celerità del procedimento continui a porsi come obiettivo indeclinabile, sì che il termine di dieci giorni per la presentazione di un reclamo con coerente carattere di esaustività viene fatto ragionevolmente decorrere dal momento in cui la società interessata abbia avuto comunicazione del testo della delibera. Per questa via, il doveroso favor per il reclamante, altrimenti costretto ad attivarsi al buio, o quasi, viene riconciliato con gli obiettivi che ispirano la giustizia sportiva. Sennonché, neppure questo termine più favorevole, ma non meno perentorio nella configurazione risultante dalla su indicata operazione ermeneutica, è stato osservato dall’odierna ricorrente. Alla luce delle osservazioni che precedono, la valutazione della CGF sul punto appare inoppugnabile. 5.- Il rigetto della doglianza relativa alla statuizione sull’inammissibilità del reclamo preclude l’esame degli ulteriori motivi di gravame. P.Q.M. RIGETTA il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 14 giugno 2012. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Roberto Pardolesi Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 27 giugno 2012 Il Segretario F.to Alvio La Face
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