CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 giugno 2012 promosso da: ASSI Basket Ostuni / Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 giugno 2012 promosso da: ASSI Basket Ostuni / Federazione Italiana Pallacanestro Arbitro Unico (nominato ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) Prof. Avv. Massimo Coccia nel procedimento arbitrale (prot. 1278 del 12 marzo 2012) tra: ASSI BASKET OSTUNI S.R.L., con sede legale in Ostuni al Viale Crispi n. 85 (Codice FIP 012447 - P.I. 012340907423), in persona dell’amministratore delegato Simone Geri, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Tanzarella, del Foro di Brindisi, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Golametto n. 4 presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Giua, giusta delega rilasciata in calce alla Istanza di arbitrato. – Istante – FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP), con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113. in persona del Legale rappresentante pro-tempore il Presidente Federale Dino Meneghin, domiciliato per la carica ove sopra ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso lo studio dell’Avv. Prof. Guido Valori e dell’Avv. Paola M. A. Vaccaro, che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente tra loro, giusta delega in calce alla memoria di costituzione. – Resistente – I. FATTO E PROCEDIMENTO 1. L’Istante Assi Basket Ostuni S.r.l. è una società di pallacanestro affiliata alla Federazine Italiana Pallacanestro (“FIP”) e partecipante al secondo campionato professionistico nazionale, denominato Legadue. 2. Con nota del 12 dicembre 2011, ricevuta dall’Istante in data 21 dicembre 2011, la Com.Te.C. – organismo tecnico di controllo sulle società professionistiche della FIP, ex art. 56 Statuto – “visti i regolamenti federali in materia di controllo sui parametri economici finanziari” invitava l’Istante “nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente, a riequilibrare il parametro R/I/P per Euro 75.784,00, dandone opportuna conoscenza a questa segretaria”. La Com.Te.C. indicava che l’intervento era da effettuarsi “mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente” con una delle seguenti operazioni: (i) “versamenti in conto futuro aumenti di capitale”, (ii) “versamenti in conto futuro copertura perdite”, (iii) “aumento di capitale sociale regolarmente sottoscritto e versato” e (iv) “finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci”. 3. La predetta nota specificava altresì che “in caso di mancata assunzione di detti provvedimenti nei termini fissati, il Consiglio Federale applicherà le sanzioni di cui all’art. 29 del Nuovo Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico”. 4. In data 9 gennaio 2012, l’assemblea ordinaria dei soci dell’Assi Basket Ostuni S.r.l. deliberava il conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale per € 77.000,00, autorizzando l’organo amministrativo a destinare gli importi quali finanziamenti infruttiferi a riserva per versamenti dei soci in conto aumento capitale. Il giorno 19 gennaio 2012, il Collegio Sindacale esprimeva il proprio parere favorevole circa la delibera adottata dall’assemblea dei soci. 5. In data 31 gennaio 2012, la Com.Te.C., verificato che la società non aveva inoltrato entro il termine di 30 gg. alcun documento attestante l’avvenuto versamento per un importo pari a € 75.784,00 con le modalità previste dall’art. 29 del Nuovo Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico (in seguito “R.E. Prof.”), chiedeva al Consiglio Federale FIP che la società Istante venisse sanzionata con un’ammenda di € 36.000,00. La Com.Te.C. chiedeva inoltre – in applicazione del comma 2 dell’art. 29 R.E. Prof. – che il Presidente Federale FIP disponesse, quale ulteriore sanzione, il blocco dei nuovi tesseramenti sino a quando l’Istante non avesse dato prova di aver effettivamente riequilibrato la situazione patrimoniale rientrando nei parametri secondo le modalità previste. 6. Con delibera n. 32 del 1° febbraio 2012, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 1038, il Presidente Federale disponeva, in virtù dell’art. 29, comma 2, R. E. Prof., che la società Assi Basket Ostuni S.r.l. non potesse provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori sin quando la stessa non dimostrasse di aver riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto dei parametri. Il Presidente Federale stabiliva inoltre di rimettere gli atti al Consiglio Federale per l’adozione delle ulteriori sanzioni economiche previste dalla normativa federale. 7. Sempre in data 1° febbraio 2012, l’Istante provvedeva ad inviare alla Com.Te.C. copia del verbale dell’assemblea dei soci e del verbale del Collegio Sindacale di cui al punto 4. Nella comunicazione, l’Istante affermava testualmente “ci scusiamo per il ritardo con cui avviene la presente comunicazione dovuta alla vacanza della Presidenza della società e della contemporanea assenza dell’Amministratore Delegato per motivi di salute”. 8. In data 4 febbraio 2012, il Consiglio Federale, con Deliberazione n. 342/2012, ratificava la delibera n. 32 del Presidente Federale ed irrogava a carico dell’Istante un’ammenda pari ad € 36.000,00. 9. In data 28 febbraio 2012 – visto che a norma del R.E. Prof. i versamenti dovevano effettuarsi sui conti correnti della società – l’Istante comunicava alla Com.Te.C. che la società aveva provveduto al versamento complessivo di € 90.129,79 a titolo di versamento soci in conto futuro aumento capitale sociale, allegando le relative contabili e l’estratto conto bancario. A tal proposito, l’Istante chiedeva la sospensione della sanzione relativa al blocco del mercato in entrata. 10. Con istanza di arbitrato del 7 marzo 2012, l’Istante richiedeva sostanzialmente (i) di dichiarare nulle e comunque prive di efficacia sia la delibera del Presidente Federalen. 32 che il successivo provvedimento di ratifica del Consiglio Federale del 4 febbraio 2012; (ii) in subordine, di sostituire la sanzione economica irrogata con quella dell’ammonizione o diffida; (iii) in estremo subordine, di sostituire la sanzione economica pari ad € 36.000,00 con il minimo edittale previsto per i ritardi superiori ai sette giorni, ossia € 12.000,00; di condannare la FIP a tutte le spese della procedura. Da ultimo, in via cautelare, l’Istante richiedeva la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 23 del Codice dei Giudizi innanzi al TNAS. Con particolare riferimento all’istanza di sospensione cautelare legata alla sanzione economica di € 36.000,00, l’Istante evidenziava come l’ingiunzione al pagamento della stessa avanzata dalla FIP, unitamente e negli stessi termini di pagamento previsti per la II rata professionisti a.s. 2011/2012, rappresentasse un nocumento significativo per le casse della società. 11. Con Provvedimento del Presidente TNAS n. 0641 del 14 marzo 2012, veniva accordata la sospensione cautelare relativamente alla sola sanzione pecuniaria. 12. Con memoria di costituzione depositata in data 16 marzo 2012 si costituiva la FIP, la quale chiedeva sostanzialmente (i) la revoca del provvedimento presidenziale n. 0641 relativo all’istanza cautelare; (ii) il rigetto di ogni istanza di conferma del predetto provvedimento cautelare; (iii) nel merito, il rigetto dell’istanza di arbitrato e tutte le domande in essa contenute poiché tardive ed infondate; (iv) la vittoria di spese, diritti, onorari di difesa, oltre al rimborso forfetario delle spese al 12,5%, all’IVA e CAP, e la refusione delle somme versate e versante dalla FIP a tale titolo. 13. Considerato che ai sensi dell’art. 29 comma 8 la controversia rientra tra quelle devolute ad Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 23 marzo 2012, l’Arbitro Unico Prof. Avv. Massimo Coccia accettava l’incarico. In pari data, veniva emessa l’ordinanza n. 0709 con la quale venivano concessi termini alle parti per il deposito di note e documenti in replica alle difese avversarie e fissava l’udienza di discussione per il 4 aprile 2012. 14. Nei termini fissati dall’Arbitro Unico entrambe le parti depositavano ulteriori memorie autorizzate. In particolare, l’Istante evidenziava come la richiesta di arbitrato dovesse ritenersi tempestiva per entrambi gli atti impugnati in quanto la delibera n. 32 del Presidente Federale FIP doveva considerarsi un provvedimento strettamente connesso con la successiva delibera del Consiglio Federale, posto che la determinazione dell’organo collegiale aveva espressamente ratificato un provvedimento che altrimenti sarebbe stato da considerarsi, per sua natura, venuto meno. Inoltre, riportandosi alle conclusioni già rassegnate, l’Istante concludeva argomentando circa il vulnus patito a seguito del blocco del mercato in entrata, sanzione che a suo dire aveva leso la par condicio delle società partecipanti al campionato di Legadue. 15. Alle suddette argomentazioni replicava la FIP, ricordando come la delibera n. 32 del Presidente FIP fosse stata comunicata all’Istante già in data 3 febbraio 2012. Peraltro, la FIP evidenziava come, sebbene fosse pacifico che il provvedimento presidenziale fosse revocabile dal Consiglio Federale, questo non volesse dire che il Consiglio Federale dovesse espressamente ratificare il decisum del Presidente. In merito agli adempimenti richiesti dalla Com.Te.C., la Resistente evidenziava come, per sua stessa ammissione, l’Istante riconoscesse di aver ottemperato, da un punto di vista operativo, a quanto richiesto dall’organo di controllo federale solo in data 20 febbraio 2012, mediante i predetti versamenti. In conclusione, la FIP rimarcava come l’adempimento delle prescrizioni della Com.Te.C. relative al riequilibrio del parametro non fosse stato effettuato nel termine assegnato, da ciò dovendosi determinare la legittimità e correttezza delle sanzioni irrogate dagli organi federali. 16. Per quanto attiene la specifica sanzione del blocco del mercato in entrata, la FIP produceva la delibera presidenziale n. 48/2012 con la quale – su richiesta della Com.Te.C. del 21 marzo 2012 a seguito dell’avvenuto versamento dei soci sui conti correnti societari – il Presidente FIP revocava il provvedimento di sospensione del tesseramento degli atleti per la stagione in corso. 17. In data 30 maggio 2012, l’Arbitro Unico emetteva una ordinanza disponendo (i) il rigetto dell’istanza cautelare di sospensione della sanzione pecuniaria e, per l’effetto, la revoca in parte qua del decreto presidenziale del 14 marzo 2012; (ii) il rigetto dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento federale di divieto di tesseramento e deposito di nuovi contratti di giocatori o allenatori e, per l’effetto, la conferma in parte qua del decreto presidenziale del 14 marzo 2012; (iii) la fissazione dell’udienza di discussione, con esperimento del previsto tentativo di conciliazione, per il 19 giugno 2012, alle ore 15, presso la Sala Udienze del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in Roma. 18. Nel corso della udienza di discussione, dopo aver vanamente esperito il tentativo di conciliazione, e non essendoci istanze istruttorie, le parti chiedevano di poter discutere il merito ed esponevano le ragioni relative alle rispettive posizioni. All’esito della discussione, l’Arbitro Unico si riservava la decisione. 19. Prima della scadenza del termine per il lodo (21 giugno 2012), entrambe le parti manifestavano il proprio assenso per un rinvio dello stesso al 28 giugno 2012. II. DIRITTO 20. Preliminarmente, occorre procedere a considerare la tempestività della proposizione della istanza per arbitrato con riferimento agli atti impugnati. Con particolare riferimento alla delibera del Presidente FIP n. 32/2012, ivi compresa la sua notifica all’Istante, l’Arbitro Unico prende atto che le parti stesse, così come espresso in corso di udienza, considerano cessata la materia del contendere sul punto. Infatti, l’unica misura sostanziale che la delibera presidenziale n. 32/2012 adottava era il blocco dei tesseramenti dell’Istante. Considerato che tale provvedimento è stato successivamente revocato dalla delibera presidenziale n. 48/2012, si ritiene superflua ogni statuizione sul punto. 21. Con riguardo alla questione della sanzione economica, adottata con delibera del Consiglio Federale n. 342/2012, l’istanza per arbitrato deve ritenersi certamente tempestiva, così come peraltro riconosciuto dalla stessa parte Resistente. 22. Procedendo quindi all’analisi dei motivi di impugnazione proposti e alle relative difese della FIP, si rileva come il thema decidendum sia sostanzialmente circoscritto a due questioni: (i) accertare se l’Istante abbia o meno ottemperato nel termine di 30 giorni a riequilibrare il parametro secondo le modalità previste e (ii) accertare se l’Istante fosse tenuto a dare comunicazione alla Com.Te.C. dell’operazione effettuata nel predetto termine. 23. A ben vedere, le due questioni risultano interconnesse in quanto entrambe riconducibili alla comunicazione dell’organo di controllo del 12 dicembre 2012, ricevuta dall’Istante il 21 dicembre 2012. Invero, con un linguaggio tutt’altro che chiaro, la Com.Te.C. invitava l’Istante a riequilibrare il parametro nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione (e dunque entro il 20 gennaio 2012), dandone “opportuna conoscenza” alla segreteria della Com.Te.C. Dalla lettura del testo, come detto poco chiaro, può comprendersi il dubbio dell’Istante circa la circostanza se fosse solo il riequilibrio del parametro a doversi adempiere nel termine di 30 giorni e non anche quello di darne contezza alla Com.Te.C.. Una maggiore chiarezza da parte della Com.Te.C. nell’indicare che il termine si riferisce anche alla comunicazione sarebbe per il futuro opportuna, per evidenti esigenze di certezza delle società sottoposte a controllo federale. D’altra parte, è pur vero che un atteggiamento prudente e diligente degli organi amministrativi dell’Istante avrebbe dovuto indurli a contattare l’ufficio federale per avere chiarimenti in merito e, comunque, a fornire immediatamente alla Com.Te.C. i documenti attestanti il proprio puntuale adempimento (tanto più in una situazione nella quale né il verbale dell’assemblea ordinaria né il verbale del collegio sindacale hanno data certa). 24. In ogni caso, l’Arbitro Unico non ritiene necessario pronunciarsi sul punto, in quanto, come si vedrà in seguito, in ogni caso l’Istante non ha rispettato le modalità prescritte dal vigente Regolamento federale per il riequilibrio del parametro Ricavi/Indebitamento/Patrimonio netto (“R/I/P”). 25. Sul punto, appare evidente come la Com.Te.C. abbia ritenuto adempiuto il compito dell’Istante non a seguito dell’esame della documentazione inviata il 1° febbraio 2012, quanto piuttosto dopo aver ricevuto in data 28 febbraio 2012 la prova che i versamenti fossero stati effettuati sui conti correnti della società. 26. In estrema sintesi, può rilevarsi come quanto effettuato dall’Istante nel proprio ambito societario nel mese di gennaio 2012 non fosse corrispondente al dettato dell’art. 25, lett. c) comma 17, R.E. Prof., il quale prevede che “tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti intestati alla Società”. In tale ottica, risulta condivisibile la posizione della FIP quando sostiene che l’operazione contabile effettuata dall’Istante non risulti conforme al dettato regolamentare. A tal riguardo, l’Arbitro Unico rileva come, in data 28 febbraio 2012, l’Istante stesso, evidenziando come la precedente documentazione fosse stata ritenuta insufficiente, abbia inviato alla Com.Te.C. le contabili bancarie relative ai versamenti delle somme sul conto corrente della società, versamenti effettuati però solo nella seconda metà del mese di febbraio 2012, ossia oltre il termine del 20 gennaio 2012. 27. Alla luce di quanto precede, la violazione delle norme regolamentari dell’Istante risulta provata in modo tate da giustificare l’adozione del provvedimento adottato dal Consiglio Federale. 28. In merito al quantum della sanzione pecuniaria, alla luce delle richieste in via subordinata dell’Istante, l’Arbitro Unico evidenzia come la misura di € 36.000,00 non sia stata frutto di un apprezzamento discrezionale da parte del Consiglio Federale, quanto piuttosto il risultato della puntuale applicazione dell’art. 29, comma 3, R.E. Prof.. Infatti, la norma dispone chiaramente come “In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nel termine fissato dalla Com.Te.C. il Consiglio Federale, su segnalazione della Com.Te.C., applica alla Società inadempiente l’ammenda nella misura massima prevista al superiore comma 1 e il Presidente Federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato su istanza della Società corredata dai documenti da cui risulti di avere riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto dei parametri”. 29. Considerato che tale misura massima ammonta esattamente alla somma imposta a titolo di sanzione, l’Arbitro Unico ritiene di non poter accogliere le richieste subordinate dell’Istante mirate ad una diminuzione della pena pecuniaria ai sensi del comma 1 del predetto articolo. Infatti, tale disposizione riguarda il ritardo nella trasmissione di dati e documenti e non il ritardo nel riequilibrio del parametro con le modalità prefissate. 30. In conclusione, l’Arbitro Unico rileva come non vi sia alcuna ragione per accogliere l’istanza della società e come vi siano, piuttosto, i presupposti per confermare il provvedimento assunto dal Consiglio Federale. 31. Quanto agli onorari arbitrali, seguendo il principio della soccombenza, l’Arbitro Unico condanna l’Istante al pagamento di tutti i costi dell’arbitrato, quantificati in € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge e spese. L’Istante dovrà altresì provvedere all’integrale pagamento dei diritti amministrativi per il TNAS. Quanto alle spese legali, data la soccombenza, l’Istante dovrà corrispondere alla FIP a titolo di spese di lite € 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso spese al 12,5%, IVA e CPA. P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: a. rigetta l’istanza della Assi Basket Ostuni S.r.l. in quanto infondata; b. conferma il provvedimento del Consiglio Federale FIP assunto con delibera 342/2012 e contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 1040 del 4 febbraio 2012; c. condanna l’Istante al pagamento delle spese di lite in favore della FIP, nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso spese 12,5% ed oneri di legge (IVA e CPA). d. condanna l’Istante al pagamento degli onorari relativi all’Arbitro Unico, liquidati in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri di legge (IVA e CAP), dedotto quanto eventualmente già versato; e. condanna, altresì, l’Istante al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. f. rigetta ogni altra domanda o richiesta formulata dalle parti. Così deciso in data 21 giugno 2012 L’ARBITRO UNICO F.to Massimo Coccia
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