CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 8 giugno 2012 promosso da: Spal 1907 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 8 giugno 2012 promosso da: Spal 1907 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori Prof. Avv. Angelo Piazza Presidente Prof. avv. Carlo Bottari Arbitro Avv. Enrico De Giovanni Arbitro riunito in Roma, presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 8 giugno 2012 ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n 1020 del 2 maggio 2012 - 598) promosso da: Spal 1907 s.p.a., in persona del legale rapp.te, pro tempore, Dott. Giambortolo Pozzi, con sede in Ferrara (Fe), Via Copparo n. 142, rapp.ta e assistita dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, in Bologna, VIA De Marchi n. 4/2 parte istante Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rapp.te pro tempore Dott. Giancarlo Abete, rapp.ta e assistita dagli avv.ti Luigi Medugno e Letiza Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Roma, via Panama n. 58. parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1) La società Spal 1907 spa è società partecipante al campionato nazionale di Prima – divisione – Lega Pro, girone A, della FIGC. 2) In data 14 marzo 2012 la COVISOC comunicava alla Procura Federale che, a seguito di verifiche, aveva riscontrato che: i) “la società Spal 1907 spa non ha provveduto entro il termine del 14 febbraio 2012 al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2011 così come prescritto dall’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C, paragrafo IV.” ii) Il permanere del mancato pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 ( I trimestre). iii) La società Spal 1907 non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2012, al versamento delle ritenute Irfpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011, così come prescritto dall’art. 85 delle N.O.I.F.,lett. C), paragrafo V); iv) Il permanere del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 (I trimestre) 3) In data 27 marzo 2012, a fronte di tali comunicazioni, la Procura Federale deferiva la società alla Commissione Disciplinare Nazionale a titolo di responsabilità diretta per violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafi IV) e V) delle Norme Organizzative Interne Federali in relazione all’art. 10, comma 3, del codice di Giustizia Sportiva, per non aver provveduto tempestivamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di emolumenti e relativi oneri fiscali per il I ed il II trimestre (luglio – settembre e ottobre – dicembre 2011) della stagione sportiva in corso (2011 – 2012). 4) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 83/CDN del 13 aprile 2012, l’organo di giustizia di primo grado, accertato il compimento dei quattro illeciti contestati, infliggeva alla società istante la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica. 5) Avverso tale decisione la società Spal 1907 spa proponeva reclamo, con atto del 20 aprile 2012, chiedendo alla Corte di Giustizia Federale la riduzione della penalizzazione in classifica a 2 punti o, in via subordinata, a 3 punti. 6) La Corte di Giustizia Federale, con comunicato Ufficiale n. 231/CDF del 24 aprile 2012, respingeva il reclamo. 7) Con istanza depositata presso la segreteria del TNAS in data 2 maggio 2012, la società Spal 1907 spa promuoveva impugnazione avverso tale decisione, chiedendo, previo esperimento del tentativo di conciliazione (art. 25 comma 4 TNAS), la riduzione della sanzione di penalizzazione da quattro a due punti in classifica, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermata dalla Corte di Giustizia Federale. 8) Nella stessa istanza, veniva richiesta all’Organo Arbitrale la trattazione con rito accelerato ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Regolamento dei giudizi avanti al TNAS e designato quale Arbitro il Prof. Avv. Carlo Bottari. 9) Attesa la ristrettezza dei tempi ed a causa dell’imminente inizio della fase dei play out del campionato di Prima divisione – Lega Pro, la società istante proponeva formale istanza di adozione di misura cautelare, ex art. 23 Codice dei Giudizi innanzi al TNAS , per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. 10) Si costituiva in giudizio la FIGC, chiedendo il rigetto dell’istanza avversaria. La FIGC designava quale Arbitro, l’Avv. Enrico De Giovanni. 11) Successivamente, gli Arbitri designati dalle parti indicavano il Prof. Avv. Angelo Piazza quale Presidente del Collegio arbitrale. 12) Il Prof. Avv. Angelo Piazza accettava l’incarico di Presidente e fissava la prima udienza per il giorno 24 maggio 2012. 13) In data 23 maggio 2012, con comunicazione a mezzo telefax ed e -mail, il procuratore della parte istante, Avv. Mattia Grassani, rappresentava l’indisponibilità a presenziare all’udienza fissata, e venendo meno, quindi, la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione esponeva di: - rinunciare all’istanza cautelare ex art. 23 del Codice dei Giudizi avanti al TNAS del 17 maggio 2012, in quanto venuto meno l’interesse, essendo stata disputata, il giorno 20 maggio u.s., la gara di andata dei play – out di Prima Divisione, Girone A. - insistere per l’istanza di riduzione dei termini procedurali e di deposito del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 25 del Codice dei Giudizi avanti al TNAS permanendo le ragioni di urgenza; - opporsi alla eventuale richiesta di termine per il deposito di memorie difensive, nonché rinuncia alla facoltà di discussione della controversia differendola ad altra udienza, trattandosi di giudizio prettamente documentale; - ritenere la causa matura per la decisione, chiede all’On.le Collegio Arbitrale adito di trattenerla in decisione. 14) Il 24 maggio 2012, presso la Sala Udienze del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, veniva celebrata la prima udienza, all’esito della quale il Collegio Arbitrale concedeva i seguenti termini: i) 31 maggio 2012, alle ore 17.00, alla parte istante per il deposito di memorie; ii) 5 giugno 2012, alle ore 17.00, alla parte intimata per il deposito di repliche. Veniva, inoltre, fissata udienza di discussione per il giorno 8 giugno 2012 15) In pari data, veniva pubblicato anche il Comunicato Ufficiale n. 268/CGF recante le motivazioni del provvedimento impugnato dalla società Spal 1907 spa. 16) Nella memoria depositata in data 31 maggio 2012, la società Spal riteneva non accoglibile quanto espresso nel Comunicato Ufficiale n. 268/CGF. L’interpretazione corretta, a dire dell’istante, dovrebbe essere quella di ritenere che l’omesso pagamento alla successiva scadenza di quanto dovuto anche per i trimestri precedenti debba considerarsi un tutt’uno con quello relativo al trimestre concluso, costituendo, pertanto, un unico inadempimento. 17) Nel corso dell’udienza di discussione, il Collegio arbitrale, sentite le parti, si riservava la decisione, previa richiesta di proroga del termine di pronuncia del lodo che veniva fissata al 30 giugno. DIRITTO Va premesso in rito, ai fini di completezza, che la domanda cautelare proposta avanti al Collegio – peraltro successivamente rinunciata dalla istante – non avrebbe potuto essere esaminata e decisa se non alla prima udienza utile del Collegio stesso, nel pieno contraddittorio delle parti e dopo la discussione prevista dal regolamento . Ove tale modalità fosse reputata dalla parte inidonea a venire incontro alle esigenze di immediatezza della cautela, ben poteva essere adito il Presidente del Tribunale, anche a Collegio costituito, ai sensi dell’art. 23 del codice del processo avanti al Tnas. La domanda della parte istante nel merito non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata, alla luce delle motivazioni che seguono. Come noto, la vicenda in oggetto verte sul mancato pagamento, alle scadenze prefissate, di quanto dovuto dalla Spal 1907 spa per emolumenti, Irpef ed Enpals, secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 10 G.C.S. e 85 NOIF, novellati dal TNAS con C. U. n. 87/A in data 8 novembre 2011. Nello specifico, alla società sono stati inflitti quattro punti di penalizzazione in classifica come di seguito: - due punti per il mancato pagamento degli emolumenti ed oneri fiscali/previdenziali relativi al primo trimestre (luglio – settembre 2011); - due punti per il mancato pagamento degli emolumenti e oneri fiscali/previdenziali relativi al secondo trimestre (ottobre – dicembre 2011); L’istante asserisce l’illegittimità di tale misura, sostenendo che la penalizzazione sarebbe dovuta consistere in soli due punti in classifica, così ripartiti: 1) un punto di penalizzazione per il mancato pagamento degli emolumenti “dovuti per il secondo trimestre e per quello precedente, ove non assolto prima”; 2) un punto ulteriore per il mancato versamento degli oneri fiscali e previdenziali relativi “al secondo trimestre e per quello precedente, ove non assolto prima”. A dire della società, la permanenza dell’omesso pagamento relativamente al trimestre precedente deve considerarsi un tutt’uno con quello relativo al trimestre concluso costituendo, pertanto, un unico inadempimento, pena la violazione del principio del ne bis in idem. L’assunto appare privo di pregio. Il problema si pone in termini di interpretazione e corretta applicazione della disciplina dettata dagli art. 85 lett. B), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. e 10, comma 3, C.G.S, ovvero verificare se debba o meno ravvisarsi un nuovo illecito amministrativo rispetto a quello già sanzionato alla relativa scadenza, quando, alla successiva scadenza, non risultino ancora pagate le somme afferenti ai precedenti trimestri. L’applicazione delle citate disposizioni ha dato luogo ad alcuni dubbi interpretativi, stante la scarsa chiarezza della formulazione letterale delle stesse. Dubbi che hanno giustificato, di recente, l’adozione di alcune importanti modifiche testuali. Nella precedente formulazione le norme richiamate prevedevano che: - art. 10, comma 3 C.G.S., nei due incisi che interessano: “il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti: a) sino alla chiusura del I trimestre ( 30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1 , lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. b) sino alla chiusura del II trimestre ( 31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g) , nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. - art. 85 lett. B), paragrafi VI e VII, N.O.I.F: VI. Le società devono documentare alla FIGC – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati (…). VII. Le società, entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC – COVISOC, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati (...) Il nuovo testo recita, invece, che : - Art. 10, comma 3, C.G.S., (nei due incisi che interessano): 1.“Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica”; 2. “Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti per il secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica”. - Art. 85 lett. B), paragrafi VI e VII, N.O.I. F: VI. “Le società devono documentare alla FIGC – COVISOC, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del : - primo trimestre ( 30 settembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; - secondo trimestre (31 dicembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati (…)”; VII. Le società devono documentare alla FIGC – COVISOC, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del : - primo trimestre ( 30 settembre), l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; - secondo trimestre ( 31 dicembre), l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi Enpals e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati (…)”. Non pare, tuttavia, che il risultato della novella abbia condotto ad una interpretazione assolutamente scevra da dubbi ermeneutici, ove limitata ad una mera analisi letterale del testo, la quale potrebbe anche indurre ad un risultato corrispondente a quanto rileva parte istante. Si deve, tuttavia, ritenere che, alla luce di una interpretazione logico – sistematica, supportata anche da quanto espresso nella relazione di accompagnamento alla proposta di modifica, la corretta lettura delle norme in parola sia la seguente: il mancato pagamento dovuto per il primo trimestre costituisce autonoma violazione rispetto al secondo e, pertanto, l’obbligazione non viene meno per il fatto di non essere stata adempiuta nel termine prefissato. In altre parole, l’omesso pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si cumula con quello successivo, facendo scattare nuovamente la sanzione. Non può infatti non rilevarsi che la contraria tesi comporterebbe, tra l’altro, la assurda conseguenza che il mancato pagamento per un trimestre, ove protratta, verrebbe assorbita dal mancato pagamento relativo al trimestre successivo, con evidente frustrazione della finalità della normativa, intesa correttamente – al contrario – a costituire una forma di stimolo e pressione, nei confronti delle società, in vista del completo e puntuale adempimento delle obbligazioni (retributive fiscali e previdenziali) di che trattasi. Applicando le citate disposizioni alla fattispecie in esame, alla luce dell’interpretazione poc’anzi prospettata, deve ritenersi che la società Spal 1907 spa sia stata sanzionati con modalità conformi alle norme applicabili. Pertanto, alla luce di tali considerazioni deve rigettarsi l’istanza della società Spal 1907 spa. Gli onorari del Collegio arbitrale sono posti a carico di entrambe le parti, con il vincolo di solidarietà, ed il relativo importo è stabilito in misura di € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre spese e accessori. La peculiarità e novità della questione trattata può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite. PQM Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. respinge l’istanza di arbitrato presentata dalla Spal 1907 Spa nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 2. compensa le spese per assistenza difensiva; 3. Pone a carico di entrambe le parti – Spal 1907 e Federazione Italiana Giuoco Calcio – con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; 4. Pone a carico delle parti – Spal 1907 spa e Federazione Italiana Giuoco Calcio – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 8 giugno 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Angelo Piazza F.to Carlo Bottari F.to Enrico De Giovanni
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